Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20516-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA RAGIONE_SOCIALE “NOME RAGIONE_SOCIALE” DI PALERMO;
– intimata –
Oggetto
LAVORO PUBBLICO
R.G.N. 20516/2023
Ud. 03/06/2025 CC
avverso la sentenza n. 326/2023 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/04/2023 R.G.N. 558/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa:
1. I ricorrRAGIONE_SOCIALE indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Palermo deducendo di essere o essere stati dipendRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE con le qualifiche precisate in ricorso e di avere svolto attività lavorativa all’interno del Centro trasfusionale; che con decreto assessoriale del 15.12.2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 14.01.2011 recante «IntervRAGIONE_SOCIALE a supporto della plasmaproduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati» l’Assessore per la salute, aveva previsto un incRAGIONE_SOCIALEvo in favore dei centri trasfusionali che si occupano della lavorazione del plasma con « l’obiettivo di assicurare sul territorio regionale la disponibilità di prodotti emoderivati anche attraverso l’incRAGIONE_SOCIALEvazione alla maggiore produzione di plasma nei centri trasfusionali»; che in particolare, l’art. 4 comma 1, lettere b ), c), d) ed e) del D.A. 15.12.2010 prevede una percentuale del 17% in favore del personale del centro trasfusionale; che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva corrisposto il previsto compenso, pari al 17% della quota di incRAGIONE_SOCIALEvazione, incorrendo così in una evidente omissione. dell’art. 4 comma 1, lettere b ricorrRAGIONE_SOCIALE per il periodo gennaio 2013 –
Tanto premesso i ricorrRAGIONE_SOCIALE chiedevano di accertare e dichiarare il loro diritto «a percepire il compenso incRAGIONE_SOCIALEvante ai sensi ), c), d) ed e) del D.A. 15.12.2010; per l’effetto condannare l’RAGIONE_SOCIALE Palermo a corrispondere ai dicembre 2017 le somme maturate. L’RAGIONE_SOCIALE Palermo si costituiva chiedendo il rigetto del
ricorso. Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, rigettava il ricorso.
Avverso detta pronuncia proponevano appello gli odierni ricorrRAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto della impugnazione. La Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, con la sentenza n. 326/2023 depositata il 18/04/2023, rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrRAGIONE_SOCIALE indicati in epigrafe articolando due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE di Palermo si è costituita con controricorso e ha chiesto il rigetto dell’impugnazione .
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Con il primo motivo di ricorso la difesa dei ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. in riferimento all’art. 4 , comma 1, lettere b), c), d), ed e) del D.A. 15.12.2010 perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che il decreto assessoriale invocato dai ricorrRAGIONE_SOCIALE fosse inidoneo a fondare una pretesa retributiva e creditoria per l’incRAGIONE_SOCIALEvo richiesto e tanto per la sua posizione nella gerarchia delle fonti e per il concreto tenore letterale del decreto.
Il primo motivo è infondato. La sentenza della Corte di Appello è incensurabile nelle premesse, che individuano le fonti del diritto alla retribuzione del dipendente pubblico nella legge e nei contratti collettivi in applicazione del principio di legalità e di onnicomprensività della retribuzione ed è esatta circa l’interpretazione fornita al decreto invocato dai ricorrRAGIONE_SOCIALE, così escludendo che esso possa costituire in astratto, e di per sé solo,
una fonte della retribuzione dei pubblici dipendRAGIONE_SOCIALE sia per la sua natura, di atto amministrativo, sia per la sua posizione nella gerarchia delle fonti.
2.1. La sentenza impugnata va esente da censure anche nella parte in cui nega, in ragione del tenore letterale del decreto, che su di esso possa fondarsi per i dipendRAGIONE_SOCIALE dei centri trasfusionali un diritto di credito, atteso che lo stesso disciplina la ripartizione di fondi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE trasfusionali in relazione agli obiettivi da raggiungere e non la retribuzione dei lavoratori.
2.2. Assumono rilievo nella prospettiva del rigetto del ricorso le argomentazioni spese da questa Corte nei precedRAGIONE_SOCIALE (Cass. 31806/2024; Cass. 31853/2024) che parimRAGIONE_SOCIALE hanno respinto pretese a retribuzioni incRAGIONE_SOCIALEvanti di dipendRAGIONE_SOCIALE di centri trasfusionali non fondate su adeguata base normativa e declinazione in seno al c.c.n.l..
2.3. Questa Corte ha già escluso la fondatezza delle pretese che non trovino riscontro a livello della normativa primaria e secondaria e dei contratti collettivi di lavoro, uniche fonti abilitate a definire il trattamento economico nel pubblico impiego (artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001). In proposito è stata esclusa anche l’autonoma rilevanza del «decreto del Ministero della Sanità 1°.9.1995 (contenente la disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche), perchè disposizione di rango sublegislativo e non contrattuale che prevede la fatturazione di un contributo, pari al 20% dell’importo complessivo delle altre voci esposte in fattura, destinato però a remunerare, non direttamente i lavoratori coinvolti nel servizio, bensì le spese di funzionamento generale della struttura
trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnicosciRAGIONE_SOCIALEfica fornita».
2.4. Deve, in definitiva, ribadirsi che il trattamento economico dei pubblici impiegati deve essere quello previsto dai contratti collettivi e non può essere incrementato in forza di un atto amministrativo (artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001).
Con il secondo motivo di ricorso la difesa dei ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali riguardanti la nota prot. n.129/2018 del 13/04/2018. La difesa dei ricorrRAGIONE_SOCIALE critica «la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto del tutto irrilevante la nota prot. n.129/2018 del 13.4.2018 con la quale il Dirigente del centro Trasfusionale ha proceduto ad individuare i criteri di ripartizione dei compensi e le spettanze per il personale addetto, giacché (a prescindere dal contegno assunto dall’RAGIONE_SOCIALE) trattasi di atto sfornito (come si è detto) di copertura normativa».
3.1. Il secondo motivo è inammissibile perché deduce travisamento di una prova ma non descrive alcun travisamento della prova, piuttosto critica una valutazione della prova effettuata dal giudice di merito il quale, ravvisata l’insussistenza di qualsiasi fonte normativa del preteso credito retributivo, ha ritenuto irrilevante l’atto interno relativo a una eventuale ripartizione. Si tratta di valutazione, peraltro corretta quanto alla sua base normativa e concettuale per quanto esposto in sede di esame del primo motivo, che deve andare esente da censure perché si tratta, appunto, di un atto interno e inidoneo a fondare pretese retributive.
Il ricorso deve, allora, essere respinto.
Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione .
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese, a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione