Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10326-2024 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 173/2023 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 26/10/2023 R.G.N. 126/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con procedimento monitorio NOME COGNOME , medico ‘ex condotto’ con rapporto di lavoro non esclusivo con la ex RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE
EX MEDICO CONDOTTO
R.G.N. 10326/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/06/2025
CC
2 RAGIONE_SOCIALE, richiedeva la somma di €. 36.365,58, oltre interessi e spese, a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale maturata dal 01.12.1995 al 30.07.2007, data in cui era stato collocato a riposo, ingiungendone il pagamento all’RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva ex L.R. Basilicata n. 12/2008, l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, il difetto di giurisdizione del G.O. e, ne l merito, l’infondatezza della pretesa.
Il Tribunale, dichiarata inammissibile la chiamata in causa della Regione per la tardività della costituzione in giudizio del COGNOME, accoglieva l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non dovuta la retribuzione di posizione minima contrattuale in ragione della specialità del rapporto di lavoro.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello principale e riteneva assorbito quello incidentale.
Ricorreva in cassazione il signor NOME COGNOME con tre motivi di ricorso cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente il medesimo ricorrente ha depositato ‘Atto di rinunzia’ al ricorso per cassazione, in quanto in esecuzione del decreto del Ministero della Salute del 27.04.2023, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2023, avente ad oggetto ‘Individuazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore dei medici ex condotti’, emesso con finalità transattive e perequative di ottemperanza a precedenti giudicati, è stato recentemente avviato dalla RAGIONE_SOCIALE il procedimento di liquidazione delle somme arretrate dovute in riferimento alle attività di medico ex condotto, a condizione della rinuncia ad ogni azione legale a tale titolo proposta o proponibile.
CONSIDERATO CHE
Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.;
d all’atto di rinuncia depositato risulta che le parti hanno concordato la rinuncia quale condizione per il riconoscimento delle somme arretrate dovute in riferimento alle attività di medico ex condotto, per cui si ritiene di poter compensare le spese del presente giudizio;
il presente giudizio di legittimità va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese e senza disporre in ordine al pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 giugno 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME