Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29623 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29623 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17975/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso la casella Pec dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1390/2021 depositata il 21/01/2022, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stata accolta la domanda di NOME COGNOME, titolare di incarico di alta specializzazione, di risarcimento del danno, nei riguardi della RAGIONE_SOCIALEdi seguito RAGIONE_SOCIALE, in misura di euro 150,00 al mese dal 1.1.2008 al 31.12.2012, in ragione dell’inadempimento dell’ente datore di lavoro all’obbligo contrattuale di pesatura degli incarichi dirigenziali;
2.
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; sono in atti memorie di ambo le parti;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c.; nel contesto di tale motivo la RAGIONE_SOCIALE sostiene di avere dedotto fin dal primo grado e di avere poi reiterato in appello il rilievo in ordine al il verificarsi dell’assorbimento, per gli anni di interesse, della retribuzione variabile nella retribuzione di risultato, nel senso la quota di retribuzione variabile non percepita era confluita nel fondo per l’indennità di risultato e quindi, per tale via, quest’ultima si era incrementata, sicché il riconoscimento a titolo risarcitorio delle differenze rivendicate sulla retribuzione variabile, avrebbe determinato un’indebita locupletazione; la ASP aggiunge altresì che il ricorrente avrebbe accettato, con il contratto individuale, la corresponsione satisfattiva di un importo
quale indennità di posizione ‘unificata’ che impedirebbe l’esercizio di ulteriori rivendicazioni rispetto alla sola parte variabile;
per altro verso, la RAGIONE_SOCIALE nega che si potesse parlare di inadempimento ad essa imputabile, perché la necessità di pesatura oggetto di causa, lungi dal consistere in automatismi, costituiva attività complessa, conseguente all’accorpamento tra ent i e la procedura era stata comunque avviata fin dal 2007;
il secondo motivo è rubricato come violazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e con esso si argomenta rispetto al fatto che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine all’originaria accettazione da parte del lavoratore di una retribuzione di posizione unificata in sede di sottoscrizione del contratto individuale ed in ordine all’assenza di respons abilità della ASP;
3.
i motivi, da esaminare congiuntamente, sono da disattendere.
3.1
la Corte territoriale ha accertato l’assenza di ragioni di non imputabilità alla RAGIONE_SOCIALE del notevole ritardo maturato nella graduazione degli incarichi, argomentando sull’a ssenza di un factum principis che impedisse lo svolgimento di quell’attività e, nell’evidenziare il protrarsi dell’omessa pesatura per oltre dieci anni, ha evidentemente escluso che vi fosse stati comportamenti della RAGIONE_SOCIALE, quale l’asserito avvio delle proce dure, che potessero avere rilievo per evidenziare un assenza di colpa dell’ente;
si tratta di un non implausibile convincimento che non può essere intaccato dall’insistenza sulla valorizzazione di comportamenti da cui si pretenderebbe di far derivare un diverso convincimento sul merito, con impostazione impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);
non è poi vero -lo si dice rispetto al secondo motivo -che la sentenza non abbia motivato sul tema della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE e sull’assenza di ragioni di inimputabilità, in quanto si è appena riferito di come ciò invece sia stato fatto;
si dà in definitiva continuità a quanto, rispetto al medesimo contenzioso, questa S.C, ha espresso nei propri precedenti, tra cui in particolare Cass. 9 marzo 2023, n. 7110, alle cui motivazioni di diritto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove si è formulato il principio per cui in tema di dirigenza medica, l’obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l’omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l’adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della “chance” di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell’inadempimento;
3.2
da disattendere è anche l’assunto della ricorrente secondo cui con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dirigenziale vi sarebbe stata accettazione di una retribuzione di posizione ‘unificata’, che impedirebbe la r ivendicazione di quanto dovuto in ragione delle operazioni di graduazione oggetto di causa;
si tratta di assunto assolutamente generico ed inidoneo come tale a suffragare una sorta di abdicazione del lavoratore ai diritti rivenienti dalla contrattazione co llettiva, tra l’altro in netto contrasto con il disposto dell’art. 2077 c.c. e comunque dell’art. 45,
co. 1, d. lgs. 165/2001, norme che non consentono certamente alla contrattazione individuale di superare in pregiudizio del lavoratore le previsioni collettive;
tali ultime considerazioni privano di rilievo anche la denuncia -anche su questo punto -di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezione formulata nei gradi di merito, in quanto vale il principio per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);
4.
per quanto riguarda la questione riguardante la compensatio lucri cum damno si rileva di essa non vi è menzione nella sentenza impugnata;
era quindi onere della parte ricorrente dimostrare che di essa si fosse parlato nei giudizi di merito, di primo o di secondo grado, trattandosi altrimenti di profilo del tutto nuovo che, per quanto afferente a tema rilevabile d’ufficio, non può essere affrontato per la prima volta in sede di legittimità;
vale infatti il principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
il ricorso per cassazione accenna solo in via narrativa al tema, come ‘addotto in primo grado e reiterato in appello’, ma quanto trascritto a pag. 5 ss. e alle pagg. 10 ss. sono passaggi riguardanti profili diversi da quello qui in esame;
in sostanza, non risulta trascritto, in violazione anche del criterio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., quanto espressamente dedotto su quell’esatto profilo della ‘compensatio’ e dunque non ne resta superata la valutazione di ‘novità’ di tale questione, di fatto e di diritto, in causa;
essa è dunque da ritenere inammissibile;
5.
il ricorso va pertanto integralmente rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per onorari, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.9.2023 e,