Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7317 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7317 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Oggetto
Pubblico impiego Dirigenti Retribuzione
R.G.N.15002NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud 04/03/2026 CC
ORDINANZA
sul ricorso 15002-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1064/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 454/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 12 marzo 2015, NOME COGNOME si è rivolta al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, premettendo di essere dirigente amministrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed esponendo di essere stata assegnata nel 2006 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presso la quale aveva svolto due tipi di attività: collaborazione alla gestione dell’inventario dei beni mobili e acquisizione di beni durevoli.
Nel 2010 la RAGIONE_SOCIALE aveva riorganizzato le aree e aveva previsto, all’interno dell’Unità RAGIONE_SOCIALE, due Unità Operative Semplici, quella RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, con delibera del 26 gennaio 2012, la RAGIONE_SOCIALE aveva dunque assegnato alla ricorrente l’incarico di direzione RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, differendo la stipula del contratto individuale al 31 agosto 2012 e non assegnandole l ‘incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’attività svolta anche presso quest’ultima unità.
Su tali presupposti, la COGNOME ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al conferimento RAGIONE_SOCIALE titolarità di dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE dal gennaio 2012 e in ogni caso il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico corrispondente alle mansioni svolte presso tale UOS dal maggio 2006 al gennaio 2012, con liquidazione di un compenso aggiuntivo; inoltre, ha chiesto il pagamento delle differenze retributive non corrisposte per il periodo dal gennaio 2012 al settembre 2012 per l’attività svolta presso l’RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE formalizzazione del contratto.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha integralmente rigettato la domanda.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1064/2021, pubblicata il 3 dicembre 2021, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla COGNOME avverso la decisione di primo grado, confermando il rigetto delle domande relative alla RAGIONE_SOCIALE, ma accogliendo quella concernente l’incarico di dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE lavoratrice delle differenze retributive per i mesi da febbraio ad agosto 2012, nella misura corrispondente alla maggiore retribuzione mensile già formalmente riconosciuta dal 1° settembre 2012.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, ricorre la COGNOME con ricorso affidato a tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 416, c.p.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto provati fatti decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia, che la RAGIONE_SOCIALE convenuta non avrebbe contestato.
Il motivo ruota intorno al tema dello svolgimento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di funzioni dirigenziali relative alla struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente sostiene che lo svolgimento da parte sua di funzioni dirigenziali sarebbe stato contestato solo genericamente dalla controparte e che pertanto tale circostanza dovrebbe ritenersi provata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente non ha specificato i passaggi RAGIONE_SOCIALE memoria di costituzione in primo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dai quali giungere alla conclusione RAGIONE_SOCIALE genericità RAGIONE_SOCIALE contestazione.
In tal modo, la ricorrente non ha assolto all’onere, previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., a pena di inammissibilità, di indicare specificamente e illustrare il contenuto degli atti processuali sui quali il motivo si fonda.
La Corte non è dunque messa nella condizione di valutare se il giudice d’appello abbia effettivamente violato le norme evocate in ricorso, che gli impongono di porre alla base RAGIONE_SOCIALE decisione i fatti non specificamente contestati.
2.1. Sono invece inconferenti le ulteriori doglianze contenute nel motivo, con cui la ricorrente lamenta il fatto che la Corte d’appello non avrebbe accolto le istanze istruttorie (prova testimoniale, interrogatorio formale e informazioni ex art. 213 c.p.c.) formulate in primo grado e reiterate in appello, tese appunto a dimostrare lo svolgimento da parte sua di funzioni dirigenziali.
Come emerge chiaramente nell’ultima parte del motivo, a pag. 9 del ricorso, anche tali doglianze convergono comunque nel denunciare la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., senza però chiarire in che rapporto si porrebbe il mancato accoglimento delle richieste istruttorie con il nodo RAGIONE_SOCIALE non contestazione.
2.2. Delle due l’una, dunque.
Se la ricorrente intende in tal modo rimettere in discussione l’apprezzamento di adeguatezza delle prove raccolte operato dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile, poiché tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità, alla luce del costante orientamento secondo cui alla Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. tra le tante Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023).
Se invece il motivo intende segnalare l’omessa considerazione di richieste istruttorie, in tal caso -visto che la mancata ammissione delle prove non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025) -la ricorrente avrebbe dovuto far valere tale omissione nei rigorosi termini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia illustrando le ragioni che rendono la prova non ammessa idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024).
Sennonché, anche a voler sorvolare sul fatto che il mezzo non sia stato specificamente indicato in rubrica, la ricorrente non si è adoperata in tal senso, poiché l’unico capitolo di prova dell’atto introduttivo riportato in ricorso è caratterizzato da genericità: infatti, come del resto affermato anche dalla sentenza impugnata, in esso si fa riferimento al fatto che ella avrebbe svolto «in via continuativa e prevalente le mansioni inerenti la RAGIONE_SOCIALE», senza un’analitica descrizione di quali fossero state in concreto le mansioni, tali da farle riconoscere di fatto il ruolo dirigenziale.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto sostiene che la RAGIONE_SOCIALE, omettendo di munire la RAGIONE_SOCIALE
di una figura dirigenziale e facendole svolgere anche le mansioni di responsabile di tale UOS, avrebbe tenuto un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, non rilevato dalla sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto alcun ristoro economico per i compiti svolti dalla COGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE, aggiuntivi rispetto quelli a lei assegnati presso la RAGIONE_SOCIALE.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La Corte d’appello ha ritenuto non provata la circostanza dello svolgimento di mansioni dirigenziali continuative presso l’RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME e ha dunque escluso in radice la scorrettezza RAGIONE_SOCIALE condotta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Anche il dir itto a un compenso per l’attività lavorativa svolta in aggiunta rispetto alle mansioni assegnate presuppone la prova dello svolgimento di tale attività, che la Corte d’appello ha invece ritenuto non provata.
Ne consegue che, anche a voler trascurare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’assegnazione temporanea di un incarico a un dirigente che ne stia già svolgendo un altro non dà diritto alla duplicazione delle retribuzioni di posizione e risultato, alla luce del principio di onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE retribuzione dirigenziale (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022, Sez. L, Sentenza n. 3094 del 08/02/2018), la ricorrente non si è confrontata con il reale decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. Attraverso le censure mosse con il secondo e con il terzo motivo, la ricorrente mira in realtà a rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze
processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate nel merito, operazione che è tuttavia preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.
La Presidente NOME COGNOME