Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5523 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18286/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
VILLANO
NOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1443/2024 pubblicata il 28/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1443/2024 pubblicata il 28/03/2024 ha rigettato il gravame proposto dalla ASL di Avellino nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l ‘accertamento dell’erroneo sistema di calcolo del cd. debito orario giornaliero adottato dall’ASL per i dirigenti medici in occasione delle assenze per ferie, festività, permessi ecc. e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo 1.1.2013/28.2.2018.
Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte dal COGNOME.
La corte territoriale ha ritenuto che non poteva venire in rilievo il concetto di lavoro straordinario in quanto escluso dall’art. 65 c.c.n.l. 5.12.1996 per l’area della dirigenza medica, versandosi nella diversa ipotesi in cui il dirigente medico, non vedendosi computate correttamente le ore lavorative nei giorni di legittima assenza, finiva con l’avere un debito orario inesistente che lo costringeva a rendere una prestazione eccedente rispetto a quella (38 ore settimanali) che avrebbe espletato qualora non si fosse assentato per ferie, festività, permessi ecc.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la ASL di Avellino con un unico motivo. COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ASL di Avellino lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 14 del c.c.n.l. ; contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione del titolo di condanna al pagamento, illogicità della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cod. proc. civ.
Deve in primo luogo dichiararsi la inammissibilità del motivo con riferimento alla «contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione del titolo di condanna al pagamento, illogicità della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cod. proc. civ.», sia in considerazione del fatto che tale censura risulta proposta nella sola rubrica del motivo, ma non sviluppata, sia in considerazione della palese inammissibilità dei vizi afferenti alla motivazione in sé, a seguito della riforma dell’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.
Nella parte restante il motivo è fondato.
Si intende dare continuità all’orientamento di Cass. 17/10/2024 n.26965 (oltre che Cass. 24327/2024, Cass. 21886/2024, Cass, 21575/2024, Cass. 21529/2024 e Cass. 20796/2024, citate anche da parte ricorrente), qui richiamato anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., ed in particolare al principio di diritto che di seguito si riporta: «il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici».
5. Il caso in esame è esattamente sovrapponibile a quello deciso da Cass. 26965/2024 cit., e tanto basta per l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 comma 2 cod. proc. civ.) con reiezione dell’originario ricorso proposto dal dott. COGNOME La formazione del principio di diritto in periodo successivo al deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da COGNOME NOME NOME. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro