Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3638 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9626-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALEtri pro tempore ,
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 9626/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1109/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/10/2017 R.G.N. 304/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 17 ottobre 2017 , la Corte d’Appello di Bologna, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME ed altri 13 nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto, in via principale il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto intercorso per l’inRAGIONE_SOCIALE periodo del loro utilizzo in qualità di medici specializzandi (corsi successivi all’emanazione del d.lgs. n. 257/1991) e la spettanza del trattamento economico e previdenziale quale previsto dalla l. n. 266/2005 e dal DPCM 7.3.2007 o, in via equitativa e comunque ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost e 2099 c.c., assumendo a parametro quello previsto per i dirigenti medici neoassunti dal S.S.N. dal CCNL per l’Area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica e veter inaria, in subordine, l’accertamento a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALEtri, quale rappresentante RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, RAGIONE_SOCIALEa debenza del risarcimento del danno per l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE sulla base dei parametri di
cui sopra ed in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto all’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio percepita al tasso programmato di inflazione ex art. 6d.lgs. n. 257/1991;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il tirocinio sub iudice non configurava, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente ratione temporis , un rapporto di lavoro subordinato, che in base ai principi RAGIONE_SOCIALEa materia quali desumibili dalle pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, vi è un difetto di autoapplicatività RAGIONE_SOCIALEa direttiva in questione, atteso che la stessa si limitava a prescrivere una nozione di adeguatezza, che necessitava di essere concretamente individuata dal legislatore nazionale, che non sia ravvisabile alcuna inadeguatezza nel mero differimento RAGIONE_SOCIALE aumenti previsti dal d.lgs. n. 368/1999 né dalla sterilizzazione parziale del meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257//1991, tanto più che l’adeguamento triennale dall’1.1.1994 tornava ad avere applicazione;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli intimati parti del giudizio di prime cure;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 c.p.c., imputano alla Corte territoriale di esser incorsa nel vizio di ultrapetizione per essersi pronunciata sulla domanda risarcitoria accolta in prime cure in difetto di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni allora appellanti con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa statuizione;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 288 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALEa Comunità Europea (ora Trattato sul Funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 1 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE, RAGIONE_SOCIALE artt. 37, 41 e 46
d.lgs. n. 368/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257/1991, lamenta no la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia di rigetto di tutte le domande formulate nell’atto introduttivo resa dalla Corte territoriale, sancendo la direttiva europea un principio di adeguatezza del trattamento riconosciuto ai medici specializzandi cui lo Stato italiano non ha dato corretta attuazione con conseguente diritto al risarcimento del danno da commisurarsi ai parametri invocati con l’atto introduttivo del giudizio;
-che il primo motivo risulta infondato dovendo ritenersi essere stata devoluta alla Corte territoriale la questione principale attinente all’adeguatezza del trattamento riconosciuto agli specializzandi per aver le Amministrazioni impugnato la statuizione del primo giudice sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa non autoapplicatività RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea posto a base del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo nella sentenza di primo grado;
-che, di contro, il secondo motivo si rivela inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c., per essersi la Corte territoriale espressa in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 6894/2023; Cass. n. 17619/2023; Cass. n. 28549/2023) cui i ricorrenti non oppongono ragioni idonee al suo superamento, orientamento per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991 sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico, disciplina che ha correttamente attuato le precedenti discipline europee, rispetto alle quali la direttiva 19923/16/CEE nulla ha innovato, individuando nella borsa di studio e nell’importo dalla stessa previsto il trattamento economico
adeguato come la trattativa consentiva non recando una definizione di retribuzione adeguata e non ponendo alcun criterio per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.1.2024