Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 7377/21 proposto da
-) PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME
Oggetto:
specializzandi
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 10.9.2020 n. 2280; udita la relazione della causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 28 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Venezia la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione (tra il 1982 ed il 1991) non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con sentenza 1052/14 il Tribunale di Venezia accolse la domanda, liquidando a ciascuno degli attori la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE in via principale e dagli attori in via incidentale.
Con l’appello la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dedusse che la sentenza di primo grado:
-) aveva erroneamente ritenuto sussistente la ‘legittimazione passiva’ della RAGIONE_SOCIALE;
-) aveva erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione;
-) aveva erroneamente liquidato il danno in misura pari alla remunerazione prevista dal d. lgs. 257/91 a favore degli iscritti alle scuole di specializzazione.
Con sentenza 10.9.2020 n. 2280 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale.
La Corte d’appello ritenne che
:
-) la prescrizione del credito vantato dagli attori era decennale e decorreva dal 27.10.1999;
-) il Tribunale era incorso in una ‘svista’, poiché nella motivazione della sentenza aveva stimato il danno in misura pari ad euro 11.103 per ogni anno di frequenza della scuola di specializzazione (e cioè la misura prevista dal d. lgs. 257/91), mentre nel dispositivo aveva indicato la diversa cifra di euro 6.713,94 (e cioè la misura indennitaria prevista dalla l. 370/99 a favore degli specializzandi che, iscrittisi prima del 1991, avevano vittoriosamente esperito dinanzi al giudice amministrativo l’azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi di attuazione della suddetta legge);
-) il risarcimento del danno non poteva ‘ essere subordinato alla prova da parte degli specializzandi che i corsi frequentati dal 1983 al 1991 abbiano avuto le stesse caratteristiche di quelli indetti a partire dal decreto legislativo 257 /91’ .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri con ricorso fondato su cinque motivi.
Le controparti hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza d’appello per avere:
-) accordato il risarcimento del danno anche a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, ai quali secondo la ricorrente nulla era dovuto;
-) in subordine, per avere liquidato il danno patito dagli iscritti prima del 1983 tenendo conto dell’ intera durata del corso, e non solo del periodo successivo al 1° gennaio 1983.
La ricorrente ammette che tali questioni non furono discusse in primo grado né in appello, ma sostiene con ampia motivazione che le stesse non sarebbero precluse nella presente sede, in quanto ‘ connesse ‘ con la questione della prescrizione, e quindi non coperte dal giudicato interno.
1.1. I due motivi sono fondati, nella parte in cui sostengono che a quanti si iscrissero alla scuola di specializzazione prima del 1982, il risarcimento è dovuto solo per gli anni di frequentazione della scuola di specializzazione successivi al 1982.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il
periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le for mazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 ‘.
Tale principio è stato in seguito recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
1.2. Deve ora aggiungersi, per ragioni di completezza, che sulla questione prospettata dalla RAGIONE_SOCIALE con i due motivi qui in esame non si è formato alcun giudicato interno ostativo al loro esame. Ciò, per due ragioni.
In primo luogo non si è potuto formare né in primo grado né in appello un giudicato interno in ordine alla spettanza del diritto ai medici cui si riferisce il primo motivo, per l’assorbente ragione che sul punto non v’è stata discussione e soluzione della problematica da parte del giudice di primo grado. Solo in questo caso, sarebbe stato necessario che l’appello attingesse espressamente la soluzione data dal tribunale.
In secondo luogo, occorre considerare che la questione della debenza e della qualificazione del diritto e, dunque, dell’ an debeatur – preteso dai medici era stata oggetto di appello principale delle amministrazioni sia sotto il profilo dell’insussistenza delle condizioni per applicare la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto quello della insussistenza delle condizioni per applicarsi l’art. 11, comma 1, della l. n. 370 del 1999. In tale situazione, poiché l’appello aveva devoluto l’ an debatur e la stessa problematica dell’individuazione del paradigma in iure del diritto, il problema della sua quantificazione risultava comunque devoluto al giudice di appello quale conseguenza di detta
devoluzione e ciò, lo si ripete, in mancanza di espressa decisione sul punto da parte del primo giudice, a nulla valendo che il giudice avesse quantificato il diritto considerando una debenza ante 1982. La contestazione con l’appello dell’ an del diritto determinava che il giudice di appello dovesse decidere su di esso e nel decidere necessariamente si dovesse porre il problema della quantificazione secondo la disciplina applicabile al diritto riconosciuto.
Si rileva ancora che: a) la questione della debenza del diritto solo dal momento in cui venne a scadere il termine di adempimento delle note direttive era una quaestio iuris integrante mera difesa e non eccezione (si tratta di fatto costitutivo del diritto, quale che ne sia la qualificazione: non a caso sono i medici che indicano o dovrebbero indicare da quando iniziarono la specializzazione), sebbene da decidere in base ai fatti allegati, ma tali fatti (inizio del corso) risultavano allegati dai medici attori e, dunque, sia il primo giudice che il giudice di appello potevano rilevarli.
Il potere di rilevazione sussiste ora in capo all’Amministrazione in questa sede di legittimità perché inerisce ad una quaestio iuris basata su fatti, l’inizio dei corsi, che vengono fatti constare come allegati dagli stessi attori interessati. Per questo non si tratta di questione nuova: lo sarebbe stata se, per introdurla, fosse stato necessario un accertamento di fatto e non la constatazione di fatti pacificamente introdotti nel giudizio di merito e rispetto ai quali è stato osservato l’art. 366 n. 6 c.p.c., riproducendo il contenuto dell’atto di citazione e producendo l’a tto stesso.
Col terzo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha liquidato il danno nella misura di euro 11.103, invece che di euro 6.713,94.
2.1. Il motivo è fondato alla luce del principio, che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘ il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le
situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente ‘ (Sez. U – , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 02).
Col quarto motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame concernente la liquidazione del danno da mora, sul presupposto che essa non era stata reiterata nel precisare le conclusioni.
3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo.
Infatti la cassazione della sentenza in punto di liquidazione del danno imporrà al giudice di rinvio di provvedere ex novo alla stima di esso: e dunque sia con riferimento alla qualificazione del credito come obbligazione di valuta o di valore, sia con riferimento alla aestimatio , sia con riferimento alla taxatio .
Col quinto motivo è chiesta la decisione della causa nel merito, in punto di liquidazione del danno mora.
Si tratta dunque non d’una censura, ma d’una istanza, assorbita dall’accoglimento degli altri motivi.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione de lla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 novembre 2023.
Il Presidente
(NOME COGNOME)