Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30488/2021 R.G. proposto da :
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO domicilia
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2482/2021 depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, adita a seguito di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 30239 del 15 dicembre 2017, ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME e condannato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ora Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) al pagamento della complessiva somma
di euro 387.742,53 a titolo di differenze retributive fra quanto percepito in virtù del rapporto intrattenuto con il Ministero dal 1° luglio 1982, data della prima assunzione con contratto a tempo determinato regolato dalla legge locale, poi rinnovato dal 30 aprile 2001 – a seguito di opzione esercitata ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 103 del 2000 – con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, presso il Vice consolato italiano a Tangeri dall’1 aprile 2001 e , a decorrere dal 1° luglio 2001, presso l’ Ambasciata italiana a Rabat.
2. Per quel che qui rileva, il giudice del rinvio ha richiamato in premessa i principi di diritto affermati da questa Corte, con particolare riferimento ai seguenti passaggi motivi: «22. che deve, conclusivamente, affermarsi che il rapporto di lavoro del personale che, come la ricorrente, ha optato ai sensi dell ‘ art. 2 c. 5 del D. Lgs n. 103 del 2000 per la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e, pertanto, sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 2, è regolato dalle norme nell ‘ Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all ‘ art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16.2.1999, Accordo sottoscritto il 16.4.2001; 23. che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio innanzi affermato perché ha negato il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento retributivo pari a quello dei suoi colleghi di uguale livello e mansioni sull ‘ erroneo rilievo che la diversità di retribuzione corrisposta alla ricorrente trovava giustificazione nel fatto che essa aveva una anzianità nei ruoli del Ministero inferiore a quella dei colleghi collocati a parità di mansioni nel medesimo ufficio; 24. che la Corte territoriale è giunta a siffatta statuizione, senza interrogarsi e senza compiere alcun accertamento in ordine al trattamento economico spettante al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, sottoposto alla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, nonché presso gli istituti italiani di cultura, previsto dall ‘ Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all ‘ art. 1, comma
2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16.2.1999, Accordo sottoscritto il 12.4.2001».
In dichiarata applicazione di tali principi la Corte territoriale, dopo aver statuito che il rapporto fra le parti decorre, senza soluzione di continuità dalla data del 1° luglio 1982, ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze fra quanto ricevuto da COGNOME e quanto percepito dalla dipendente COGNOME (avente pari livello ed anzianità e svolgente mansioni analoghe, con contratto regolato dalla legge nazionale) per il periodo dal 30 aprile 2001 sino al 31 dicembre 2019, oltre accessori di legge, come accertato dal CTU nominato.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con tre motivi, illustrato da memoria, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma 2, n. 4 cod. proc. civ. nonché dell’art. 118 , primo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per nullità della decisione e motivazione apparente, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito ha motivato l’accoglimento dell’appello della lavoratrice con il riconoscimento della spettanza della medesima retribuzione corrisposta ad altra dipendente in servizio presso l’ambasciata di Rabat , in dichiarata applicazione del dictum dell’ordinanza di questa Corte, senza tuttavia affrontare ed esaminare le disposizioni richiamate dall’ordinanza di rinvio e su cui occorreva invece incentrare l’accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 cod. proc. civ. e 143 disp. att. cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per aver violato il punto 22 dell’ordinanza di rinvio, nella quale (punti 23 e 24) era stato chiarito quale era stata la non corretta applicazione da parte della Corte territoriale del principio dianzi espresso, limitandosi, invece, a fare
riferimento allo stipendio già attribuito ad altra collega di pari livello e mansione.
Infine, con il terzo mezzo il Ministero censura la sentenza impugnata prospettando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 157 d.P.R. n. 18 del 1967, dell’art. 14, comma 1, dell’accordo successivo relativo al personale del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 12 aprile 2001, di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999 e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 662 del 1996, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di autosufficienza sollevate nel controricorso, considerato che le censure sono chiare e specifiche, con i primi due motivi sviluppati in riferimento all’applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte da parte del giudice del rinvio, mentre il terzo è inteso a denunciare la violazione della normativa in materia. In questo senso non può assumere rilievo l’ ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata contestazione della CTU.
I primi due motivi, come sopra articolati, da valutare congiuntamente in quanto convergenti nel censurare, come detto, l’applicazione dei principi di diritto in sede di rinvio , sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo motivo , in quanto la Corte d’appello ha effettivamente omesso di effettuare l’accertamento che le era stato demandato, per essersi limitata a liquidare le differenze retributive in base a perizia tecnica assumendo come parametro la retribuzione di altra dipendente, secondo le deduzioni della lavoratrice, senza interrogarsi sui precisi parametri normativi specificati nell’ordinanza di rinvio , come sopra espressamente richiamati.
In tal modo, i giudici d’appello hanno anche violato il disposto dell’art. 384 cod. proc. civ., non attenendosi alle valutazioni in diritto contenute in sede cassatoria, con particolare riferimento ai punti 22 e 23 dell’ordinanza di questa Corte, con i quali si demandava al giudice di rinvio di accertare il «trattamento economico spettante al personale assunto con contratto a
tempo indeterminato, sottoposto alla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, nonché presso gli istituti italiani di cultura, previsto dall’Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del comparto ministeri del 16.2.1999, Accordo sottoscritto il 12.4.2001».
6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in