Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3517 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3517 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2894-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, INDIRIZZO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo COGNOME NOME
studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
Contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende, ope legis; in
-controrkorrentí –
avverso l’ordinanza n. cronologico 5509/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ric. 2022 n. 02894 sez. M3 – ud. 20-12-2022
Corte di cassazione
Sezione Sesta Sottosezione Terza
Considerato che:
NOME COGNOME e altri medici ricorrono, complessivamente sulla ba tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sente Tribunale di Roma n. 18002 del 2019 e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di app Roma n. 5509 del 2021, esponendo che:
avevano agito nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che si erano laure medicina e chirurgia, e poi specializzati tra l’anno accademico 1983 e l’anno accademico 1990-1991-1992, non avendo ricevuto l’adeguata retribuzione spettante e, nel caso di NOME per averne avuta, nello specifico, una insufficiente in quanto l ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, e non RAGIONE_SOCIALE d.lgs. n. 257 del 1991;
il Tribunale aveva respinto la domanda accertando l’interv prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello c sua volta, aveva pronunciato condanna a titolo di responsa processuale aggravata;
resistono con controricorso le amministrazioni;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazio direttive comunitarie n. 362 e n. 363 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 n. 36 del 2005, del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 d RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935, cod. civ., poiché la conclusione RAGIONE_SOCIALEa Corte di ap conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe leso e le l’effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale;
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con il secondo motivo si prospetta l’omessa pronuncia sul motivo di appello formulato da NOME COGNOME per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 nella liquidazione degli importi effettuata dal gi di prime cure invocando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999;
con il terzo motivo si prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 96, cod. proc. poiché la Corte di appello avrebbe statuito sulla responsabilità processual aggravata nonostante la controvertibilità anche in chiave sovranazionale RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis co proc. civ.;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360-bis n cod. proc. civ.;
questa Corte ha ripetutamente chiarito che il diritto al risarcimento d danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrent dalla data di entrata in vigore, il 27 ottobre 1999, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1 il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in fa quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emes dal giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 31/05/2022, n. 17619, pagg. 2627, con ivi richiamata la costante giurisprudenza; Cass., 19/06/2019, n. 16452, Cass., 11/11/2011, n. 23568; Cass., 31/08/2011, n. 17868, Cass., 17/05/2011, n. 10813);
né risulta pertanto ipotizzabile alcuna lesione RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa giurisdizionale esercitata tardiva mente rispetto alle emergenze sopra ricostruite;
il secondo motivo è inammissibile anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-b cod. proc. civ.;
infatti, il vizio di omessa pronuncia non è deducibile con straordinario per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348-ter cod. p stante il valore complessivamente prognostico di tale provvedimen seconde cure (Cass., Sez. U., 02/02/2016, n. 1914);
nel caso, la censura risulta esplicitamente diretta alla ca RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale e non RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cu il terzo motivo è infondato;
la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio p pretestuosità RAGIONE_SOCIALE‘azione, desunta dalla consolidata giurispru legittimità, integra gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘abuso processuale tale da leg condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, che non pres il dolo o la colpa trattandosi di statuizione a fondamento pubblicistic esempio Cass., 15/02/2021, n. 3830);
la giurisprudenza di legittimità sulla prescrizione in parola è, co ampiamente consolidata;
la censura è infondata anche quanto a NOME COGNOME ma c integrazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione, posto che, come visto nella sintesi de alla stessa è stata accordata dal Tribunale la remunerazione ancorat 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, in coerenza con la giurisprudenza st momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello, ed esemplificata da Cass., S 27/11/2018, n. 30649;
va precisato che secondo la costante nomofilachia la previsione all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 è applicabile anche agli spec che, avendo iniziato il corso anteriormente all’anno accademico 1990-19 abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confr disciplina di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in forza de stabilita dall’art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativ 10/07/2013, n. 17068, Cass., 31/05/2018, n. 13759, Cass., 24/01/20 1585);
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spese secondo soccombenza con statuizione di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata per le medesime ragioni sopra specificate;
al riguardo va evidenziato che non ha rilievo dirimente l’ordinanza d rimessione alla pubblica udienza pronunciata da questa Corte il 21/03/2022, n. 9101, richiamata in memoria dalla difesa ricorrente: dev’essere ribadito che gl orientamenti nomofilattici, in specie in tema di prescrizione, sopra richiama sono da molto tempo consolidati, come rimarcato alla pubblica udienza di quel giudizio da Cass., 27/09/2022, n. 28130;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di parte controricorrente liquidate in e 5.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a titolo di responsabili processuale aggravata, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.500,00 in favore di parte controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cort dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de ricorrenti, se dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unifica a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022