Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8160 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7748/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4086/2023 depositata il 27/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 27.11.23 la corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata del tribunale della stessa sede, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del lavoratore in epigrafe della somma di euro 374, compensando per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condannando l’EAV alla rifusione della restante metà pari ad euro 350.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto spettanti le indennità perequativa e compensativa anche per i giorni di ferie goduti dal personale della società e liquidato i relativi importi; in motivazione la corte ha indicato che analoghe considerazioni (che portano all’inclusione nella base di calcolo della retribuzione delle ferie) valgono anche per l’indennità di turno ordinariamente connessa all’espletamento dell’attività lavorativa.
Avverso tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi di ricorso, cui resiste con controricorso il lavoratore. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Col primo motivo la parte lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 codice civile e 12 preleggi in tema di interpretazione dell’accordo regionale del 16.12.11, dell’accordo aziendale del 25.7.12 nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro RAGIONE_SOCIALE del 27/11/2000, dell’accordo nazionale
21.5.81 e dell’articolo 5 contratto collettivo del 23.7.76, per la ritenuta illegittimità dell’esclusione dell’indennità perequativa e compensativa e dell’indennità di turno dal computo ai fini del retribuzione per i giorni di ferie fruiti.
Il secondo motivo deduce, per gli stessi motivi, violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost. e dell’articolo 7 della direttiva 2003 del 1988.
Il terzo motivo deduce, in relazione al numero 4 del co. 1 dell’articolo 360 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della somma maturata mediante lo scorporo dalla retribuzione feriale dei quattro giorni di permesso usufruiti annualmente dal lavoratore, nonché in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c. per assenza di motivazione sull’inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dovuta per i quattro giorni di permesso.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi vanno disattesi sulla base della giurisprudenza di questa corte e per le motivazioni indicate da ultimo nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che qui si richiama anche ai sensi dell’art. 118 att. c.p.c..
Nella citata pronuncia, si è in particolare sottolineata la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUe Williams e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17).
Il terzo motivo è del pari infondato quanto al profilo della pretesa omessa pronuncia, in quanto, nel ritenere che dai conteggi operati dal CTU andasse scorporate solo le somme relative ai ticket mensa, la corte ha implicitamente pronunciato sulla spettanza delle
indennità accessorie su tutti i giorni calcolati dal ricorrente nei conteggi prodotti in primo grado, incluso dunque quelli per festività soppresse (le quali peraltro ai sensi dell’articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall’art. 1 l. n. 90/54, e dell’art. 29 dell’accordo nazionale 2015 e dell’accordo collettivo del 26/4/2016, sono compensate con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla decisione dei primi due motivi). Il profilo del motivo che invoca un vizio motivazionale ex n. 5 non fa riferimento ad un fatto e quindi è inammissibile.
Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui la corte territoriale ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione dell’indennità compensativa anche dell’indennità di turno dal trattamento economico, indennità non richiesta dal lavoratore, e così pronunciandosi oltre i limiti della domanda.
Dalla sentenza (che espressamente parla diffusamente in motivazione di indennità di turno) non si comprende se le relative somme siano o meno state incluse nella somma da corrispondere al lavoratore oggetto di condanna. Un elemento che consente di ritenere che la corte non abbia incluso somme non richieste si desume peraltro dalla stessa sentenza, che nel richiamare gli importi di cui ai calcoli del ricorrente ha escluso solo le somme relative ai ticket mensa, limitandosi per il resto alla quantificazione delle somme fatta dal ricorrente (il che esclude ogni ultrapetizione).
Né il ricorrente dimostra, conti alla mano, che, al di là della motivazione che appare generale e recante una generica disamina fatta in relazione alla soluzione delle numerose cause analoghe contro l’EAV, nelle somme oggetto di condanna è inclusa indennità
di turno (tanto più che la parte nega di averla mai richiesta), sicché la doglianza pecca di specificità.
Peraltro, appare dirimente la considerazione che, anche se il motivo fosse accolto, esso non potrebbe influire sulla decisione, e ciò non solo perché la stessa ha quantificato le somme sulla base dei soli conteggi della parte che quell’indennità non ricomprendono come detto, ma soprattutto perché la stessa giurisprudenza in materia su richiamata esclude la fondatezza delle argomentazioni della parte quanto all’indennità di turno.
Spese secondo soccombenza, con distrazione.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 800 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio