Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18218 Anno 2024
NOME Presidente: COGNOME NOME
Civile Sent. Sez. L Num. 18218 Anno 2024
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19924/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, IVO SERIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Dirigenti medici -Retribuzione di posizione minima contrattuale e variabile aziendale
R.G.N. 19924/2019
Ud. 05/06/2024 PU
in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME
-controricorrenti –
nonché contro
COGNOME D’COGNOME
-intimato – avverso la sentenza n. 209/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/06/2018 R.G.N. 60/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo e assorbiti i rimanenti; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 209/2018, pubblicata il giorno 20 giugno 2018, la Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, decidendo su una serie di appelli riuniti avverso distinte decisioni del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed in accoglimento dei gravami, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli appellanti -tutti dirigenti medici -gli importi già oggetto di separati decreti ingiuntivi, chiesti ed ottenuti dagli appellanti stessi ed aventi ad oggetto il pagamento di somme rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile e/o di
retribuzione di posizione minima stabilita dalla contrattazione collettiva.
In primo grado, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto le opposizioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE avverso i decreti ingiuntivi in questione, affermando, quanto alle pretese concernenti la retribuzione di posizione variabile, che queste ultime si basavano sulla dedotta illegittimità di una delibera del Direttore AVV_NOTAIO della stessa RAGIONE_SOCIALE in data 22 novembre 2006 ma che tale delibera aveva natura di atto di macro-organizzazione in quanto concernente la costituzione ed implementazione del Fondo previsto dall’art. 60 CCNL 1994 -1997, da ciò derivando che sulle pretese in questione sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in tema di contabilità e non di trattamento economico e, quanto alle pretese concernenti la retribuzione di posizione minima contrattuale, che il trattamento economico attribuito dalla RAGIONE_SOCIALE ai dirigenti medici risultava complessivamente non inferiore a quello contemplato dalla contrattazione collettiva.
La Corte d’appello, ha, in primo luogo, ritenuto fondati i gravami nella parte in cui impugnavano le decisioni declinatorie di giurisdizione adottate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, osservando che nei decreti ingiuntivi opposti era stata dedotta la lesione di un diritto di credito derivante dalla contrattazione collettiva, deducendo la illegittimità della delibera del Direttore generale n. 2438 del 22 novembre 2006 in quanto lesiva di tale diritto e senza censurare la gestione in sé del Fondo.
La Corte d’appello, poi, ha escluso che la Delibera in questione potesse essere ricondotta tra gli atti di macro-organizzazione ex art. 2, D. Lgs. n. 165/2001, in quanto concernente non il finanziamento degli
istituti del trattamento economico ma unicamente il trattamento stesso.
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e passando quindi all’esame nel merito della pretesa azionata in via monitoria, la Corte territoriale ha affermato la illegittimità della delibera del Direttore generale n. 2438 del 22 novembre 2006 e la conseguente fondatezza delle pretese economiche dei dirigenti medici, escludendo sia che la riduzione della voce contrattuale in questione potesse essere giustificata con ragioni di capienza del Fondo, sia che la revisione della voce contrattuale p otesse trovare giustificazione nell’esigenza di assicurare parità di trattamento rispetto a dipendenti transitati alla ASL RAGIONE_SOCIALE a seguito di incorporazione di altra azienda ospedaliera, dovendosi applicare a questi ultimi le previsioni della distinta contrattazione integrativa sino alla sua scadenza.
La Corte d’appello, in secondo luogo, ha ritenuto fondati anche i gravami avverso le decisioni del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE concernenti la retribuzione di posizione minima stabilita dalla contrattazione collettiva.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che, alla luce dell’art. 24 CCNL 2005, la retribuzione variabile aziendale debba aggiungersi alla minima contrattuale -e non il contrario, come opinato dal primo giudice -escludendo quindi la possibilità di operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di retribuzione minima contrattuale e le somme dovute a titolo di retribuzione variabile.
La decisione impugnata, peraltro, ha ulteriormente osservato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva comunque dato prova dell’avvenuto recupero, da parte dei dipendenti, della minor somma percepita rispetto alla retribuzione minima stabilita dal CCNL attraverso il
pagamento di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd variabile aziendale.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce -Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE ricorre ora RAGIONE_SOCIALE.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, IVO SERIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
È rimasto intimato COGNOME.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a sei motivi.
Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, la ‘nullità della sentenza per violazione ex art. 360 cpc. n. 1 (motivi attinenti alla giurisdizione) in combinato con violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art 360 n, 3 (in relazione agli artt. 386 cpc, art. 60 CCNL 1994 -1997 e 50 CCNL 1998-2001, art. 2, c. 1 e 63 D. Lgs. n. 165/2001 e art. 2112 c.c.)’ .
Il ricorso censura la decisione della Corte d’appello in quanto la stessa avrebbe -anche apoditticamente -affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di riconoscimento della retribuzione di posizione variabile, laddove la delibera del Direttore generale n. 2438 del 22 novembre 2006 verrebbe ad inerire al profilo del finanziamento degli istituti del trattamento economico e quindi non a posizioni soggettive dei singoli dipendenti, da ciò derivando la
insussistenza di una posizione soggettiva tutelabile in sede di giurisdizione ordinaria.
2.1. Preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
2.2. La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass. Sez. L, 05/12/2023, n. 33975, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte).
Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, la ‘nullità della sentenza ex art, 360 n. 4 in relazione all’art. 353 CPC. (omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione) in combinato con violazione ex art. 360 CPC. n.1 (motivi attinenti alla giurisdizione) ed ex art. 360 n.3 (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 386 cpc, art. 60 CCNL 1994 –
1997 e 50 CCNL 1998-2001, art. 1 e 63 D. Lgs. n. 165/2001 e art. 2112 c.c.)’ .
Deduce ulteriormente il ricorso che la Corte d’appello, nel decidere nel merito la domanda di riconoscimento della retribuzione di posizione variabile dopo avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario in riforma della decisione di primo grado, avrebbe violato l’art. 353 c.p.c., il quale avrebbe imposto la rimessione della controversia al primo giudice.
3.1. La censura è fondata.
Infatti, ai sensi dell’art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice».
Ne consegue che, la Corte d’appello, riformata la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla rideterminazione della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice.
La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla predetta voce retributiva, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo il ricorso deduce, la ‘nullità della sentenza ex art. 360, c. 1 o , n. 4 (oltre che n. 5) c.p.c. per violazione del principio
di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (vizio di ultrapetizione) ex art. art 112 c.p.c. e violazione del giudicato ex art. 329 c.p.c.’ .
Con riferimento alle sole posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e IVO SERIO, il ricorso deduce che gli odierni controricorrenti non avevano impugnato le pronunce del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in relazione al capo di statuizione che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione impugnata, quindi, nel riformare le sentenze di primo grado affermando la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione ai gravami proposti da detti controricorrenti, avrebbe violato non solo l’art. 112 c.p.c. ma anche il vincolo di g iudicato sulle sentenze del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Il motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto di specificità, come da consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo; pertanto, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum , è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità, che nel ricorso stesso siano riportati gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgim ento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834).
5 . Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60, CCNL 1994 -1997; 50, CCNL 1998-2001; 2, comma 1, e 63, D. Lgs. n. 165/2001; 2112 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la corte territoriale avrebbe erroneamente negato rilievo al limite di disponibilità delle risorse ai fini del riconoscimento della componente variabile della retribuzione.
5.1. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado.
Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente, la ‘nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., quanto alla pretesa della corresponsione della differenza per retribuzione posizione minima’ .
Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’assorbimento della retribuzione minima contrattuale nel valore complessivo dell’incarico, mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale sarebbe comunque condizionato alle risorse disponibili nell’apposito fondo.
6.1. La censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758).
Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale sia in ordine alla mancata corresponsione di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale sia con riferimento
all’avvenuta graduazione delle funzioni da parte della RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva rispetto ai fatti di causa.
In questo modo, peraltro, la doglianza mostra di non cogliere neppure l’effettiva ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata, in cui si sottolinea come, sino a tale graduazione, la retribuzione di posizione minima assolva ad una funzione di anticipazione rispetto al valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico proprio in base alla graduazione delle funzioni, valore che, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale.
7 . Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1241 segg. c.c.
Si censura la decisione impugnata sia nella parte in cui la stessa avrebbe escluso la possibilità di operare una compensazione tra le voci economiche previste dai vari istituti contrattuali sia nella parte in cui avrebbe ritenuto non provato il recupero, da parte dei dipendenti, della minor somma percepita rispetto alla retribuzione minima stabilita dal CCNL attraverso il pagamento di somme maggior a titolo di retribuzione di posizione cd variabile aziendale.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello:
-avrebbe immotivatamente ed incomprensibilmente escluso la possibilità di procedere alla compensazione;
-avrebbe omesso di valutare e considerare le risultanze desumibile da documentazione prodotta in giudizio.
7.1. Anche l’ultima censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, considerato che, come già osservato in riferimento al quinto motivo, dietro lo schema della dedotta violazione di legge si mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto condot to dal giudice di merito in ordine alla mancata corresponsione da parte dell’azienda di
somme aggiuntive, atte a compensare la minore erogazione a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale, comunque dovuta e garantita.
8. In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo, inammissibili gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo ed inammissibili gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro