Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34333 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34333 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1478-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 3288/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 5003/2014;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 1478/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che con sentenza del 13 luglio 2017 la Corte di Appello di Roma in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale di Viterbo di integrale rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALEe ore eccedenti prestate, dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2012/2013, quale coordinatore provinciale per l’educazione fisica nell’ammontare di cui all’art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 ( pari a un’ulteriore retribuzione oraria comprensiva di indennità integrativa speciale maggiorata del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno e quindi anche per il periodo di ferie), dichiarava dovuta per l’anno scolastico 2010/2011, con esclusione del periodo di ferie, la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 87 del CCNL ,determinata sulla retribuzione comprensiva RAGIONE_SOCIALE‘indennità integrativa speciale;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto limitata all’anno scolastico 2010/2011 l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione prevista RAGIONE_SOCIALE‘art. 87 del CCNL di comparto 2006/2009, operando al contrario per gli anni scolastici successivi il disposto RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Nazionale del 18.11.2009 e RAGIONE_SOCIALEe Intese successive, da interpretare nel senso RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del regime forfettario previsto in alternativa al regime di cui all’art. 87 citato;
-che per la cassazione di tale sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione ai quali il RAGIONE_SOCIALE, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;
-la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e 36 Cost., imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa
disciplina contrattuale relativa alla retribuzione spettante nel periodo di ferie, per avere la Corte ritenuto il ‘compenso per le ore eccedenti’ tra le voci retributive escluse dalla normale retribuzione, indicata come spettante, qualificandola tra le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o straordinarie;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina posta dal CCNL relativamente al ‘compenso per le ore eccedenti’ per i coordinatori provinciali per l’educazione fisica, laddove ritiene che ivi si preveda che la disposizione recata dall’art. 87, comma 3, possa essere derogata con rimessione alla contrattazione integrativa RAGIONE_SOCIALEa possibilità di determinare il compenso in termini alternativi alla citata disposizione;
-che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erronea interpretazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALEa norma contrattuale invocata, per avere ritenuto essere l’alternativa prevista dal comma secondo per la determinazione del compenso in questione riferibile anche ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica;
-che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all’omessa pronunzia su parte RAGIONE_SOCIALEa domanda concernente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata con riguardo agli anni scolastici dal 2012/2013 al 2014/2015;
-che il primo motivo risulta infondato, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 1888/2022) secondo cui il compenso ex art.87, comma 3, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 non può essere riconosciuto al coordinatore provinciale per l’educazione fisica nel periodo RAGIONE_SOCIALEe ferie e ciò in ragione del suo carattere accessorio, connesso all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa in misura eccedente le diciotto ore settimanale, che ne costituiscono il parametro legale;
-che, di contro, il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli
di accoglimento alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15294/2023) secondo cui l’art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, nel regolamentare il trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica in relazione alle ore di lavoro eccedenti le diciotto settimanali, prevede differenti modalità di computo RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione (dieci per cento RAGIONE_SOCIALEe ore prestate) rispetto al personale docente (dieci per cento o in misura forfetaria), in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversità RAGIONE_SOCIALEa loro posizione – di estraneità al piano RAGIONE_SOCIALE‘offerta formativa ed ai progetti RAGIONE_SOCIALEa singola istituzione scolastica – dovendosi escludere in materia la delega alla contrattazione integrativa decentrata , posto che l’art. 30 del citato CCNL fa rinvio alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del medesimo CCNL;
-che, quanto al quarto motivo, questo si rivela inammissibile essendosi questa Corte pronunciata (cfr. Cass. S.U. n. 17931/2013) nel senso che nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia , da parte RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALEe domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALEa ravvisabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c. purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge;
-il motivo non è formulato nei termini richiesti dal richiamato arresto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte e va, pertanto, dichiarato inammissibile;
-in via conclusiva, in continuità con i precedenti citati, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, mentre va rigettato il primo motivo e dichiarata inammissibile la quarta censura;
-la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma,