Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2395 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 2395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22736/2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
SENATORE NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 526/2021 della Corte di Appello di SALERNO, depositata il 28.6.2021, R.G. n. 836/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15.11.2022 dl AVV_NOTAIO. COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2122/2018, il Tribunale di Salerno aveva accolto, per quanto di ragione, la domanda di spettanze retributive che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto nei confronti di NOME ed aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di C 9.261,00, oltre accessori.
Costituitosi in secondo grado COGNOME NOME, quale erede dell’originario attore COGNOME NOME (nelle more deceduto), con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno accoglieva, per quanto di ragione, l’appello che la NOME aveva interposto contro la decisione di primo grado e, per l’effetto, in parziale riform della stessa, per il resto confermata, rideterminava la somma in capitale oggetto dell’impugnata condanna in C 7.145,88, a titolo di residue spettanze retributive dovute al netto delle trattenute di legge, oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti all’integrale soddisfo; compensava per intero tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio, ponendo le spese di C.T.U., come separatamente liquidate, a definitivo e solidale carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, sulla scorta della C.T.U. disposta in secondo grado, giungeva alla suddetta rideterminazione della somma dovuta al lavoratore e, per esso, al suo erede resistente in grado d’appello, epurando l’importo quantificato dal primo giudice di quanto emergeva essere stato versato dalla datrice di lavoro a titolo di contributi sulle retribuzioni non pagate defunto dipendente.
Avverso tale decisione, NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Nonostante la regolare notificazione del ricorso, l’intimata è rimasta tale e non ha inteso costituirsi.
6. Il ricorrente ha prodotto memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo articolato motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa interpretazione e applicazione delle norme degli artt. 132, 112-115-116 cpc e dei principi di disponibilità e valutazione delle prove offerte dalle parti, art. 2697 c.c., vizio di motivazio apparente. In riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3-4-5, cpc”. Premett che la “Corte territoriale ha così motivato (p. 5): “secondo le risultanze della CTU espletata, le quali si condividono in quanto tecnicamente corrette e che non risultano con vincentemente contestate, la somma residuante, al netto, in favore della parte attrice, è pari a C 7.145,88, essendo emersa la regolarità contributiva e non potendo duplicarsi il relativo onere in capo alla parte datoriale, che l’ha già soddisfatto con corrispondente indebita locupletazione delle relative somme”. Un primo vizio “denunciato consiste nella violazione del principio della motivazione della sentenza, atteso che il giudice di merito, pur dichiarando di volersi adeguare al risultato contabile dell’ausiliare, non indica la sommatoria finale delle differenze (C 9.253,13), alla quale l’ausiliario è pervenuto, ma richiama il prospetto delle somme dovute, al netto di oneri fiscali e previdenziali, per cui la decisione è frutto di motivazione solo apparente e contraddittoria”. Subito dopo, però, assume il ricorrente che: “Il vizio della gravata sentenza è duplice: da un lato, il giudice d merito, in violazione del principio consolidato che al lavoratore spetta la retribuzione al lordo delle ritenute di legge, prende in esame il netto delle retribuzioni che il datore di lavoro deve ancora corrispondere al lavoratore, invece del lordo maturato e dovuto, dall’altro, il giudice richiama la “regolarità contributiva” giustificare la scelta degli importi netti maturati a favore d prestatore, senza giustificare la scelta degli importi netti maturati Corte di Cassazione – copia non ufficiale
favore del prestatore, senza indicare o richiamare la separata e distinta “regolarità fiscale” non adempiuta”.
Dopo aver riferito i cinque motivi di appello, che asserisce essere stati tutti rigettati dalla Corte distrettuale, l’impugnante assum ancora che: “il giudice di merito ha ritenuto di accogliere parzialmente la domanda dell’appellante, indicando le retribuzioni dovute dal datore di lavoro al prestatore, al netto delle ritenute fisca e contributive, in assenza di qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento”, salvo subito dopo sostenere che il principio violato è che: “L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenz gravanti sul lavoratore (Cass. 21 marzo 2019, n. 8017)”. Indi, dopo aver assunto, con riferimento alle ritenute previdenziali, tra l’altro ch “il giudice del merito non ha considerato che difetta la prova del pagamento tempestivo dei contributi riferiti al periodo maggio/sett. 2016”, e che sarebbe solo apparente la motivazione circa “la verifica di quanto documentalmente risultante versato dal datore di lavoro direttamente al dipendente o in forma di ritenuta versata al competente Ente”, il ricorrente deduce che ulteriore principio violato sarebbe quello che solo nel caso di avvenuto pagamento dei contributi, “dal lordo preteso si potranno detrarre le ritenute versate per la quota a carico del lavoratore (Cass. 25.5.2018 n. 13164)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Circa, poi, le ritenute fiscali, si deduce che: “Ove il giudice d merito avesse ritenuto di non aderire alla soluzione indicata dall’ausiliare aveva il dovere di fornire la motivazione. Si eccepisce il vizio in judicando, che rende nulla la gravata sentenza”, ma immediatamente dopo si legge: “Il vizio che si intende denunciare riguarda la violazione della norma processuale nella parte in cui il giudice del merito ha considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti a valutazione”, richiamando taluni precedenti di legittimità.
Infine, si deduce che: “Appare violato anche il principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.)”, ma è scritto immediatamente dopo: “Il vizio appare duplice: oltre alla violazione delle norme di cui agli art 132 e 112-115 cpc, sussiste anche la violazione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), una volta rigettato il motivo di gravame e accertato che difetta la prova del pagamento delle retribuzioni e delle ritenute previdenziali”.
Col secondo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 132, 91-92 cpc, vizio di motivazione apparente in ordine alla compensazione totale delle spese del doppio grado di giudizio. In riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3-4-5, cpc”, sostenendosi “che difettano i gravi motivi previsti nell’art. 92 cpc per ricorrere alla fattispecie eccezionale della compensazione totale delle spese anticipate dalla parte vittoriosa”.
Il primo motivo presenta molteplici profili d’inammissibilità, anche sotto il profilo del difetto della specificità richiesta dall’art. comma primo, n. 4), c.p.c., segnatamente in termini di pertinenza rispetto a quanto ritenuto e deciso nella pronuncia gravata.
3.1. Per chiarezza, giova premettere che, dopo aver spiegato le ragioni della reiezione del primo motivo d’appello, ma limitatamente alle richieste dell’appellante “di prova testimoniale in ordine all’asserito pagamento di tutto quanto domandato da parte attrice” (cfr. § 7 dell’impugnata sentenza), la Corte d’appello aveva scritto: “8. Diversamente è a dirsi per la verifica di quanto documentalmente risultante versato dal datore di lavoro direttamente al dipendente o in forma di ritenuta versata al competente Ente, sotto tale ultimo profilo dovendosi in particolare evidenziare che, nel costituirsi in giudizio con la memoria depositata in primo grado, la SENATORE aveva chiesto ordinarsi l’esibizione dell’estratto contributivo dell’attore e, peralt quest’ultimo non aveva mai specificamente contestato il mancato pagamento della contribuzione.
La Corte ha quindi disposto CTU contabile al fine di verificare l’effettività e l’entità dell’adempimento datoriale tenendo conto anche della contribuzione già versata ed all’uopo autorizzando il consulente a richiedere la pertinente documentazione.
Secondo le risultanze della CTU come sopra espletata, le quali si condividono in quanto tecnicamente corrette e che non risultano con vincentemente contestate, la somma residuante al netto in favore della parte attrice è pari ad C 7.145,88, essendo emersa la regolarità contributiva e non potendo quindi duplicarsi il relativo onere in capo alla parte datoriale che lo ha già soddisfatto con corrispondente indebita locupletazione delle relative somme”.
3.2. Pertanto, secondo quanto già anticipato in narrativa, si desume chiaramente da tali parti della motivazione che la Corte di merito, avendo affidato al nominato C.T.U. anche il compito di controllare, per via documentale, la contribuzione previdenziale nel periodo controverso sulla posizione del lavoratore (il quale, peraltro, non aveva mai specificamente addebitato alla datrice il mancato pagamento della contribuzione in questione, secondo la stessa Corte), ed essendo emersa all’esito dell’accertamento tecnico-contabile la regolarità di tale contribuzione, ha rideterminato in somma minore quanto dovuto all’erede del lavoratore, decurtando la maggior somma determinata dal primo giudice per l’appunto di ciò che era stato versato a titolo di contributi perché, invece, la somma di C 9.261,00, in linea capitale liquidata dal Tribunale, includeva il relativo importo.
3.3. Ebbene, il primo motivo non si confronta in modo completo con tutte le su riportate parti di motivazione, che nella loro interezz sono espressive dell’effettiva ratio decidendi della pronuncia gravata, anzitutto sul piano probatorio.
Come si è visto, infatti, l’impugnante nella sua censura prende in considerazione soltanto un passo di quella motivazione, che comunque non è affatto apparente o contraddittoria, e peraltro
neppure richiama “il prospetto delle somme dovute, al netto di oneri fiscali e previdenziali”, come invece asserito dal ricorrente. Inoltr nella decisione oggetto di ricorso non si fa il benché minimo cenno a oneri o ritenute fiscali, semplicemente perché questo aspetto, ben distinto da quello della regolarità contributiva, non rientrava in ci che era controverso, essendo evidente che l’ “omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione dell’estratto contributivo”, di cui si dole l’allora appellante AVV_NOTAIO (cfr. pag. 3 dell’impugnata sentenza) rifletteva la difesa della stessa di aver appunto versato i contribut all’INPS nel periodo controverso, e non di aver eseguito e pagato anche le ritenute fiscali per il medesimo periodo; aspetto, quest’ultimo, che non risulta assolutamente fosse stato trattato in giudizio e che non rientrava nell’ appellatum e quindi nel devolutum in secondo grado. Ed infatti, come già notato, la Corte territoriale aveva deciso di supplire alla mancata acquisizione di un estratto contributivo, dando mandato allo stesso ausiliare incaricato di richiedere la documentazione relativa solo alla contribuzione versata.
3.4. Nello svolgimento del primo motivo, il ricorrente addebita, tra l’altro, alla Corte territoriale di aver errato nella detraz operata a titolo di contributi (cfr. alla fine di pag. 4 del ricorso) e “L’ammontare delle ritenute fiscali indicate dal CTU per mera completezza espositiva in C 1.414,85 non poteva di certo essere detratto dall’ammontare complessivo risultante dovuto dal datore di lavoro a titolo di retribuzioni non ancora corrisposte al lavoratore” ma tali errori di calcolo e/o di apprezzamento delle risultanze dell’indagine tecnica non emergono dal testo della decisione di secondo grado, né sono deducibili e verificabili in questa sede di legittimità.
3.5. Come pure s’è riferito, il ricorrente asserisce che la Corte a quo avrebbe rigettato i cinque motivi d’appello della controparte, ma del rigetto espresso di tutti tali motivi (dei quali motivi la stessa Cor aveva dato conto a pag. 3 della propria sentenza) non v’è traccia
nella stessa sentenza, che ha piuttosto limitatamente accolto il gravame della NOME in relazione appunto all’esatta determinazione del dovuto (che la stessa appellante sosteneva essere stato integralmente percepito, con il secondo motivo d’appello).
Occorre ancora ricordare che, secondo questa Corte, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritt sostanziali e processuali, che suppone accertati elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi in fatto intende precisamente rimettere in discussione (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212).
4.1. Ebbene, ulteriore profilo d’inammissibilità della prima doglianza discende appunto da detto orientamento.
Invero, come ben risulta già dalla rubrica del primo motivo e, meglio, dal suo svolgimento, il ricorrente ivi fa valer cumulativamente e promiscuamente i distinti mezzi di cui ai n. 3), 4) e 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., per giunta, rispetto al vizio di cui al n. 5), senza specificare quali sarebbero i fatti ipoteticamente decisivi e oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito.
Inoltre, lo sviluppo dello stesso motivo, sopra ampiamente sintetizzato, rende evidente come le doglianze siano esposte in modo alquanto confuso e intrecciato, se non contraddittorio, e tale da rendere impossibile l’enucleazione dei profili che attengono, rispettivamente, a pretesi errores in procedendo e a errores in judicando, per giunta sembrando il ricorrente qualificare come vizio in judicando una sostenuta anomalia di motivazione circa il non aver
spiegato la Corte distrettuale perché non avrebbe aderito alla soluzione indicata dall’ausiliare (laddove, come si è visto, detta Corte ha dichiarato di condividere le risultanze della C.T.U.).
Volendo, nondimeno, isolare un profilo giuridico suscettibile d’esame ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. nel primo motivo di ricorso, il giudice d’appello non ha violato il consolidato principi richiamato dall’impugnante, secondo cui l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscal sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
5.1. In particolare, pur non essendo lessicalmente ineccepibile la decisione dove la rideterminazione della somma oggetto di condanna è indicata genericamente “al netto delle trattenute di legge” (cfr. in tal senso il dispositivo e il § 11 della stessa), alla stregua di quant già osservato ai precedenti § 3.1., 3.2. e 3.3. di questa ordinanza, la motivazione della Corte territoriale letta con la debita attenzione risultava chiara nell’aver operato tale rideterminazione decurtando dal dovuto soltanto la contribuzione a carico della datrice di lavoro, in quanto già versata, di talché la locuzione “trattenute di legge” era inequivocabilmente da intendesi riferita appunto alle sole trattenute per detta contribuzione già versata, e non anche alle trattenute fiscali.
Nel suo complesso, perciò, il primo motivo è da respingere.
Interamente inammissibile per difetto di specificità è il secondo motivo d’appello circa il regolamento delle spese operato dalla Corte territoriale, ivi ignorandosi del tutto la motivazione quest’ultima, secondo la quale: “Le spese processuali del doppio grado possono essere compensate per intero tra le parti in ragione dell’esito globale del giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011), laddove in prime cure la parte attrice aveva domandato la maggior somma di C 12.649,78”. Tale motivazione non
è certamente apparente, come sostenuto dal ricorrente, ed è evidentemente in errore quest’ultimo quando asserisce che il secondo grado avrebbe registrato una “soccombenza totale” della controparte, il cui appello era stato, invece, parzialmente accolto, con ulteriore ridimensionamento della condanna in confronto al richiesto dall’attore originario, come evidenziato dal giudice d’appello in dichiarata adesione al principio, invero consolidato, secondo il quale il regolamento delle spese processuali deve riflettere l’esito globale del giudizio.
Nulla dev’essere disposto circa le spese, in difetto di costituzione dell’intimata, ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 15.11.2022.