Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3565 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14718-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2023 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/06/2023 R.G.N. 469/2022;
Oggetto
R.G.N. 14718/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente di RAGIONE_SOCIALE con mansioni di macchinista, volta a sentir dichiarare il diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell’intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall’art. 31 tabella A dei contrati aziendali del 2012 e del 2016, dell’indennit à di riserva/disponibilità/traghetto di cui all’art. 31, punto 5, lett. a), dei contratti aziendali 2012 e 2016 e dell’indennità di assenza dalla residenza prevista dall’art. 77, punto 2.1. del CCNL Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute per tali titoli;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il lavoratore soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso la società intimata;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta da parte ricorrente;
1.1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze
della Corte di Giustizia UE, nonché degli artt. 2109 e 2243 c.c. e agli effetti dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 31 dei contratti aziendali di Gruppo FS Italiane 2012 e 2016, che prevedono, per il personale di macchina e di bordo, voci non considerate nel computo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie annuali;
1.2. il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria;
1.3. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze delle Corte di Giustizia UE, nonché dell’art. 2109 anche in relazione all’art. 36 Cost . e art.10 d.lgs. 66/2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 2.2. CCNL 2003 e dell’art.77.2.4. dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., per la mancata inclusione nel computo della retribuzione dei periodi di ferie dell’indennità di assenza dalla residenza;
i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione, nonostante le osservazioni contenute nella memoria della controricorrente, attentamente esaminate, sono fondati nei sensi espressi da numerosi precedenti di questa Corte pronunciati in analoghi contenziosi e che si sono formati prima con la società RAGIONE_SOCIALE (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, sono stati ribaditi anche con l’odierna controricorrente (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024);
in particolare, Cass. n. 14089 del 2024 si è pronunciata su sovrapponibili motivi di ricorso, cassando analoga pronuncia della Corte di Appello di Torino;
tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell’ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza ‘dell’osservanza dei preced enti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni’ (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024;
in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n.
33012 del 2022)
pertanto, a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
la sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata al giudice indicato in dispositivo, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi sopra espressi, e altresì per provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2024.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME