Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4086-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso
Oggetto
R.G.N. 4086/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6128/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2019 R.G.N. 4772/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. NOME COGNOME convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal 16.2.2004 e dal 21.9.2009 in posizione apicale quale dirigente dell’area materiale rotabile esercizio e incarichi speciali. A tal fine espose che, essendo stato distaccato presso la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale amministratore unico e direttore centrale, la retribuzione di cui godeva, fissa e variabile, era comprensiva di quanto spettante anche per tali incarichi. Dedusse che, successivamente, dal 2006, gli furono consegnate due buste paga, una da RAGIONE_SOCIALE e una da RAGIONE_SOCIALE, i cui importi coprivano complessivamente la somma totale già erogata e che, nel 2009, la somma a carico di RAGIONE_SOCIALE fu aumentata e tale rimase quando, nel 2010, gli fu conferito da RAGIONE_SOCIALE un ulteriore incarico. Rammentò che nel 2011, poi, l’incarico
presso RAGIONE_SOCIALE gli fu revocato e la retribuzione fu decurtata dell’importo a carico di tale società (€ 60.000,00 annui). Nel dolersi di tale decurtazione, mantenuta fino alla risoluzione del rapporto il 14.2.2013, dedusse di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella di altri dirigenti nonostante la molteplicità degli incarichi assegnatigli da RAGIONE_SOCIALE. Chiese perciò la condanna RAGIONE_SOCIALE società al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di € 344.419,12 per differenze retributive, Tfr, ferie non godute, indennità di mancato preavviso e indennità supplementare e per indennità incentivante ex art. 12 del c.c.n.l. di settore.
RAGIONE_SOCIALE si costituì per resistere al ricorso eccependo comunque la parziale prescrizione del credito e contestando i conteggi depositati.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda e compensò le spese.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, investita del gravame da parte del COGNOME, lo ha rigettato ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello. 4.1. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse dirimente l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE nota n. 147 del 29.1.2004 che aveva preceduto l’assunzione del COGNOME in quanto anche a prescindere dalla sua tardiva produzione essa comunque andava inserita nel contesto delle note
successive che avevano regolato nel tempo il rapporto e non ne era stata chiarita la rilevanza in quel contesto.
4.2. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale, aderente alle risultanze processuali, e le ha ricostruite ponendo in rilievo che dalla documentazione si evinceva in maniera chiara che l’incarico di amministratore unico RAGIONE_SOCIALE società partecipata era distinto da quello dirigenziale affidatogli in RAGIONE_SOCIALE. Ha evidenziato che il compenso a tale titolo erogato concorreva a determinare la retribuzione lorda percepita complessivamente e che, dal 2006, era stato erogato separatamente senza che a tal proposito fosse mai stato sollevato alcun rilievo nel corso del rapporto.
4.3. Quanto alla retribuzione variabile incentivante prevista dal c.c.n.l. (MBO -Managment By Objectives), la Corte di merito ha accertato che la stessa viene erogata in dipendenza dalla realizzazione degli obiettivi di gestione specificatamente programmati e assegnati al dirigente per incentivare l’apporto alla realizzazione dei fini istituzionali. Ha quindi accertato che dal 2010 in poi, a cagione RAGIONE_SOCIALE crisi del settore, nessun obiettivo era stato più assegnato. Ha evidenziato che tale inottemperanza avrebbe potuto essere fonte di un risarcimento del danno ove il lavoratore se ne fosse doluto, e che nello specifico non lo aveva fatto. Ha accertato poi che dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado non si poteva evincere che,
quanto meno per il 2010, fossero stati assegnati degli obiettivi ed ha sottolineato che gli obiettivi per essere tali dovevano essere chiari, misurabili, raggiungibili e sfidanti oltre che temporalmente definiti. Inoltre, ha precisato che gli stessi avrebbero dovuto essere discussi col dirigente, verificati a metà percorso e valutati con un colloquio finale e che, invece, nulla di tutto questo si era verificato nel caso in esame.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a due motivi ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE che ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Con un primo articolato motivo di ricorso, ai sensi dell’ art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., è denunciata la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALE sentenza per essere stata omessa da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di appello l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado , con violazione dell’art. 347 ultimo comma c.p.c., dell’art. 126 disp. att. c.p.c. dell’art. 132 c.p.c. del d.m. 21.2.2011 n. 44 e ss.mm.ii. RAGIONE_SOCIALE circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sugli adempimenti di cancelleria relativi al Processo telematico.
Il motivo è inammissibile.
7.1. Sotto un primo profilo -quello RAGIONE_SOCIALE mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado da parte del giudice di appello – va rilevato che si tratta di omissione che di per sé non comporta, in astratto, la nullità del procedimento e che può rilevare solo in termini di vizio di motivazione che nella specie non viene neppure denunciato (cfr. Cass. 30/03/2022 n. 10164 e 17/04/2023 n. 10202). La denuncia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (cfr. Cass. 07/02/2011 n. 3024). La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il
concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (cfr. Cass n. 19759 del 2017 e anche Cass. 08/10/2021 n. 27419).
7.2. Nella specie si deduce che nelle note illustrative depositate in primo grado per via telematica sarebbe stata precisata la rilevanza del danno costituito, secondo parte ricorrente, dalla perdita di parte RAGIONE_SOCIALE retribuzione pattuita. Si tratterebbe di conseguenza, diretta ed immediata dell’inadempimento contrattuale dell’ EAV che giustificava la richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE retribuzione variabile incentivante MBO da calcolarsi nella percentuale del 15% del RAL di ciascun anno di riferimento.
7.3. Ritiene tuttavia il Collegio che tale lettura degli atti si contrappone a quella altrettanto coerente e plausibile RAGIONE_SOCIALE Corte di merito che, con una articolata motivazione, chiarisce quali sono le componenti RAGIONE_SOCIALE retribuzione e come si individuano gli incentivi. Anche perciò a voler riqualificare la censura in termini di omesso esame di fatto decisivo, per il cui tramite potrebbe rilevare la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, i fatti denunciati risultano esaminati.
7.4. Sotto altro profilo poi nel primo motivo è denunciato l’omesso rilievo RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE parte avvenuta telematicamente e l’abuso RAGIONE_SOCIALE Cancelleria addetta alla V unità per aver rifiutato la costituzione di parte appellata. L’omesso rilievo RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un errore fatale. L’omesso rilievo dell’inesistenza e in subordi ne nullità RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte appellata. La violazione dell’art. 347 ult. comma c.p.c., dell’art. 126 disp. att. c.p.c. dell’art. 132 c.p.c. del d.m. 21.2.2011 n. 44 e ss.mm.ii. RAGIONE_SOCIALE circolare del RAGIONE_SOCIALE sugli adempimenti di cancelleria relativi al Processo telematico. La violazione dell’art. 437 c.p.c., dell’art. 183 c.p.c., dell’art. 165 comma 1 e 166 c.p.c. applicabili anche in appello ex art. 347 c.p.c., 145, c.p.c. e 436 c.p.c.. Deduce che la costituzione dell’EAV, avvenuta presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE invece che davanti alla Corte di appello, era stata irritualmente acquisita dalla cancelleria, ed avrebbe perciò viziato irrimediabilmente il procedimento.
7.5. Ancora una volta la censura è inammissibile perché del tutto generica e non autosufficiente e comunque irrilevante atteso che la tardività RAGIONE_SOCIALE costituzione, nello specifico, non aveva comunque comportato alcuna decadenza posto che la parte appellata si era limitata a replicare alle censure mosse con il gravame senza
formulare ulteriori istanze e senza che perciò siano maturate decadenze.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 115 e 116, 2697 c.c. degli artt. 20 e 12 del c.c.n.l. dirigenti imprese di servizi di pubblica utilità del 22.12.2009. del c.c.n.l. dirigenti aziende industriali RAGIONE_SOCIALE. Degli artt. 1359, 1218, 2103 c.c.. dell’art. 13 comma I quater T.U approvato con il d.P.R. del 2002 come introdotto dall’art. 1 comma 17 RAGIONE_SOCIALE legge 24.12.2012 n. 228. Dell’art.? c.p.c. e del d.m. 140 del 2012. Dell’ar t. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e ci si duole RAGIONE_SOCIALE mancata acquisizione RAGIONE_SOCIALE nota n. 147 del 2004 denunciando sia un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova che un omesso esame di fatto decisivo.
Ritiene il Collegio che anche questo motivo debba essere dichiarato inammissibile. Premesso infatti che non è ravvisabile l’omesso esame denunciato atteso che la Corte di appello ha preso in esame la nota 147 del 2004 e ne ha ritenuto irrilevante l’acquisizione chiarendone le ragioni la censura finisce per chiedere a questa Corte un diverso apprezzamento del contenuto RAGIONE_SOCIALE stessa che non è consentito essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento delle prove acquisite .
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. chiesta dalla controricorrente. La responsabilità ex art. 96, comma 3, c. p. c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art.24 Cost. (cfr. Cass. 12/07/2023 n. 19948).
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 8.000,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023