Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 10425 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10425 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31870/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME VINCENZA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDICOGNOME INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende;
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3756/2021 depositata il 20/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I AVV_NOTAIOori indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi di specializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così RAGIONE_SOCIALE suddetta adeguata retribuzione. Chiesero, pertanto, la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al pagamento RAGIONE_SOCIALE suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardiva e parziale attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe somme ricevute.
Con sentenza 12518/2017 il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Le amministrazioni intimate non hanno spiegato difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi ed esaminabili congiuntamente, i ricorrenti denunciano: a) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto (Direttive nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE, 1993/16/CEE, 2005/36/CEE; D. Leg.vo n. 257/1991, Legge n. 370/1999; art. 2935 cc) in materia di obbligo per gli S tati membri di riconoscere un’adeguata remunerazione ai AVV_NOTAIOori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche, nonché di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, ed estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione con particolare riferimento; b) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto (art. 112 c.p.c.), violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, relativamente alla domanda del AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, avente medesimo oggetto di quelle degli altri ricorrenti ma ingiustificatamente riqualificata come avente ad oggetto le sole differenze remunerative previste per i medici frequentanti i corsi di specializzazione a decorrere dagli anni 2006/2007 e, per tale ragione rigettata, nonostante la riconosciuta efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALE prescrizione degli atti depositati in giudizio.
Il ricorso è infondato, dimostrandosi inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte. Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi di specializzazione in diversi periodi a partire
dall’anno accademico 1978-1979 fino all’anno accademico 19901991 (ricorso: p. 8) non ricevendo alcun compenso.
Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe Direttive comunitarie che hanno previsto una “adeguata remunerazione” per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poiché, invero, tale recepimento è avvenuto con la I. n. 428/1990 e, per l’appunto, con il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a C 11.603,52 annui).
Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999. Quest’ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art.36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009; Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020, p. 5; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, § 2., p. 5).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE I. n. 266/2005, peraltro, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
Per gli iscritti, come i ricorrenti, alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato, al contrario, espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico.
In subiecta materia, è oramai consolidato l’orientamento di questa Corte per cui «La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.14168 del 24/5/2019)
Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha
carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991. L’importo RAGIONE_SOCIALE predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva 93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa» (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016).
Tanto premesso, il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introAVV_NOTAIOo con il d.lgs. n. 368/1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, in base alla I. n. 266/2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
L’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257/1991, sulla base RAGIONE_SOCIALE cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza – peraltro – che rilevino le scelte ordinamentali
afferenti alla mancata rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe stesse e al blocco RAGIONE_SOCIALEe indicizzazioni. In particolare, il blocco RAGIONE_SOCIALE indicizzazione è stato, quindi, legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall’art. 1, comma 212, RAGIONE_SOCIALE legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002,n. 289, l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata).
La misura RAGIONE_SOCIALE remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislativa legittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati. Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale, nonché alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione RAGIONE_SOCIALE‘opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.).
Tutto ciò premesso, poiché già dal 1991 era stata data attuazione alla direttiva comunitaria è da tale data che deve calcolarsi il periodo di prescrizione decennale o in alternativa dal 27/1/2000 data di entrata in vigore del DLgs 517/1999, ampiamente decorso in ambo i casi per i ricorrenti (compreso il AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO), posto che gli stessi hanno introAVV_NOTAIOo il giudizio di primo grado con atto notificato nell’anno 2012.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio.
In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni resistenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 7.200,00 oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sesta sezione