Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34586 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 34586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 24714-2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ODV;
– intimata –
avverso la sentenza n. 35/2024 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 31/08/2024 R.G.N. 35/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2025
PU
udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione con cui il tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la domanda dallo stesso avanzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, diretta al riconoscimento dell’indennità di E. 566,00 , non più corrisposta dal datore di lavoro dall’aprile 2017 in ragione della disdetta dell’Accordo integrativo aziendale del 30.11.2015, che la prevedeva.
La corte d’appello spiegava che il ricorrente, dipendente dell’associazione convenuta dal 1 °.1.2016 con inquadramento al livello C5 del ccnl RAGIONE_SOCIALE e mansioni di conducente di autoambulanza-autista soccorritore, e già dipendente di RAGIONE_SOCIALE con le medesime mansioni, aveva rivendicato il predetto emolumento, ritenendo che esso fosse stato oggetto del contratto individuale, non modificabile in pejus , e dunque non assoggettabile a revoca a seguito della disdetta dell’accordo integrativo aziendale del 2015.
La corte di merito, valutando il contenuto del contratto individuale di lavoro alla luce del contratto aziendale in questione, riteneva che l’emolumento in questione non fosse inserito in una pattuizione a valenza individuale e personale, ma costituisse -invece – il mero richiamo della fonte collettiva incorporata e avesse, quindi, valenza di fonte esterna al contratto individuale.
Avverso detta decisione il COGNOME proponeva ricorso anche coltivato con successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
Il PG depositava memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si riportano le censure così come riassunte dallo stesso ricorrente. 1)-Con primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1372 c.c. (efficacia del contratto) e art. 1735 c.c. (esecuzione in buona fede), con riferimento ad art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale), in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3.
Lamenta il ricorrente che il giudice del gravame non aveva applicato il principio secondo cui le parti collettive possono attribuire ai rapporti individuali elementi stipendiali integranti la retribuzione e come tali non compromessi in ipotesi di cessazione unilaterale dell’efficacia del contratto collettivo.
La censura proposta non coglie il decisum, in quanto la corte di merito non si è pronunciata sulla possibilità di integrazioni retributive anche estranee alla contrattazione, ma ha invece valutato ed accertato il venir meno dell’emolumento in discussione in ragione della disdetta del contratto aziendale e dunque della fonte esterna che lo aveva stabilito.
La censura proposta risulta dunque estranea alla decisione impugnata.
2)-Con il secondo motivo è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2069 c.c. (efficacia del CCNL), artt. 2077 (efficacia CCNL sul C.I.) e 2103 c.c. (mansioni) sotto il profilo del principio della irriducibilità della retribuzione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3.
Il motivo evidenzia come il giudice del gravame non abbia considerato che il principio in questione ha valenza anche quando un trattamento retributivo entra a far parte del contratto individuale, così che la natura retributiva dell’emolumento ne implica la irriducibilità, essendo indefettibile componente del trattamento retributivo.
Il motivo risulta essere inconferente alla luce dei principi affermati da questa Corte- (Cass. n. 18902 e 18913 del 2024, ma vedi pure, in connessione, Cass. n. 18924 del 2024, Cass. n. 18936 del 2024, Cass. n. 18941 del 2024) -secondo cui <> .
Nella specie non è stato dedotto, né vi è alcun elemento, che possa far ritenere che quell’emolumento non assorbibile (assimilabile ad un superminimo) fosse riconosciuto per una delle specifiche ragioni sopra dette.
3)-Con la terza censura si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 anche con riferimento all’art. 161 c.p.c., error in procedendo , per omesso esame di fatti rilevanti ai fini della applicazione delle norme regolatrici del processo.
Il motivo, pur facendo riferimento ad uno specifico vizio (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) ed all’omesso esame di fatti rilevanti, in realtà ha ad oggetto la motivazione della decisione impugnata, ritenuta ‘tautologica ed apodittica’ in merito alla mancata interpretazione dell’accordo collettivo aziendale in assenza di ogni razionale e concreto presupposto fattuale, logico e giuridico. La censura si concentra, pertanto, sulla errata interpretazione dell’accordo collettivo e sulla carenza di sufficienti ragioni esplicative della decisione assunta.
Questa Corte ha chiarito che <> (Cass. n. 23484/2017).
L’assenza di precise indicazioni dirette a far comprendere la qualità dei canoni interpretativi ritenuti violati, fa scadere la censura a mera critica circa l’assunto ragionamento posto a fond amento della decisone adottata.
Né, ovviamente, la violazione d’un accordo integrativo aziendale potrebbe mai essere denunciata ex se come motivo di ricorso per cassazione, essendo esterna al perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4)-Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4, anche con riferimento all’art. 161 c.p.c.. Parte ricorrente lamenta la mancata considerazione della necessità del consenso del lavoratore che, a seguito della disdetta dell’accordo aziendale, avrebbe dovuto accompagnare anche l’accordo individuale di soppressione dell’emolumento, essendo quest’ultimo, diretto a ripristinare parzialmente il livello retributivo dovuto anche ai sensi dell’art. 36 Cost.
Il motivo risulta assorbito da quanto sopra evidenziato (motivi 1 e 2). circa l’assenza di accordi individuali
5)Con il quinto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360 c.p.c. comma 1 n. 5 (travisamento della prova). E’ lamento l’aver, la corte, trascurato la circostanza di fatto relativa alla determinazione della retribuzione, equivalente a quella pregressa, come irriducibile condizione essenziale per la accettazione del nuovo rapporto con la resistente.
La censura si appalesa intanto genericamente prospettata in quanto non specifica come e dove tale circostanza fosse emersa quale allegazione nel corso del processo, e peraltro non precisa come eventualmente, tale fatto avesse i requisiti della decisività.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che ‘ In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016)
Ha anche specificato che ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso de lla controversia’ ( Cass. n. 23238/2017)
La decisività del ‘fatto’ omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non meramente eventuale, ma certa).
Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.
6)- Con la sesta censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui ad art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p. c. comma 1 n. 3., per l’ errata applicazione del criterio di interpretazione letterale dell’accordo aziendale, che, attribuendo il livello stipendiale concordato, era comprensivo anche dell’indennità di bilinguismo, ed era dunque non riducibile.
Anche tale censura risulta genericamente prospettata poiché la specifica condizione del bilinguismo non risulta esaminata dalla corte di merito e dunque risulta nuova o, quantomeno, priva delle necessarie indicazioni su come tale elemento fosse stato allegato nel processo, al fine di orientare, in tal senso, la lettura della clausola
contrattuale.
7)-Il settimo motivo di ricorso fa riferimento alla violazione del principio generale dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3. Si deduce infatti che gli accordi individuali in ordine all’ammontare della retribuzione devono prevalere rispetto alla revoca unilaterale degli accordi collettivi ove, i primi, contengano condizioni retributive di miglior favore e come tali, che diventano acquisita del patrimonio del lavoratore.
Il motivo risulta assorbito da quanto già sopra evidenziato circa l’esclusione, nel caso in esame, di una pattuizione individuale che, sola, avrebbe potuto rendere obbligatorio il trattamento in discussione. Invero, le censure ruotano intorno ad un unico concetto, ovvero quello della irriducibilità della retribuzione come risultante di accordo di natura individuale. Il riconoscimento di un siffatto emolumento avrebbe richiesto una puntuale prova, carente nel caso di specie, circa la reale e concreta esistenza di tale tipologia di accordi.
Per quanto detto, il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025.
La consigliera est. Il presidente NOME COGNOME