Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15361 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18828-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 308/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2023 R.G.N. 1155/2022;
Oggetto
Retribuzione durante le ferie
R.G.N.18828/2023
COGNOME
Rep.
Ud.11/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE :
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto da Trenitalia S.p.a. avverso la sentenza n. 2067/2022 con la quale il tribunale della medesima sede aveva accolto le domande avanzate da NOME assunta dal Gruppo Ferrovie dello Stato il 3/4/1995 con le mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Treno, e dall’1/4/2017 assegnata a Bordo AV Milano della Direzione Business AV, posizione retributiva Livello B1 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie; domande volte a rivendicare il diritto di godere durante le ferie di una retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, con inclusione nella base di computo anche delle voci: ‘ indennità di assenza dalla residenza ‘ di cui all’art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, ‘ indennità di utilizzazione professionale’ prevista dall’art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2002 e successivamente dall’art. 31.4 e 5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016, ‘ indennità scorta vetture eccedenti ‘ di cui all’art. 35, contratto aziendale FS 2003 e successivamente all’art. 36.5. CCA 2012 -2016 e indennità ‘ Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno’, prevista dall’art. 75 CCNL AF 2003, integrato dall’accordo programmatico del 15/5/2009 e successivamente dall’art. 36.5. CCAA 2012-2016.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE con dieci motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice intimata.
A seguito della proposta di definizione anticipata del ricorso RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che lo stesso venisse deciso in applicazione dell’art. 380bis, 3 comma c.p.c .
Entrambe le parti hanno comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE :
I dieci motivi di ricorso sono rubricati come segue:
1.1. Il primo motivo: ‘La corretta interpretazione delle sentenze della CGE nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 267 TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31, CA 2012 e art. 31, CA 2016 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’;
1.2. Il secondo motivo: ‘La corretta interpretazione delle sentenze della CGE nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 267 TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31 del CA 2003 e 32 dei CA 2012 e 2016 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’;
1.3. Il terzo motivo: ‘La corretta interpretazione delle sentenze della CGE nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 267 TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 41, punto 1.3. CA 2003 e 36, punto 5 dei CA 2012 e 2016 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’;
1.4. Il quarto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Dir. CE 88/2003, dell’art. 10, D.Lgs. 66/2003, nonché dell’art. 20 19 c.c., con riferimento agli artt. 36 e 39 Cost. e all’art. 77 punto 2.4. dei CCNL Mobilità -Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’;
1.5. Il quinto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Dir. CE 88/2003, dell’art. 10, D.Lgs. 66/2003, nonché dell’art. 2019 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)’;
1.6. Il sesto motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Dir. CE 88/2003 nonché applicazione in via generale ed astratta dei principi giurisprudenziali espressi dalla CGE con violazione degli artt. 36 e 39 Cost. (art. 360, n. 3 c.p.c.)’;
1.7. Il settimo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 267 TFUE (ex art. 234 del TCE) e del principio di diritto vivente sulla efficacia ultra partes delle sentenze CGE nonché dell’art. 7, Dir. CE 88/2003, dell’art. 10, D.Lgs. 66/2003, nonché dell’art. 2019 c.c., con riferimento agli artt. 36 e 39 Cost. (art. 360, n. 3 c.p.c.)’;
1.8. L’ottavo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Dir. CE 88/2003 nonché dell’art. 267 TFUE (ex art. 234 del TCE) e del derivato principio di diritto vivente sulla efficacia ultra partes delle sentenze CGE per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.)’;
1.9. Il nono motivo: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alle premesse del CCNL sul principio di inscindibilità, violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)’;
1.10. Il decimo motivo: ‘In subordine: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012 (art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.)’.
I primi sette motivi di ricorso e il nono motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, nonostante le osservazioni contenute nella memoria della ricorrente, attentamente esaminate, sono infondati nei sensi espressi da numerosi
precedenti di questa Corte pronunciati in analoghi contenziosi e che si sono formati prima con la società Trenord (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, sono stati ribaditi anche con l’odierna ricorrente (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024); in particolare, Cass. n. 14089 del 2024 si è pronunciata su sovrapponibili motivi di ricorso, cassando una pronuncia che non si era attenuta ai principi sopra indicati.
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell’ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza ‘dell’osservanza dei preced enti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati
da gravi ragioni’ (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022); pertanto, a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Quanto all’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art, 360, comma primo, n. 5), c.p.c., il Collegio ne rileva l’inammissibilità in base al vigente comma quarto dello stesso art. 360 cit. in presenza di c.d. doppia conforme.
Infine, infondato è il decimo e subordinato motivo, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, ormai consolidato e dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, secondo cui: ‘Il rapporto di lavoro a tempo determinato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro’ (Cass. n. 26246 del 2022; tra le molte successive conformi, v. Cass. n. 29831/2022; n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023, n. 31708/2024).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in sostanziale corrispondenza con la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore della controricorrente.
7 . Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla prese nte pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.
Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in € 2 .4 00,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 1 .200 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 1 .200 ex art. 96, 4 comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale dell’11.2.2025 .