Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20604 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5029-2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
MEDICI
SPECIALISTI AMBULATORIALI- INDENNITA’ RISULTATO
R.G.N.5029/2024
COGNOME
Rep.
Ud.18/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 4591/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2023 R.G.N. 3458/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., gli odierni ricorrenti, tutti medici specialisti ambulatoriali, titolari di singoli contratti individuali di lavoro sottoscritti con l’ASL e disciplinati dall’ACN per la specialistica ambulatoriale, adivano il Tribunale per accertare e dichiarare il loro diritto ad ottenere la ‘retribuzione di risultato’ per il biennio 2015/2016, così come prevista dall’art. 39 dell’ACN per la specialistica ambulatoriale, previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per detti a nni, con conseguente condanna dell’ASL al pagamento, per ciascun ricorrente, della predetta retribuzione, da determinarsi con separato giudizio o, comunque, una somma a titolo di incentivazione come prevista dall’art. 39 del citato accordo collettivo.
Si costituiva in giudizio l’ASL contestando l’avversa domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che parte ricorrente non aveva provato né di aver raggiunto gli obiettivi predeterminati dall’ASL per l’ottenimento dell’invocata indennità, né il completamento delle operazioni di verifica dei risultati conseguiti.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando l’ASL al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione di risultato per gli anni 2015 e 2016.
Proponeva appello l’ASL, censurando la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto provato il raggiungimento degli obiettivi fissati, posto che con la delibera n. 711 del 2018 si intendeva semplicemente chiarire
che gli obiettivi specifici di cui alla deliberazione n. 1265 del 2015 rientravano tra quelli previsti per l’attribuzione della quota variabile di cui all’art. 41 dell’ACN, già percepita dai medici, puntualizzando altresì l’impossibilità di procedere all’individuazione formale e postuma del fondo programmi e progetti finalizzati per le annualità 2015, 2016 e 2017 degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali, al contempo deliberando di avviare per l’anno 2018 le trattative per un’intesa con le organizzazioni sindacali, per la corretta realizzazione di quanto previsto dall’art. 39.
Si costituivano gli odierni ricorrenti chiedendo la reiezione del gravame.
La Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello e respingeva le azionate domande.
In particolare, il Collegio rilevava come, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, non era dato rinvenire nessun atto di costituzione e determinazione quantitativa delle risorse assegnate al Fondo premialità dell’anno 2015, ma anzi si dava atto che l’ASL non aveva provveduto a sottoscrivere per gli anni 2015, 2016 e 2017 alcun accordo circa il raggiungimento degli obiettivi con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 39 ACN.
Riteneva, sulla base del contenuto di detto art. 39, che l’esistenza di un accordo attuativo aziendale, individuante, in conformità alle linee di indirizzo dell’Accordo Integrativo Regionale, le prestazioni e le attività individuali o in forma aggregata per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse, fosse un indefettibile presupposto costitutivo del diritto azionato. Era, inoltre previsto che il raggiungimento degli specifici obiettivi
dovesse essere valutato sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti.
Nella specie nulla di tutto ciò era avvenuto per gli anni 2015/2016 né vi era in tal senso alcun dato evincibile dalla delibera n. 1265 del 2015.
Si era quindi deliberato di avviare per l’anno 2018 le trattative per il raggiungimento di una intesa congiunta con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 123, comma 4, per la determinazione del fondo e l’individuazione congiunta degli specifici obiettivi, individuali ed in forma associata.
L’indefettibilità della procedura di sindacale di cui all’art. 39 dell’ACN, procedura nella specie non avvenuta per l’anno 2015, rendeva irrilevante l’atto interno richiamato dal Tribunale in cui si considerava concluso l’operato del nucleo di valutazione per l’anno 2015 (anche con uno schema di liquidazione di pagamento per i singoli beneficiari).
Ad avviso della Corte territoriale, dunque, la delibera n. 1265 del 2015 (i cui obiettivi non erano in alcun modo ricollegabili a quelli propri dell’indennità di risultato) andava, pertanto, letta congiuntamente alla deliberazione n. 711 del 2018 che aveva chiarito che gli obiettivi di cui alla deliberazione n. 1265 del 2015 rientravano tra quelli previsti per l’attribuzione della quota variabile di cui all’art. 42 dell’ACN.
Richiamavano, poi, i Giudici di appello il principio affermato dalla Corte di legittimità in materia di retribuzione di risultato per i dirigenti (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4622) secondo cui tale retribuzione è necessariamente ancorata all’esito della positiva verifica degli obiettivi prefissati, secondo le modalità contrattualmente previste per la fattispecie concreta, per cui, in assenza di questa fissazione (alla cui mancanza, nello specifico, avevano evidentemente concorso le inattività di
entrambe le parti sociali, non risultando nell’ipotesi in esame alcuna sollecitazione ad intraprendere la procedura contrattuale) una tale componente accessoria della retribuzione non poteva essere erogata.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i medici indicati in epigrafe affidato a quattro motivi.
La ASL Napoli 1 Centro ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per l’assenza e, comunque, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli.
Assumono che la Corte territoriale da una parte ha affermato che la ‘retribuzione di risultato’ non poteva essere riconosciuta perché non vi era stata la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi e dall’altra ha al contrario sostenuto che gli obiettivi erano stati raggiunti ma che l’attività era stata già remunerata con la cd. quota di ponderazione e quindi non poteva riconoscersi la richiesta retribuzione di risultato.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. errore di percezione sulla documentazione probatoria e sull’attività istruttoria espletata.
Lamentano che la Corte d’appello ha travisato il contenuto della delibera n. 1256 del 2015, erroneamente ritenendo che quest’ultima non delineasse gli obiettivi da raggiungere per ottenere l’emolumento richiesto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. in relazione all’art. 39 dell’accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale.
Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione del n. 4 dell’art. 39 ACN, a suo dire disciplinante la fattispecie per cui è causa, in tal modo violando anche le norme sull’interpretazione dei contratti collettivi.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 1359 cod. civ. in tema di avveramento della condizione.
Insistono nell’affermare che, in presenza di prestazioni regolarmente fornite per gli obiettivi stabiliti dall’ASL Napoli 1 Centro come indicati nella richiamata delibera n. 1256 del 2015, dovrebbe trovare applicazione l’art. 1359 cod. civ. al fine di considerare avverata la condizione rappresentata da un atto e un facere, dipendente esclusivamente dalla volontà dell’ASL.
Prima dell’esame dei suddetti motivi appare opportuno svolgere alcune considerazioni per meglio inquadrare la fattispecie per cui è causa.
Il rapporto specialistico ambulatoriale è espressamente previsto dalla legge (art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria) ed è regolato dagli ACN e dagli accordi integrativi regionali e aziendali.
Proprio il suddetto art. 8, che ha valorizzato nell’ambito della disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, l’offerta integrata delle prestazioni dei medici di
medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali anche attraverso varie forme organizzative e l’integrazione dei professionisti, ha posto in rilievo il ruolo centrale dell’accordo collettivo, assegnando allo stesso il compito di definire, fra l’altro, la struttura del compenso spettante al medico.
In tutte le versioni del suddetto art. 8 succedutesi nel tempo, peraltro, è rimasto pressoché immutato l’incipit della disposizione che, quanto al contenuto delle convenzioni, rinvia agli accordi collettivi nazionali da stipulare ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/1991.
In particolare, ai sensi dell’ACN 2015 gli specialisti ambulatoriali esercitano un’attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione del SSN per il perseguimento delle finalità dello stesso SSN. Le Aziende, nell’ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, di tali specialisti ambulatoriali utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei medici specialisti ambulatoriali. Gli incarichi posso essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. I compiti e le funzioni sono disciplinati dall’art. 22 dell’ACN. Il Giudice di legittimità ha più volte precisato che il rapporto di lavoro tra specialisti (cui, appunto, si applicano gli ACN) e
le ASL è un rapporto di lavoro autonomo (cfr., ad esempio, Cass. n. 6294/2020).
Il compenso è stabilito dall’art. 41 ACN (Compensi per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato) Tale disposizione così prevede:
«1. Il trattamento economico degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari si articola in:
quota oraria;
quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilità.
A -QUOTA ORARIA
Il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari incaricati a tempo indeterminato è pari ad euro 28,71 (ventotto/71) per ogni ora di attività.
È corrisposta inoltre una quota oraria in relazione alla anzianità di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996 e pari a: euro 0,04916 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianità); euro 0,017 per mese dal 193esimo. 3. Per l’attività svolta dallo specialista ambulatoriale e dal veterinario nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura di euro 7,998. 4. Per l’attività svolta dallo specialista ambulatoriale e dal veterinario nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è pari ad euro 13,33.
B -QUOTA VARIABILE
1. Le quote già destinate agli specialisti ambulatoriali dal 1.01.2004 per: a) le prestazioni, anche ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario ‘Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e relative tariffe’ introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (S.O. n. 150 del 14 settembre 1996, alla G.U. n. 216 del 14 settembre 1996), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale; b) le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’allegato C dell’ACN 23 marzo 2005 e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività; c) le attività esterne di cui all’art. 30; d) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art. 27, comma 6; e) la copertura dal rischio di radiazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2;
f) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 48; g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 12;
costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0,245 dal 31.12. 2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005. Le risorse di tale Fondo sono ripartite in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali mediante l’attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione
dell’impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.
Il fondo di cui al comma 1 si arricchirà anche delle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli specialisti ambulatoriali, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 nonché dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.
In ciascuna Regione, il fondo di cui al comma 1 è incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, per effetto degli accordi regionali vigenti alla data del 23 marzo 2005, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 39.
Dal 1.1.2004 tutti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e /o per obiettivi definita dagli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art. 30, commi 1 e 2, art. 31 e art.32). 5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 a ciascuno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 2,95 a decorrere dal 31.12.2005.
Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 a ciascuno
specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,37 a decorrere dal 31.12.2005.
A far data dal 1 gennaio 2010, le Regioni, per i relativi accordi decentrati, potranno contare su una quota per ora pari ad euro 0,46 (zero/46) per gli specialisti ambulatoriali ed i veterinari a tempo indeterminato, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’art. 5, ACN 8 luglio 2010.
Agli specialisti ambulatoriali spettano i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato 3, fatta salva diversa determinazione degli Accordi Integrativi Regionali, ed il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 39, comma 3.
Gli obiettivi da raggiungere da parte degli specialisti ambulatoriali sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o Distretto e organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di accordo regionale, come previsto dall’art. 39.
I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati da parte degli aderenti.
Fatte salve diverse indicazioni degli AIR, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’Allegato C dell’ACN 23 marzo 2005 e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti ambulatoriali spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli accordi regionali. È riconosciuta inoltre l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico agli specialisti ambulatoriali e ai veterinari operanti nelle Aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge.
Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
Gli accordi regionali definiscono le modalità di organizzazione della attività dei medici veterinari, la loro tipologia e le modalità di retribuzione. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive.
A tal fine si applica quanto previsto dall’art. 27, comma 4. 15. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda».
L’art. 39 del medesimo ACN (Programmi e progetti finalizzati) prevede testualmente che:
«1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi.
L’Accordo Attuativo Aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo Integrativo Regionale, individua le prestazioni e le attività individuali o in forma aggregata per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 12, comma 4 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o in forma aggregata, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo aziendale definisce gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, secondo modalità regolate dagli accordi regionali e/o aziendali, allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi nell’area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dai professionisti, nell’ambito di progetti e programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato, è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in
riferimento agli obiettivi raggiunti, sulla base della verifica e della valutazione effettuate dall’Azienda.»
L’art. 3 comma 4 dell’ACN prevede, poi, che:
«4. Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto dall’art. 39».
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, occorre ulteriormente premettere che oggetto di causa sono l’indennità di risultato per gli anni 2015/2016.
Tanto precisato, il primo motivo è infondato.
Non vi è, nella sentenza impugnata, alcuna contraddittorietà rilevante ai sensi del novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come interpretato da questa Corte di legittimità (v. ex multis Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, Cass. S.U. n. 34476/2019).
Altro è il raggiungimento degli obiettivi (standard organizzativi, di processo, di livello erogativo ecc.) ai fini della quota variabile di cui all’art. 41 dell’ACN sopra riportato che fa pur sempre parte del trattamento economico di base, altro è la diversa attività svolta nell’ambito di progetti e programmi specifici, individuali e in forma aggregata, finalizzati alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 39 ACN (egualmente sopra riportato) che presuppone una previa individuazione formale del fondo programmi e progetti cui attingere ed una positiva verifica dei risultati di gestione attraverso la valutazione demandata alle parti sociali.
9. Il secondo motivo è inammissibile.
Ad onta del denunciato error in procedendo (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) in realtà contrappone a quella del giudice di appello una diversa lettura della delibera in questione senza neppure denunciare la violazione dei canoni interpretativi.
Senza dire che una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 31 agosto 2020, n. 18092).
10. Il terzo motivo è infondato.
L’art. 39 dell’ACN, sopra riportato, è chiaro nel prevedere che la partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, e/o in ogni caso, ad attività incentivanti comporta la verifica periodica sulla base di intese raggiunte con le organizzazioni sindacali e nello stabilire, altresì, che lo specialista ambulatoriale può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale e/o aziendale secondo modalità regolate dagli accordi regionali e/o aziendali ed, ancora, che sono proprio detti accordi a definire anche i relativi emolumenti aggiuntivi. Detta norma prevede, inoltre, che il raggiungimento degli specifici obiettivi vadano valutati sulla base di indicatori predefiniti concordati tra le parti.
Orbene, la suddetta norma contrattuale impone, da un lato, che siano fissati, in accordo con le OO.SS., gli obiettivi annuali
riferiti alle singole branche della specialistica ambulatoriale e, dall’altro, che con la medesima modalità siano individuati gli indicatori alla cui stregua detti obiettivi devono essere valutati.
Gli indicatori, dunque, fungono da parametri in base ai quali verificare il raggiungimento o meno del singolo obiettivo prefissato in sede di accordo sindacale.
Le prestazioni aggiuntive previste dalla programmazione regionale per comportare la corresponsione della indennità di risultato devono allora essere definite, in uno con l’individuazione dei programmi e dei progetti finalizzati (attribuzione delle responsabilità, assegnazione degli obiettivi incentivanti, determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento), dagli accordi regionali e/o aziendali sulla base di indicatori predefiniti concordati tra le parti. A tale definizione fa seguito poi la determinazione quantitativa delle risorse assegnate al Fondo premialità.
Gli obiettivi, e cioè i risultati prestazionali, riferiti alle singole branche della specialistica ambulatoriale devono, dunque, essere previamente fissati ed il raggiungimento degli stessi deve formare oggetto di verifiche periodiche concordate con i sindacati (si veda quanto affermato da questa Corte in ambito di indennità di risultato dei dirigenti: Cass. 17 novembre 2017, n. 27344; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4622).
Trattasi di una voce che trae titolo non direttamente dall’ACN ma da una espressa volontà negoziale ed è erogata in base a parametri definiti contrattualmente.
Nello specifico la Corte di merito ha accertato che non vi era stato alcun atto aziendale dell’ASL di costituzione e determinazione quantitativa delle risorse assegnate al Fondo premialità perché a monte non vi era stata alcuna valutazione
degli obiettivi né alcuna quantificazione e ripartizione di detta indennità tra i vari specialisti.
L’indefettibile procedura di cui all’art. 39, per l’anno in esame, non era stata rispettata.
D’altra parte, con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., i medici avevano agito solo per rivendicare la retribuzione di risultato o comunque altra somma a titolo di incentivazione come prevista dall’art. 39 (in relazione, tra l’altro, all’anno 2015), non per ottenere il risarcimento del danno (si vedano le conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio come riportate alle pagg. 3 e 4 del controricorso dell’ASL).
11. È del pari infondato il quarto motivo.
Esso, a ben guardare, non coglie il decisum.
La Corte territoriale ha ritenuto che la delibera n. 1256 del 2015 fosse inidonea a dare conto del regolare espletamento del procedimento descritto dall’art. 39 dell’ACN.
In particolare, come già sopra evidenziato, ha ritenuto (sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità) che gli obiettivi di cui alla suddetta delibera n. 1256 del 2015 non potessero essere quelli riferiti alle attività di cui all’art. 39 alle quali soltanto è connessa la retribuzione di risultato, previa effettuazione delle verifiche previste da detta norma.
Per il resto valgano tutte le considerazioni già sopra svolte con riguardo agli altri motivi di ricorso dovendosi, altresì, ribadire che, in assenza dei necessari passaggi normativamente previsti, va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del compenso per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato non diversamente da quanto da questa Corte affermato con riferimento al trattamento retributivo del
pubblico impiego contrattualizzato (v. Cass. n. 31387/2019; Cass. n. 17226/2020; Cass. n. 11645/2021).
12. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Il diverso esito dei giudizi di merito in uno con la peculiarità della fattispecie in esame costituiscono motivi per compensare tra le parti le spese processuali del presente giudizio di cassazione.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione