Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25120 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 25120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
Oggetto
Retribuzione
ai fini
RAGIONE_SOCIALEe ferie
Gente del
mare
R.G.N. 18791/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 18791-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 339/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/05/2024 R.G.N. 591/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1723/2021 il Tribunale di Messina aveva accolto parzialmente le domande proposte da COGNOME NOME, direttore di macchina alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso depositato l’1.10.2010, riconoscendo allo stesso l’importo di € 25.595,81, di cui: € 3.476,82, quali differenze retributive sul superbonus pensione anno 2007 ed € 1.217,58 per l’anno 2006, di cui alla L. n. 243/2004, € 24.190,51 (di cui € 1.668,31 a titolo di incidenza sul TFR) quali differenze retributive dov ute nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva per ferie e riposi compensativi, includendo nella retribuzione base anche l’indennità di comando e direzione di macchina, il premio di produttività in cifra fissa, il premio di risultato, il salario per prestazion i di qualità RAGIONE_SOCIALE‘indennità di navigazione ed € 703,51 a titolo di aumenti contrattuali previsti dall’accordo nazionale 3 febbraio 2009 e dall’accordo integrativo del 27 maggio 2009; aveva condannato, quindi, la società al pagamento del suddetto importo complessivo, con gli accessori di legge, nonché RAGIONE_SOCIALEe spese di CTU e di un terzo di quelle giudiziali con compensazione RAGIONE_SOCIALE quota rimanente. Lo stesso
Tribunale aveva rigettato, invece, la domanda di differenze retributive per il mancato calcolo sulla retribuzione, durante il periodo di sbarco per cd. rotazione sociale, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, sui riposi compensativi e sul trattame nto di fine rapporto, RAGIONE_SOCIALE‘indennità di comando e direzione di macchina, del premio di produttività in cifra fissa, del premio di risultato e del salario per prestazioni di qualità nel periodo 2004/2008, ritenendo che le voci indicate fossero correlate all a presenza in servizio e, dunque, all’effettiva prestazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa. Infine, aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla società, volta alla declaratoria di inapplicabilità nei confronti del COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘intero contratto integrativo aziendale e al recupero RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente percepito in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo integrativo.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Messina così provvedeva: in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado e in altrettanto parziale riforma di quest’ul tima, condannava la società al pagamento, in favore del COGNOME, degli importi, quali bonus pensioni, di € 1.217,58 per l’anno 2006 e di € 3.476,82 per l’anno 2007, nonché l’importo di € 703,51 a titolo di aumenti contrattuali, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo.
Per quanto qui interessa, la Corte sintetizzava quanto considerato dal primo giudice nell’accogliere parzialmente le domande RAGIONE_SOCIALE‘attore e riferiva i motivi dei contrapposti gravami, principale ed incidentale.
Considerava, quindi, che il ricorrente in sintesi sosteneva che, nonostante l’esplicita previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 del CCNL applicato al rapporto che rimandava al concetto di retribuzione di cui all’art. 34 RAGIONE_SOCIALEo stesso CCNL, tale previsione contrattuale esigeva di essere coordinata con la normativa di carattere generale secondo cui sono parte del reddito da lavoro dipendente, e quindi RAGIONE_SOCIALE retribuzione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo in relazione al rapporto in maniera fissa e continuativa.
Rispetto, poi, al principio di onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE retribuzione, pure invocato dal lavoratore, la Corte richiamava in senso contrario talune pronunce di legittimità e, segnatamente, Cass. n. 26510/2020, ritenendo, quindi, che la definizione di retribuzione ai fini dei cd. istituti indiretti era individuabile soltanto attraverso la specifica previsione di norme di legge o di contratto collettivo.
5.1. Osservava, quindi, che in tema di lavoro marittimo l’art. 325 cod. nav. conferisce espressa delega alle norme dei contratti collettivi di lavoro nella definizione RAGIONE_SOCIALE misura e RAGIONE_SOCIALEe componenti RAGIONE_SOCIALE retribuzione; e che il contratto integrativo nazionale per i comandanti ed i direttori di macchina impiegati nei servizi di autotraghettamento sullo stretto di Messina del 25 settembre 1995 prevedeva espressamente che le indennità di comando e di direzione di macchina avranno le stesse caratteristiche giuridicofiscali RAGIONE_SOCIALE‘indennità di navigazione e, pertanto, non faranno parte RAGIONE_SOCIALE retribuzione ad alcun effetto; previsione che andava letta in conformità all’art. 35 p. 7 del CCNL che, a sua volta, escludeva il computo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di navigazione ‘nel c alcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche,
festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e RAGIONE_SOCIALEe relative indennità sostitutive, RAGIONE_SOCIALEe ferie e RAGIONE_SOCIALEe indennità sostitutive RAGIONE_SOCIALEe stesse, RAGIONE_SOCIALE gratifica natalizia e RAGIONE_SOCIALE gratifica pasquale, RAGIONE_SOCIALE tredicesima e RAGIONE_SOCIALE quattordicesima, RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto’.
5.2. In definitiva, secondo la Corte, la struttura retributiva prevista dall’art. 34 del CCNL non includeva le indennità invocate dal ricorrente in primo grado, e tutte le superiori considerazioni valevano per l’indennità di produttività, il premio di risu ltato, l’indennità di navigazione e il salario per prestazioni di qualità.
Peraltro, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Giustizia c.d. Williams riguardava l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, par. 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orari o di lavoro, ma tale direttiva, oltre a riguardare altri e diversi aspetti rispetto a quelli scrutinati, non si applicava alla gente di mare (art. 1, par. 12), il cui orario era governato dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro RAGIONE_SOCIALE gente di mare concluso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in base all’articolo 139, par. 2, del trattato.
La Corte territoriale giudicava, quindi, fondato il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale RAGIONE_SOCIALE società, riguardante la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 22.522,20, conseguente all’inclusione, nella base di calcolo degli istituti
indiretti rivendicati, RAGIONE_SOCIALEe indennità in precedenza menzionate e RAGIONE_SOCIALE relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto.
7.1. Di converso, risultavano non accoglibili i motivi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale del lavoratore, che trovavano il proprio fondamento in ulteriori differenze scaturenti dall’inclusione nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALEe indennità che la contrattazione collettiva non aveva, legittimamente, inteso inserire nella base di calcolo ai fini degli istituti indiretti e RAGIONE_SOCIALE loro influenza sul trattamento di fine rapporto.
7.2. Per la Corte restava travolto anche il motivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale con cui il lavoratore rivendicava il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive (e RAGIONE_SOCIALE relativa ripercussione sul TFR) RAGIONE_SOCIALE‘indennità per ferie non godute e permessi compensativi non calcolati, in relazione a n. 104 giornate, e non alle n. 89 giornate riconosciute dal giudice di primo grado, trattandosi anche in questo caso di domanda strettamente inerente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe indennità escluse dalla contrattazione collettiva; e analogamente andava detto in relazione alle differenze contributive.
Confermava, invece, la sentenza di prime cure circa le somme specificate nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE propria sentenza, in mancanza a riguardo di specifico motivo d’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE società.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi.
11. A seguito RAGIONE_SOCIALE fissazione di pubblica udienza, il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso per la reiezione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88, RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, par. 2 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/63/CE attuata con d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., con riguardo all’indennità ferie non godute liquidata al termine del rapporto di lavoro e determinata, ai sensi degli artt. 48 e 49 del CCNL per i capitani di lungo corso al comando e dei capitani di macchina RAGIONE_SOCIALEe navi traghetto superiore al TARGA_VEICOLO e RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa aziendale anche in contrasto con l’interpretazione conforme RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza eurounitaria e di legittimità, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc’. Deduce che la ‘Corte di merito ha applicato le norme del CCNL e RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa aziendale che individuano gli elementi retributivi per il calcolo degli istituti indiretti RAGIONE_SOCIALE retribuzione, ritenendo che non sussista un principio di onnicomprensività, per escludere dalla retribuzione nel periodo di ferie alcune componenti (indennità comando e direzione di macchina, premio produttività e risultato, salario di qualità) costituenti la retribuzione ordinaria ed ha, dunque, violato e falsamente applicato le norme interne ed euro unitarie sulla nozione di ‘ ferie retribuite ‘, inderogabile dalla contrattazione collettiva, erroneamente negando il diritto del lavoratore alle differenze retributive e contributive maturate sull’indennità sostitutiva
RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute sino alla cessazione del rapporto di lavoro, anche in contrasto con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE CGUE e RAGIONE_SOCIALE Cassazione’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88, RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, par. 2 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/63/CE con riguardo all’indennità ferie non godute liquidate al termine del rapporto di lavoro e determinata anche in contrasto con l’interpretazione conforme RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza eurounitaria e di legittimità con riferi mento all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc.’. Deduce che ‘la Corte d’appello di Messina ha accolto l’appello incidentale respingendo la domanda del lavoratore di aver riconosciuta l’indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo la nozione RAGIONE_SOCIALE di retribuzione feriale, affermando che la direttiva 2003/88 non si applica alla gente di mare la cui regolamentazione è prevista dalla direttiva 1999/63/CE (clausola 16 RAGIONE_SOCIALE‘accordo), senza considerare che quest’ultima dir ettiva è attuata nell’ordinamento interno con il d.lgs. 108/2005, che prevede la medesima nozione di ‘ferie retribuite’ ed all’art. 8 comma 2 l’indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute in applicazione dei principi espressi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88 e dall’art. 31 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di portata generale ed applicabili a tutti i lavoratori. La decisione contrasta con la conforme giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE CGUE e di legittimità’.
Con un terzo motivo denuncia ‘Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88, RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, par.
2, RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/63/CE e del CCNL per i capitani di lungo corso al comando e i capitani di macchina de lle navi traghetto superiore al TARGA_VEICOLO che prevede all’art. 79 il diritto alle ferie durante lo sbarco per cd rotazione sociale e alla retribuzione ordinaria determinata ai sensi degli artt. 48 e 49 secondo l’interpretazione conforme RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza eurounitaria e di legittimità di riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc.’. Deduce che la ‘Corte di merito ha violato e falsamente applicato le norme interne ed euro unitarie negando il diritto del lavoratore di percepire la retribuzione ordinaria nei giorni di ferie godute nel periodo di sbarco per rotazione sociale, come previsto dal c.d. regime di continuità del rapporto di lavoro, con inclusione RAGIONE_SOCIALEe componenti (indennità comando e direzione di macchina, premio produttività e risultato, salario di qualità), applicando le norme del CCNL, e RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa aziendale anche in contrasto con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE CGUE e RAGIONE_SOCIALE Cassazione’.
4. Con un quarto motivo denuncia ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo paragrafo, T.F.U.E. sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/63 riguardo al diritto del lavoratore marittimo alla retribuzione ordinaria nel periodo di ferie godute durante lo sbarco per cd. rotazione sociale ed alla relativa indennità per mancato godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie maturate alla cessazione del rapporto di lavoro’. Lamenta che la ‘Corte d’appello ha negato il diritto del ricorrente alla retribuzione ordinaria nel periodo di ferie godute durante il riposo a terra per rotazione sociale e nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità per ferie non godute
alla cessazione del rapporto di lavoro, escludendo alcune componenti (indennità comando e direzione di macchina, premio produttività e risultato, salario di qualità) affermando la non applicabilità alla gente di mare RAGIONE_SOCIALE nozione RAGIONE_SOCIALE di retribuzione feriale senza disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE per assicurare l’unità d’interpretazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/63/CE (clausola 16)’.
I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per evidente connessione, sono fondati nei termini che si passa ad illustrare.
Occorre anzitutto richiamare principi di diritto che si sono ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (v., ex multis , tra le più recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850).
6.1. In particolare, si è costantemente ritenuto che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che co n l’espressione <> contenuta nell’art. 7, nr. 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata RAGIONE_SOCIALEe ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, COGNOME e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo
che una diminuzione RAGIONE_SOCIALE retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela RAGIONE_SOCIALE loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
6.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie annuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe mansioni e che sia correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
6.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe mansioni e che sia correlato
allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
6 .3. Proprio in applicazione RAGIONE_SOCIALE nozione c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità RAGIONE_SOCIALE disposizione collettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo -sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro del personale di volo RAGIONE_SOCIALE‘aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione RAGIONE_SOCIALE di remunerazione RAGIONE_SOCIALEe ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
6 .4. E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, ‘che le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale’ sicché non può prescindersi dall’interpr etazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione, indica il significato ed i limiti di applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica RAGIONE_SOCIALE validità di una disposizione UE, ha nno perciò ‘valore di ulteriore fonte
del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
6 .5. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria confo rmandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe rispettive competenze, la piena eff icacia del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 NOME p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 COGNOME NOME p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 COGNOME p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 NOME p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso, come si vedrà subito.
Tanto premesso, come si è riferito in narrativa, la Corte distrettuale ha considerato che la cit. Direttiva 2003/88/CE non si applica alla gente di mare, il cui orario è governato dalla differente Direttiva 1999/63/CE del Consiglio del 21 giugno 1999.
7.1. Tale ‘obiezione’ non è, però, affatto risolutiva.
7.2. E’ ben vero che nel ‘Considerando’ 12) alla ‘Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4
novembre 2003 concernente taluni aspetti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro’, si legge: ‘Un accordo europeo relativo all’orario di lavoro RAGIONE_SOCIALE gente di mare è stato applicato mediante la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relat iva all’accordo sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro RAGIONE_SOCIALE gente di mare concluso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in base all’articolo 139, paragra fo 2, del trattato. Di conseguenza, le disposizioni RAGIONE_SOCIALE presente direttiva non si applicano alla gente di mare’.
Pertanto, l’art. 1, par. 3, alinea secondo, RAGIONE_SOCIALE stessa Direttiva 2003/88/CE recita: ‘Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE’.
7.3. Non è questionabile, perciò, che la Direttiva 2003/88/CE e, quindi, anche l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE stessa, non trovino diretta applicazione alla ‘gente di mare, quale definita’ nell’altra apposita Direttiva 1999/63/CE.
E la Corte territoriale ha appunto accertato in fatto che il lavoratore rientrasse nel personale qualificato come ‘gente di mare’ (cfr. pag. 9, 2° cpv. RAGIONE_SOCIALE sua sentenza); il che peraltro è tuttora dato per pacifico dalle parti.
Tuttavia, si deve tener conto di quanto segue.
8.1. L’ora cit. Direttiva del 1999 (che, come tale, si compone di soli 4 articoli) aveva come obiettivo ‘l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo, riportato in allegato, relativo all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro RAGIONE_SOCIALE gente di mare, concluso il 30
settembre 1998 tra le organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore marittimo (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE)’ (così l’art. 1). Peraltro, l’art. 2 RAGIONE_SOCIALE stessa Direttiva, sotto la rubrica ‘Requisiti minimi’, al par. 2, prevede che: ‘L’attuazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE presente direttiva non costituisce in ogni caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nell’ambito coperto dalla stessa, fatto comunque salvo il diritto degli Stati membri e/o RAGIONE_SOCIALEe parti sociali di sviluppare, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘evolversi RAGIONE_SOCIALE situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse rispetto a quelle esistenti al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti nella presente direttiva siano rispettati’.
Inoltre, non può essere ignorato che, come si trae dal complesso RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘accordo attuato con la Direttiva 1999/63/CE, ad esse non era affatto estraneo il ‘rispetto dei principi generali di tutela RAGIONE_SOCIALE salute e RAGIONE_SOCIALE sicurezza dei lavorator i’ in questione; rispetto, anzi, ritenuto ‘dovuto’ in primo luogo dalle parti stesse RAGIONE_SOCIALE‘accordo (cfr. in particolare la Clausola 5, par. 6).
Ma, soprattutto, la Clausola 16 del cit. Accordo allegato alla Direttiva recita:
‘La gente di mare ha diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno due settimane, o di una parte corrispondente a periodi di attività inferiori ad un anno, in conformità RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dalla legislazione nazionale e/o dalla prassi ai fini e a garanzia di queste ferie.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità, eccetto nel caso che il rapporto di lavoro sia terminato’.
8.2. Ebbene, com’è agevole riscontrare, il contenuto testuale RAGIONE_SOCIALE trascritta Clausola 16 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo ‘implementato’ nella Direttiva del 1999 è pressoché identico, anche sul piano lessicale, al dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, par. 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE successiva Direttiva 2003/88/CE, in tema di ‘Ferie annuali’; vale a dire, l’articolo di tale Direttiva che reca le precipue disposizioni in considerazione RAGIONE_SOCIALEe quali, ma non soltanto, si è delineata, anzitutto a livello di giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘UE, la c d. nozione RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEe ferie.
8.3. Infine, anche la Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Europea, all’art. 31, sotto la rubrica ‘Condizioni di lavoro giuste ed eque’, nel par. 2 usa la medesima locuzione di ‘ferie annuali retribuite’, adottata nelle previsioni già considerate.
Nota, inoltre, il Collegio che una RAGIONE_SOCIALEe decisioni di legittimità all’origine RAGIONE_SOCIALE‘ormai costante indirizzo espresso in subiecta materia da questa Corte Suprema, è stata la già cit. Cass., sez. lav., sent. 17.5.2019, n. 13425, resa in fattispecie che riguardava appunto l’odierna società controricorrente, in relazione all’indennità di navigazione cd. ‘Stretto di Messina’, e nella quale trovò accoglimento il ricorso per cassazione di un lavoratore avverso sentenza a lui contraria RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Messina (in termini in fattispecie pressoché identica Cass. n. 22401/2020).
La Corte del territorio, inoltre, non ha considerato che con il d.lgs n. 108/2005 è stata data attuazione nel nostro
ordinamento interno alla ‘Direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro RAGIONE_SOCIALE gente di mare, concluso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’art. 8 del d.lgs. n. 108/2005, sotto la rubrica ‘Ferie’, per il ‘lavoratore marittimo’ regola l’istituto in termini pressoché corrispondenti alla sopra riportata ‘Clausola 16’ del citato accordo allegato alla direttiva del 1999 (clausola a sua volta, come già evidenziato, di tenore quasi identico all’art. 7 Direttiva 2003/88/CE), salvo sancire che il periodo di ferie retribuite è ‘pari ad almeno trenta giorni’ (su base annua intera), in luogo RAGIONE_SOCIALEe ‘almeno due settimane’, assicurate dallo stesso accordo.
Alla luce di tali piani rilievi allora, pur non essendo direttamente applicabile alla ‘gente di mare’ l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2003/88/CE, il Collegio non intravvede il benché minimo plausibile motivo per opinare che per la ‘gente di mare’ operi una nozione di retribuzione ai fini RAGIONE_SOCIALEe ferie (godute o meno) differente da quella ‘RAGIONE_SOCIALE‘ innanzi illustrata.
11.1. Benché rispetto ai lavoratori marittimi sia diversa la specifica fonte eurounitaria di riferimento (com’è anche per il personale di volo RAGIONE_SOCIALE‘aviazione civile, secondo quanto già visto), ciò non toglie che, in base alle disposizioni interne specifiche (essenzialmente, il cit. d.lgs. n. 108/2005) e generali (a cominciare dall’art. 36, ult. comma, Cost.), lette alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE CGUE e di questa Corte, anche per tali lavoratori debba valere la medesima nozione RAGIONE_SOCIALE di retribuzione.
Al contrario, a fronte di un quadro normativo eurounitario e interno per la ‘gente di mare’ solo in parte differenziato, ma non per le garanzie minime su viste, sarebbe pure sospettabile d’illegittimità costituzionale una previsione normativa che, in base a diverso approdo esegetico, portasse ad opposta conclusione.
11.2. Ergo , il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE che il ricorrente profila nel quarto motivo del ricorso per cassazione (nei termini specificati alle pagg. 2223 RAGIONE_SOCIALE‘atto) si appalesa nella specie non necessario.
Pertanto, dovendosi riconoscere anche alla ‘gente di mare’ una retribuzione corrispondente alla nozione RAGIONE_SOCIALE di remunerazione RAGIONE_SOCIALEe ferie, in misura tale, cioè, da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa , la Corte territoriale rispetto a tale nozione avrebbe dovuto interpretare e quindi valutare le precipue disposizioni collettive che venivano in considerazione.
12.1. Più in particolare, la Corte, senza arrestarsi a denominazioni o qualificazioni eventualmente presenti in tali disposizioni collettive, ma, in relazione a tutte le differenti ‘voci’ economiche dal lavoratore asseritamente non considerate, indagando la specifica causale di ognuna di esse, avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) accertarne anzitutto la natura retributiva; e segnatamente, pur al di fuori di un principio di assoluta onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE retribuzione da considerare ai fini che qui interessano (principio non affermato da questa Corte nei su richiamati precedenti), avrebbe dovuto (dovrà) verificare se ognuna di esse costituisca importo pecuniario in rapporto di
collegamento all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe mansioni e correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore .
12.2. Una volta positivamente constatata tale natura per tutti o taluno di tali importi pecuniari, la Corte avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) controllare l’esistenza di eventuali regole collettive di esclusione, o di riduzione RAGIONE_SOCIALE portata, di ognuna di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie o nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute.
Se riscontrata l’esistenza di previsioni collettive applicabili in tal senso, la Corte di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una verifica ex ante RAGIONE_SOCIALE potenzialità dissuasiva RAGIONE_SOCIALE‘eliminazione (o riduzione del peso) di dette voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute al godimento RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Per conseguenza, ben potrà il giudice di rinvio ritenere l’invalidità di quelle norme collettive ove giudicate contrastanti con la disciplina inderogabile in peius sopra illustrata (come avvenuto in casi consimili) e, quindi, dar corso alle rideterminazioni del dovuto al lavoratore in conformità alla nozione RAGIONE_SOCIALE di retribuzione ai fini RAGIONE_SOCIALEe ferie (anche non godute).
In definitiva, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese, comprese quelle del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il
caso in conformità a tutti i principi di diritto delineati nella motivazione che precede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME Caso
La Presidente
NOME COGNOME