Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30103 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30103 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto il ricorso del medesimo, volto ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli importi dovuti a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2009 e 2010.
Il ricorrente, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in data 23.11.2011 (poi convertita in quella degli arresti domiciliari), successivamente sospeso dal servizio e poi licenziato ; con sentenza del 27.11.2012-25.2.2013 era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv e 319 c.p.
La Corte territoriale ha innanzitutto ricostruito il sistema RAGIONE_SOCIALE fonti evidenziando che il legislatore ha rinviato alla contrattazione nazionale la determinazione della retribuzione del personale con qualifica di dirigente anche con riferimento al trattamento accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti, mentre la contrattazione nazionale ha rimesso alla contrattazione integrativa la definizione dei parametri per l’erogazione della retribu zione di risultato.
Il giudice di appello ha evidenziato che l’accordo intervenuto in data 27 febbraio 2012 tra i rappresentanti dell’ RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali dell’area VI della dirigenza aveva escluso che i dirigenti licenziati potessero pretendere la retribuzione di risultato, a prescindere dalle annualità non corrisposte al momento del licenziamento.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione del l’accordo intervenuto in data 27 febbraio 2012 tra i rappresentanti dell’ RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali dell’area VI della dirigenza.
Deduce che la sanzione del licenziamento gli era stata irrogata nel 2011 per fatti commessi nel medesimo anno (rispetto ai quali pende ancora procedimento penale in grado di appello).
Lamenta l’errata e irragionevole interpretazione da parte della Corte territoriale della clausola 5 degli accordi sindacali del 27 febbraio 2012 e del 7 dicembre 2012, secondo cui i dirigenti licenziati non hanno diritto alla retribuzione di risultato, ed evidenzia che tale previsione non introduce una sanzione disciplinare ulteriore e riguarda esclusivamente l’anno della sospensione disciplinare e del licenziamento, non potendo riferirsi senza limiti temporali ai premi di risultato inerenti ad anni precedenti.
Argomenta che l’accordo con le organizzazioni sindacali è rinnovato anno per anno e che l’utilizzo dei verbi al presente depone per tale interpretazione; rimarca di essere stato promosso Direttore provinciale nel 2010 e di avere svolto la propria attività con pieno profitto per le suddette annualità, rispetto alle quali gli erano stati corrisposti acconti.
Il ricorso è inammissibile, in quanto è incentrato sull’asserita violazione, denunciata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., del l’accordo intervenuto in data 27 febbraio 2012 tra i rappresentanti dell’ RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali dell’area VI della dirigenza , accordo del quale sollecita un’interpretazione diretta.
Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020 e Cass. n. 3829/2021).
A detti contratti non si estende, inoltre, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale (Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass. n. 3829/2021).
3. Una volta esclusa l’applicabilità ai contratti integrativi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà RAGIONE_SOCIALE parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità
nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168/2012; Cass. n. 9054/2013; Cass. n. 10271/2016 e Cass. n. 3829/2021).
Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo formalmente menzionato la violazione del canone di cui all’art. 1362 cod. civ. denuncia la violazione del l’accordo intervenuto in data 27 febbraio 2012 tra i rappresentanti dell’ RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali dell’area VI della dirigenza sollecitandone un ‘ interpretazione diretta, di segno contrario rispetto a quella operata dalla Corte territoriale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio di cassazione , che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2023.