Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5268-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dRAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 820/2018 della CORTE D’APPELLO di L’RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza del 20.12.2018 la Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto il diritto di NOME COGNOME, funzionario RAGIONE_SOCIALE , a conseguire ex art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 l’indennità di risultato per il 2013 in relazione a incarico dirigenziale da essa ricoperto quale direttore ff. ai sensi della legge reg. Abbruzzo n. 71 del 28.12.2012, recante modifiche alla legge reg. Abbruzzo n. 91/1994, art. 19 commi 6-7, poi dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte cost. n. 17/2014;
la Corte territoriale rilevava che, ferma la retribuzione erogata e spettante, non poteva riconoscersi anche la retribuzione di risultato, non essendo stato dedotto in ricorso che le mansioni in questione fossero state espletate con le ‘particolari caratteristiche’ sul piano quantitativo, qualitativo e temporale previste per il conseguimento, appunto, di tale emolumento;
sicchè, accoglieva il primo motivo di appello e dichiarava assorbiti «tutti gli altri, pur comunque fondati», ossia quelli con cui RAGIONE_SOCIALE si doleva: i) della mancata assegnazione degli obiettivi, ex art. 20, comma 8, legge reg. n. 77/1999, nel contratto di conferimento di incarico dirigenziale, qui mancante, ii) dell’obbligo di durata almeno
annuale dell’incarico , ex art. 3 comma 2 lett. c), della legge reg. n. 6/2011, essendoci nella specie stati tre incarichi di cui uno semestrale e due trimestrali, iii) dell’illecita partecipazione della ricorrente alla formazione dei provvedimenti attributivi degli incarichi, nonché iii) dell’assenza di recepimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della proposta endo -procedimentale sul premio di risultato redatta dall’RAGIONE_SOCIALE perché in violazione dell’art. 7 legge reg. n. 6/2011;
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con quattro motivi assistiti da memoria, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso si denuncia l’errata interpretazione della sentenza Corte cost. n. 17/2014, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost . e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per avere il giudice d’appello violato in particolare tale ultima disposizione, in quanto l’assegnazione a mansioni di qualifica superiore (dirigenziali) comportava, se espletate di fatto, la corresponsione della differenza di trattamento economico, anche in punto di retribuzione di risultato;
con il secondo mezzo si deduce la violazione della legge reg. n. 77/1999 e della legge reg. n. 6/2011 nonché del regolamento regionale ‘sistema di valutazione’, per avere la Corte territoriale fatto propria la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui non sarebbero stati assegnati gli obiettivi alla COGNOME a causa dell’impedimento costituito dall’art. 3 co mma 2 lett. c) della legge reg. n. 6/2011 -durata minima di un anno dell’arco temporale di riferimento per gli obiettivi -e dall’art. 20 co mma 8 legge reg. n. 77/1999, che impone l’indicazione degli obiettivi in contratto, qui mancante;
con il terzo motivo si denuncia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, perché il giudice d’appello non avrebbe accertato «l’esistenza in concreto dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto all’indennità di risultato alla ricorrente» (i.e ., assegnazione degli obiettivi, l’inizio del procedimento per la valutazione della COGNOME, l’avvenuta valutazione OIV sul grado di raggiungimento degli obiettivi, l’omessa valutazione da par te di RAGIONE_SOCIALE della suddetta valutazione e la formulazione ed approvazione, sia pure illegittima, di una diversa valutazione);
con il quarto, ed ultimo, mezzo si censura, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata laddove essa ha accolto solo il primo motivo di appello ritenendo assorbiti tutti gli altri senza prendere posizione sulle controdeduzioni della RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni, dovendo condividersi l’eccezione formulata in limine dalla difesa dell ‘RAGIONE_SOCIALE ;
5.1 nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);
nella specie, la Corte d’appello, dopo aver accolto il primo motivo di gravame (‘violazione dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953; violazione degli effetti preclusivi della decisione della Corte cost. di dichiarazione di incostituzionalità’), dichiarava assorbiti tutti gli altri, ma ne affermava comunque nel prosieguo la fondatezza;
l’affermazione di fondatezza dei restanti motivi, tra cui anche alcuni (come quello di cui sopra sub iii) della narrativa in fatto, relativo all’illecita partecipazione della ricorrente alla formazione dei provvedimenti attributivi degli incarichi dirigenziali per i quali ha chiesto il maggior compenso) non specificamente attinti da alcun motivo di ricorso per cassazione, ed atti a reggere il decisum , rende di per sé superflua la disamina del ricorso, da ritenere inammissibile;
5.2 in ogni caso i primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per l’ intima connessione, sono inammissibili anche per le seguenti ulteriori considerazioni;
la pronuncia impugnata afferma sostanzialmente, accogliendo il primo motivo d’appello, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del premio di risultato per l’ assenza dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione dello stesso, come peraltro più analiticamente indicati nei restanti motivi di appello di COGNOME che, «seppure assorbiti, sono fondati»;
orbene, al di là dell ‘infelice locuzione adoperata dal giudice d’appello , che assume l’inutilità (per via del l’operare del meccanismo dell’assorbimento) dell’esame degli altri tre motivi di gravame, la cui fondatezza viene comunque statuita expressis verbis in altro passaggio della motivazione della sentenza, resta il fatto che la Corte di merito ha accertato, seppure con argomentazione aggiuntiva, che l’iter per il riconoscimento del premio di risultato non era andato a compimento per
ragioni ostative, richiamando per relationem i motivi di appello di RAGIONE_SOCIALE che quelle preclusioni normative avevano dettRAGIONE_SOCIALEatamente enunciato;
stando così le cose, la c orte d’appello, con giudizio in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, ha accertato, nello specifico, che i criteri e le regole procedurali per la liquidazione del premio di risultato non fossero qui stati osservati e tanto basta per la reiezione della domanda;
ed infatti, sul piano delle tutele, si è più volte precisato (Cass., Sez. L, 18 ottobre 2019, n. 26615 ed il principio ivi richiamato al punto 3.5 qui condiviso, ma vedi anche le più recenti Cass., Sez. L, 29 novembre 2022, n. 35108 e Cass., Sez. L, 12 luglio 2022, n. 22029) che, nelle ipotesi indicate, laddove venga in considerazione la retribuzione di risultato, il prestatore, titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (cfr. Cass. n. 23424/2004), può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la valutazione o la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), e può agire eventualmente per il risarcimento del danno anche da perdita di chance , ma non può domandare, invece, al giudice del merito di esprimere una diversa, e più favorevole, valutazione o di sostituirsi all’amministrazione nell’effettuarla, perché la predeterminazione di criteri valutativi (ove anche esistente) non trasforma in attività vincolata il giudizio discrezionale (Cass. n. 20979/2009) sulla retribuzione di risultato, che resta dunque riservato in via esclusiva all’amministrazione; dal che consegue che i primi due motivi di ricorso per cassazione debbono essere disattesi;
nella specie, la domanda della COGNOME, che attiene invece al pagamento dell’indennità di risultato, non può allora trovare fondatamente ingresso;
5.4 inammissibile è, poi, la denuncia, formulata col terzo motivo, d’omesso esame circa un punto decisivo della controversia , in quanto le stesse sue modalità di articolazione non corrispondono al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; come noto, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine d i fatti e circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (Cass., 21 ottob re 2015, n. 21439);
5.5 il quarto motivo si rivela anch’esso inammiss ibile; infatti, la denuncia del l’ error in procedendo , nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa, è formulata senza il doveroso rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dRAGIONE_SOCIALE artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta, neppure in sintesi, il contenuto delle controdeduzioni non valutate e non fornisce, oltretutto, indicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale;
il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo , rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);
la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem , perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);
conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con addebito delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, alla ricorrente che è parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 200,00 per esborsi ed €. 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.