Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10613 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 10613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
SENTENZA
Oggetto
Dirigenza medica Retribuzione di posizione parte variabile aziendale Omessa graduazione delle funzioni Conseguenze
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
sul ricorso 10558 -2021 proposto da:
Rep.
Ud. 1/2/2023
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; PU
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 806/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 26/10/2020 R.G. n. 216/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella udienza pubblica del 01/2/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO visto l’art. 23, comma 8 bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Palermo, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME, dirigente medico titolare di incarico professionale di alta specializzazione, ed aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno conseguente alla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, per il periodo aprile 2007/gennaio 2013.
La Corte, riassunti i fatti di causa e richiamata la disciplina dettata dal C.C.N.L. 5.12.1996 per la dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato che il provvedimento di graduazione è condizione necessaria affinché il dirigente possa rivendicare la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione sicché, in caso di mancata attivazione delle procedure, il giudice non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione e determinare il trattamento economico asseritamente dovuto.
A fronte dell’ingiustificata inerzia dell’azienda la tutela del dirigente medico è assicurata dall’azione di risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo di diritto privato a carattere pretensivo, azione che nella specie non era stata proposta.
Il ricorso, di conseguenza, non poteva trovare accoglimento, perché, da un lato, infondata era la domanda di adempimento dell’obbligo retributivo, dall’altro le somme pretese non potevano essere riconosciute ad altro titolo, in quanto ciò avrebbe comportato la sostituzione di un’azione diversa a quella formalmente proposta.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso, illustrato da memoria, l’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura AVV_NOTAIO ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 cod. civ., degli artt. 51, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. per la dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 5/12/1996, degli artt. 27 e 40 del C.C.N.L. 8/6/2000, dell ‘art. 24, comma 11, del C.C.N.L. 3/11/2005, del d.lgs. 165/2001, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Premette che il legislatore ha demandato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quantificazione del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite alle connesse responsabilità. Richiama la disciplina dettata dai C.C.N.L. per la dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE, che impone alle aziende di attribuire un valore economico ad ogni posizione dirigenziale, secondo i parametri indicati dallo stesso contratto. Sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che non fossero stati adottati gli atti propedeutici all’erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione -parte variabile, perché, al contrario, detti atti erano stati adottati e la RAGIONE_SOCIALE aveva escluso ogni maggiorazione rispetto al trattamento minimo contrattuale. Richiama le deliberazioni n. 4802 del 17 luglio 2012 e n. 6169 del 18 settembre 2012 nonché la nota n. 78813 del 15 ottobre 2012 e sostiene che doveva essere accolta la domanda formulata perché erano stati provati tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., NOME COGNOME addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 1218, 1322, 1372, 2909 cod. civ., nonché degli artt. 112, 116, 345 cod. proc. civ. e sostiene che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato denunciato l’inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALE ASP e, pertanto, ben poteva la Corte distrettuale, così come aveva fatto il Tribunale, accertare e valutare il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALE pretesa e riconoscere il diritto al risarcimento del danno.
3. La terza critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 1419, 2099,
2697 cod. civ., dell’art. 36 Cost., dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene, in sintesi, che la giusta retribuzione spettante è stata determinata dai CCNL e riconosciuta dall’RAGIONE_SOCIALE co n gli atti deliberativi richiamati nel primo motivo. Ne trae quale conseguenza che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere, seppure non espressamente formulata, una domanda implicita di adeguamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.. Richiama giurisprudenza costituzionale e di questa Corte per sostenere che anche nell’impiego pubblico contrattualizzato va riconosciuto il potere del giudice di integrare il trattamento economico tenendo conto RAGIONE_SOCIALE qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato.
4. Infine con il quarto motivo è denunciato, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente riprende considerazioni già espresse negli altri motivi e deduce che la Corte territoriale non ha considerato che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato espressamente d enunciato l’inadempimento dell’azienda che, in quanto tale, comporta il risarcimento dei danni subiti.
5. Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni già indicate da Cass. n. 29859/2022, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa.
Occorre qui ribadire che la corresponsione RAGIONE_SOCIALE parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione postula la «pesatura» delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione RAGIONE_SOCIALE quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed ‘invariabile’ prevista dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A dette conclusioni necessariamente si perviene sulla base del quadro normativo e contrattuale vigente.
5.1. L’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, prescrive che: ‘ La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, fe rma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica ‘. 5.2. L’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica del S.S.N. dispone, poi, che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero RAGIONE_SOCIALE, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993.
L’individuazione delle funzioni viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 53 e 54 e sulla base di una serie di criteri e parametri di massima che le aziende ed enti menzionati possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle citate leggi regionali.
Le aziende ed enti, in base alle risultanze RAGIONE_SOCIALE detta graduazione, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica. Alla retribuzione di posizione, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal menzionato art. 51, si provvede mediante un apposito Fondo – costituito presso ogni azienda o ente al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni dell’incarico attribu ito ed alle connesse responsabilità – e finanziato con le modalità di cui agli artt. 60 e 61 e dell’art.63, comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996.
5.3. Il successivo art. 55 afferma, quindi, che la retribuzione
di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti di I e II livello dell’area medico – veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 51, comma 3, è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’azienda o ente.
Essa è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 29 del 1993, e compete per tredici mensilità.
La componente variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione, salvo quanto previsto dal comma 7, è determinata in sede aziendale sulla base RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt. 56 e 57 e con le procedure previste dagli artt. 53 e 54.
5.4. L’art. 39 del successivo CCNL 8 giugno 2000, dopo avere confermato, ai commi 1 e 2, che la retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall’art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996, è collegata all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell’art. 27, ed è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità, ha previsto, ai commi da 5 a 7, che: ‘5. In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione – parte fissa e variabile per il personale già in servizio all’entrata in vigore del contratto medesimo – è stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo al II biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti. 6. La componente fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l’incremento RAGIONE_SOCIALE componente variabile minima contrattuale RAGIONE_SOCIALE medesima tabella -sulla base RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni di cui all’art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo . Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a
parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli incarichi conferiti – nelle fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. Il valore economico complessivo dell’incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante RAGIONE_SOCIALE somma del minimo contrattuale del comma 5 e RAGIONE_SOCIALE quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo ‘.
5.5. Sul punto è intervenuto in maniera decisiva l’art. 24 del CCNL 3 novembre 2005 il quale, interpretando autenticamente l’art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 e l’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, ha chiarito che, in materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del SSN, nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un’ult eriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all’incarico conferito sulla base RAGIONE_SOCIALE graduatoria delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, RAGIONE_SOCIALE quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo (al riguardo, in giurisprudenza può citarsi Cass., Sez. L, n. 22934 del 10 novembre 2016).
La composizione complessiva RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione dopo la graduazione delle funzioni è, quindi, la seguente: 1) Parte fissa RAGIONE_SOCIALE quota tabellare stabilita in sede contrattuale; 2) Parte variabile RAGIONE_SOCIALE quota tabellare stabilita in sede contrattuale; 3) Variabile definita in sede aziendale dipendente
dalla graduazione delle funzioni.
5.6. L’art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996 prescrive, per la parte che qui rileva, che al finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello si provvede mediante l’utilizzo di un fondo, costituito a decorrere dal 1° dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo.
Tale fondo annuale deve essere integralmente utilizzato ed eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo. Analoga previsione è contenuta nell’art. 50 del CCNL dell’8 giugno 2000.
5.7. Quanto alla procedura da seguire per giungere a determinare la parte variabile di retribuzione di posizione definita in sede aziendale dipendente dalla graduazione delle funzioni, l’art. 4, CCNL 8 giugno 2000, riguardante la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrativa, nello stabilire che essa si svolge utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50 (Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento, indennità di direzione di struttura complessa) 51 (Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro) e 52 (Fondo RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato e premio per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale), individua, fra gli oggetti di tale RAGIONE_SOCIALE, anche la determinazione RAGIONE_SOCIALE parte variabile RAGIONE_SOCIALE indennità di posizione.
Il ruolo fondamentale di tale livello di RAGIONE_SOCIALE, per quel che qui rileva, è confermato dalla regola, anch’essa contenuta nel citato art. 4 del contratto in esame, secondo cui, in sede integrativa, le parti definiscono i criteri generali per ‘la distribuzione tra i fondi degli artt. 50 e 52 delle risorse aggiuntive assegnate’ e ‘lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza RAGIONE_SOCIALE riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione
previsti dalla programmazione sanitaria regionale’.
5.8. Dalle disposizioni sopra elencate si ricava, dunque, che il provvedimento di graduazione delle funzioni è atto riservato all’organo di vertice delle amministrazioni, riconducibile, come generalmente ritenuto, alle previsioni dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, quale atto di macroorganizzazione, e che dalla sua adozione dipende la determinazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione.
L’RAGIONE_SOCIALE provvederà ad effettuare la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi e, quindi, a determinare la componente variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione, distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale, utilizzando le risorse di cui al fondo menzionato dall’art. 60 CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 50 CCNL 8 giugno 2000.
Sempre dalle disposizioni legislative e contrattuali citate si evince che a carico RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALEA. vi è un obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi, discendente dalla necessità di quantificare una quota RAGIONE_SOCIALE retribuzione spettante ai medici per l’attività da loro svolta e dal dovere di attivare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la concerne alle scadenze previste.
Per giungere a questo esito, però, occorre seguire uno specifico iter, in quanto la concreta individuazione RAGIONE_SOCIALE voce retributiva in esame richiede un’attività finale esclusivamente riservata all’amministrazi one datrice di lavoro e una fase preparatoria negoziale che coinvolge i sindacati.
6. Nella presente controversia, la Corte territoriale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha escluso che tale procedura fosse stata attivata, e da ciò, correttamente, ha tratto la conseguenza che dovesse essere respinta la domanda di adempimento proposta dal dirigente, volta a conseguire direttamente la retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, solo in ragione RAGIONE_SOCIALE funzione svolta.
Le censure mosse alla sentenza impugnata con il primo ed il terzo motivo di ricorso non meritano accoglimento perché, come si desume dalla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo del diritto a percepire la parte
variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione, e pertanto, in sua mancanza, detta componente non può essere determinata in sede giudiziale né con riferimento all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale (Cass n. 20480/2020).
Ciò, peraltro, non significa che, a fronte RAGIONE_SOCIALE mancata graduazione imputabile al datore di lavoro pubblico, il dirigente medico resti privo di ogni tutela.
Va ribadito il principio di diritto già enunciato, seppure ad altri fini, da Cass. n. 29111/2022, secondo cui in relazione al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, il dirigente può esperire due distinte azioni, quella di adempimento e quella di risarcimento del danno, che si distinguono fra loro per petitum e causa petendi . Nel primo caso, infatti, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto al compenso, si chiede «il pagamento del debito ad essi conseguente, ovverosia, rispetto al caso di specie, l’esistenza di una graduazione del valore RAGIONE_SOCIALE prestazione dirigenziale in sé idonea a quantificare la quota variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione pretesa in causa»; nel secondo, invece, si addebita al datore di lavoro di non «avere dato corso a quanto necessario ed a suo carico per la determinazione RAGIONE_SOCIALE graduazione», ossia di avere, colposamente o dolosamente, impedito che sorgessero gli elementi costitutivi del diritto al compenso, pur essendo tenuto contrattualmente ad attivare le procedure necessarie.
E’ sulla base di detto principio che la Corte territoriale ha integralmente respinto l’originario ricorso , rilevando che il COGNOME si era limitato a rivendicare il pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, non dovuto in assenza di graduazione, e non aveva proposto, neppure in via subordinata, un’azione di risarcimento del danno.
Il secondo ed il quarto motivo, che addebitano al giudice d’appello la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’errata interpretazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in disparte i profili di inammissibilità, sono manifestamente infondati per le ragioni già indicate dalla
citata Cass. n. 29859/2022.
Va ribadito, infatti, che le causae petendi dell’azione di adempimento e di quella risarcitoria sono tra loro differenti e non si può affermare né che il giudice sia libero di attribuire alla domanda « il significato che vuole», perché egli è vincolato da quanto chiesto dalla parte, né che, «dedotto l’inadempimento all’obbligo contrattuale di pagare certe somme, ne resti implicitamente proposta la diversa domanda di pagamento a titolo risarcitorio delle stesse somme».
Dall’esame dell’originario ricorso, che questa Corte ha il potere/dovere di valutare direttamente essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012 e fra le tante più recenti Cass. n. 41465/2021 e Cass. n. 134/2020), emerge evidente che il COGNOME aveva agito in giudizio unicamente per chiedere la condanna dell’azienda al pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, di importo pari a quello corrisposto ad altri dirigenti ai quali era stato affidato un incarico di eguale natura, ed aveva fatto esclusivo riferimento alla sussistenza di un diritto soggettivo all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE voce del trat tamento accessorio ed alla disponibilità del fondo aziendale.
Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha escluso che fosse stata proposta anche una domanda risarcitoria, fondata sull’inadempimento dell’azienda all’obbligo, posto a suo carico dalla RAGIONE_SOCIALE, di attivare e portare a compimento le procedure necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni dirigenziali.
9. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per e sborsi ed € 2.700,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° febbraio