Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3638  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9626-2018 proposto da:
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOMENOME  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona  del  Presidente  del  RAGIONE_SOCIALE  pro  tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALEtri pro tempore ,
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 9626/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA  GENERALE  RAGIONE_SOCIALEO STATO  presso  i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1109/2017 RAGIONE_SOCIALEa  CORTE D’APPELLO  di  BOLOGNA,  depositata  il  17/10/2017 R.G.N. 304/2016;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di consiglio del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 17 ottobre 2017 , la Corte d’Appello di Bologna, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME ed altri 13 nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto, in via principale il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto intercorso per l’inRAGIONE_SOCIALE periodo del loro utilizzo in qualità di medici specializzandi (corsi successivi all’emanazione del d.lgs. n. 257/1991) e la spettanza del trattamento economico e previdenziale quale previsto dalla l. n. 266/2005 e dal DPCM 7.3.2007 o, in via equitativa e comunque ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost e 2099 c.c., assumendo a parametro quello previsto per i dirigenti medici neoassunti dal S.S.N. dal CCNL per l’Area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica e veter inaria, in subordine, l’accertamento a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALEtri, quale rappresentante RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, RAGIONE_SOCIALEa debenza del risarcimento del danno per l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE sulla base dei parametri di
cui sopra ed in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto all’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio percepita al tasso programmato di inflazione ex art. 6d.lgs. n. 257/1991;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il tirocinio sub iudice non configurava, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente ratione temporis , un rapporto di lavoro subordinato, che in base ai principi RAGIONE_SOCIALEa materia quali desumibili dalle pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, vi è un difetto di autoapplicatività RAGIONE_SOCIALEa direttiva in questione, atteso che la stessa si limitava a prescrivere una nozione di adeguatezza, che necessitava di essere concretamente individuata dal legislatore nazionale, che non sia ravvisabile alcuna inadeguatezza nel mero differimento RAGIONE_SOCIALE aumenti previsti dal d.lgs. n. 368/1999 né dalla sterilizzazione parziale del meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257//1991, tanto più che l’adeguamento triennale dall’1.1.1994 tornava ad avere applicazione;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli intimati parti del giudizio di prime cure;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e  falsa  applicazione  de ll’art.  112  c.p.c.,  imputano  alla  Corte territoriale di esser incorsa nel vizio di ultrapetizione per essersi pronunciata sulla domanda risarcitoria accolta in prime cure in difetto  di  impugnazione  da  parte  RAGIONE_SOCIALEe  Amministrazioni  allora appellanti con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa statuizione;
-che,  con  il  secondo  motivo,  denunciando  la  violazione  e  falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  288  del  Trattato  istitutivo  RAGIONE_SOCIALEa  Comunità Europea  (ora  Trattato  sul Funzionamento  RAGIONE_SOCIALE‘Unione  Europea, RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 1 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE, RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 41 e 46
d.lgs. n. 368/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257/1991, lamenta no la non  conformità  a  diritto  RAGIONE_SOCIALEa  pronunzia  di  rigetto  di  tutte  le domande formulate nell’atto introduttivo resa dalla Corte territoriale, sancendo la direttiva europea un principio di adeguatezza del trattamento riconosciuto ai medici specializzandi cui lo Stato italiano non  ha  dato  corretta attuazione  con conseguente diritto al risarcimento del danno da commisurarsi ai parametri invocati con l’atto introduttivo del giudizio;
-che  il  primo  motivo  risulta  infondato  dovendo  ritenersi  essere stata  devoluta  alla  Corte  territoriale  la  questione  principale attinente all’adeguatezza del trattamento riconosciuto agli specializzandi per aver le Amministrazioni impugnato la statuizione del primo giudice sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa non autoapplicatività RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea posto a base del riconoscimento  RAGIONE_SOCIALE‘equo  indennizzo  nella  sentenza  di  primo grado;
-che, di contro, il secondo motivo si rivela inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c., per essersi la Corte territoriale espressa in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 6894/2023; Cass. n. 17619/2023; Cass. n. 28549/2023) cui i ricorrenti non oppongono ragioni idonee al suo superamento, orientamento per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991 sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico, disciplina che ha correttamente attuato le precedenti discipline europee, rispetto alle quali la direttiva 19923/16/CEE nulla ha innovato, individuando nella borsa di studio e nell’importo dalla stessa previsto il trattamento economico
adeguato  come la trattativa consentiva non recando una definizione di retribuzione adeguata e non ponendo alcun criterio per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso,  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità  che liquida  in  euro  6.000,00  per  compensi  oltre  spese  prenotate  a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà  atto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da parte  del  ricorrente  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.1.2024