Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4258 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4258  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29617-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI già RAGIONE_SOCIALE di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1255/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 2065/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/02/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale della medesima sede, rigettava la domanda di NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE con mansioni e qualifica di Direttore dell’Area Sviluppo e Politiche RAGIONE_SOCIALE Servizi RAGIONE_SOCIALE Imprese, che, assumendo di non essere stato adeguatamente valutato per gli anni 20062007, lamentava di aver ricevuto la retribuzione di risultato in misura minore di quanto a lui spettante, e chiedeva l’attribuzione del punteggio massimo indicato in punti 70 stante il totale raggiungimento degli obiettivi e la condanna della datrice di lavoro al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive come indicate in ricorso ex art. 414 c.p.c. o, in via subordinata, nella somma quantificata dal giudice; chiedeva altresì la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da professionalità, alla carriera ed alla perdita di chance.
Deduceva il lavoratore che per gli anni 2006-2007 il Nucleo di valutazione gli aveva attribuito solo 38 punti per ciascun anno, con un procedimento in violazione degli artt. 28 e 29 del  c.c.n.l.  del  RAGIONE_SOCIALE  applicabili ratione temporis .
 Nel  dettaglio,  il  lavoratore  sosteneva  che  le  norme contrattuali innanzi richiamate erano state violate in quanto: a) il datore non si era tempestivamente dotato di strumenti di  valutazione;  b)  le  prerogative  RAGIONE_SOCIALE  OO.SS.  risultavano violate per essersi il NDV (Nucleo di valutazione)  totalmente discostato dai criteri  definiti  in  sede  di  concertazione  dalla delegazione trattante, approvati poi con delibera di Giunta provinciale n. 334 dell’8.5.2008.
La sentenza di appello, richiamato il disposto normativo dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 30.7.1999 , affermava il rinvio alla contrattazione collettiva di RAGIONE_SOCIALE quanto alla disciplina della retribuzione di risultato, con previsione, per un  verso,  di  fondi  specifici  per  la  corresponsione  degli emolumenti e, per altro verso, per l’individuazione dei criteri per l’attribuzione .
La Corte territoriale r iteneva, nello specifico, l’applicabilità degli artt. 28 e 29 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 1999 e osservava che, sulla scorta di dette disposizioni e della dichiarazione congiunta RAGIONE_SOCIALE parti sociali n. 2, la parte datoriale: a) si era dotata di un NDV con decreto presidenziale n. 1038 del 2007; b) aveva individuato il Fondo destinato alla retribuzione di risultato con le determine n. 13415 del 2006 e 16003 del 2007; c) aveva successivamente individuato i criteri ai quali il NDV avrebbe dovuto attenersi per l’erogazione dell’emolumento per cui è causa .
La sentenza di appello qui impugnata affermava, conclusivamente, che i criteri furono, quindi, adeguatamente e specificamente individuati, in esito alla concertazione con le organizzazioni sindacali (cfr. sentenza pag. 7), come risultante dalla documentazione versata in atti dalla RAGIONE_SOCIALE e che, sulla base di detti criteri, era stata effettuata la valutazione, precisato altresì che nessun effetto aveva avuto (né è stato dedotto dal lavoratore che avesse avuto) sul processo valutativo l’inversione della tempistica procedurale.
Quanto alla deduzione secondo cui nell’effettuare la valutazione sarebbero stati seguiti criteri soggettivi e non sarebbe stato indicato il metodo logico seguito nella attribuzione dei punteggi, la sentenza, si riportava alla dettagliata relazione del NDV del 23.1.2009 (trascritta in sentenza) e – alla luce di essa -riteneva i criteri adottati dal Nucleo perfettamente rispondenti a quelli approvati dRAGIONE_SOCIALE organizzazioni sindacali e dalla Giunta, osservando altresì che essi erano stati perfettamente rispettati nella valutazione dei dirigenti della RAGIONE_SOCIALE.
Nello specifico, quanto alla posizione del COGNOME, la Corte territoriale osservava che nella valutazione si era tenuto conto della stessa scheda di autovalutazione redatta dal lavoratore, che in modo apodittico richiedeva l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti, laddove quello massimo attribuibile era pari a 48 punti, rimarcando che il nucleo di valutazione aveva perfettamente rispettato i criteri valutativi relativi agli anni 2006 e 2007, peraltro identici a quelli utilizzati per l’anno precedente.
Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi.
Resiste con controricorso Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t.
Parte controricorrente deposita altresì memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3  e  5 viene  dedotta  la  violazione  e/o  falsa  applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1999; la violazione e/o falsa applicazione  dell’art.  169  del  d.lgs.  n.  267  del  2000;  la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 14 del c.c.n.l. del 23.12.1999 per la dirigenza del RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Si sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ritiene  che  la  RAGIONE_SOCIALE  di  Napoli,  nell’erogare  il  compenso accessorio, retribuzione di risultato per le annualità 2006 e 2007,  abbia  agito  nel  rispetto  RAGIONE_SOCIALE  norme  legislative  e contrattuali che, ratione temporis, regolavano la materia.
1.2. Rimarca il ricorrente in cassazione che la valutazione era avvenuta in carenza di determinazione a priori sia di un piano dettagliato degli obiettivi che dei criteri di valutazione, secondo quanto emergente dal verbale di riunione n. 7 dell’organo tecnico (RAGIONE_SOCIALEgato 4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), nonché dall’esame del verbale della delegazione trattante del 29.4.2008 valorizzato anche in sentenza (all. 2 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado) e che, conseguentemente, ris ultano violati, sia l’art. 169 del d.lgs. n. 267 del 2000, sia l’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 30.7.1999, sia gli artt. 29 e 14 del c.c.n.l. del 23.12.1999.
 Con  il  secondo  motivo viene  denunziata  la  nullità  della sentenza  di  appello  per  essere  la  motivazione  meramente apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; la violazione e/o  falsa applicazione  dell’art. 112  c.p.c.  in relazione  all’art.  360  n.  3  c.p.c.;  la  violazi one  e/o  falsa
applicazione  degli  artt.  29  e  14  del  c.c.n.l.  23.12.1999  in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1.  Si  rappresenta  che  il  giudice  di  appello  ha  basato  la propria decisione sull’integrale trascrizione RAGIONE_SOCIALE osservazioni svolte  dal  NDV  in risposta ai rilievi critici dell’operato dell’organo  tecnico  provenienti  non  soltanto  dRAGIONE_SOCIALE  OO.SS. , ma anche dal Presidente e dall’Assessore RAGIONE_SOCIALE Risorse Umane, omettendo ogni accertamento sulla rispondenza al vero RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze, in tal modo rendendo una motivazione apodittica e apparente.
2.2. Si soggiunge che non si comprendono i motivi per i quali gli elementi desumibili dalla ‘relazione’ del N DV abbiano prevalso nel convincimento del giudice sugli altri documenti pure versati in atti e si evidenzia l’incongruità logica nel peso ponderale differenziale attribuito ad alcuni criteri, non diversificati in sede di concertazione e deliberazione di G.P. Conclusivamente si ribadisce che i criteri di valutazione sono stati fissati successivamente nel corso degli anni oggetto di valutazione e inoltre modificati dal ND V dopo l’inoltro RAGIONE_SOCIALE schede di valutazione e prima dei colloqui.
 Con  il  terzo  mezzo si  lamenta  la  violazione  e/o  falsa applicazione dell’art. 2118 c.c.
3.1. Si insiste sul diritto al risarcimento da perdita di chance in  relazione  alla  mancata  attribuzione  della  retribuzione  di risultato negli importi dovuti.
3.1.1. Quanto alla prova del danno, essa veniva ravvisata nella circostanza che il giudizio del NDV concorre a formare la valutazione, da effettuare al termine dell’incarico , per la conferma o meno dello stesso, così come per il conferimento di un incarico di maggior prestigio.
3.1.2.  Nel  mezzo  si  rimarca  altresì  che  la  determinazione dell’obiettivo  assegnato  al  dirigente costituisce  condizione sospensiva apposta al contratto, con conseguente operatività -attraverso il richiamo al disposto di cui all’art. 1359 c.c. della finzione di avveramento della predetta condizione, in caso  di  colpevole  inerzia  del  datore  nella  fissazione  degli obiettivi.
Con il quarto motivo, infine, si  deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4.1. Si lamenta l’ingiustizia del la sentenza impugnata quanto al  capo  sulle  spese  di  lite,  per  aver  la  Corte  territoriale applicato con estremo rigore il principio della soccombenza, così violando il disposto dell’art. 92 c.p.c. , senza tener conto della  ricorrenza  di  una  molteplicità  di  elementi  che,  al contrario, ne imponevano la deroga, come la complessità e la novità della questione.
I primi tre motivi, involgendo nella sostanza le medesime questioni, sebbene sotto profili differenti, sono intimamente connessi, sicché possono essere congiuntamente trattati.
5.1.  Essi  sono  inammissibili  per  le  ragioni  tutte  di  seguito esplicitate.
5.1.2. In primis va rilevata l’inammissibilità di tutte le doglianze svolte ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. n el primo motivo – nello specifico quelle illustrate innanzi al punto 1.2. -perché con esse viene nella sostanza richiesta una rivalutazione dei documenti versati in atti non più ammissibile in questa sede . E’ inammissibile, infatti, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, la mancanza assoluta di motivazione , l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o l’omessa pronunzia, mirando in realtà il mezzo ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( cfr. , per tutte Cass. Sez. U, n. 34476/2019, rv. 656492-03, ma anche Cass. Sez. 3-6, n. 8758/2017, rv. 643690-01). Del resto, come noto, l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati esclusivamente al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (sul punto, ex plurimis, si veda Cass. Sez. 1, n. 16056/2016, rv. 641328-01, ma anche la successiva conforme Cass. Sez. 65, n. 29404/2017, rv. 646976-01).
5.2. Inammissibili, del pari, le doglianze sviluppate nel secondo mezzo con le quali si insiste sull’erroneità dell’attribuzione d i un maggior peso ponderale ad alcuni criteri, piuttosto che ad altri da parte del NDV (nello specifico, rispetto RAGIONE_SOCIALE priorità strategiche dell’ente 34% e leadership 66% – cfr. ricorso pag. 18). Si tratta anche in tal caso, infatti, di valutazioni di merito qui precluse, ribadito quanto già sottolineato al punto 5.1. in ordine all’inammissibilità in sede di legittimità della richiesta rivalutazione di atti e documenti.
5.3. Il secondo motivo, poi, è altresì inammissibile nella parte in  cui  lamenta  la  motivazione  apparente  della  sentenza gravata.
5.4. La Corte territoriale ha argomentato le ragioni del rigetto della domanda, sebbene con rinvio e adesione al documento di valutazione del NDV i cui contenuti sono compiutamente riportati in sentenza.
5.5. Né tale modalità espositiva è suscettibile di determinare, come sostenuto nella doglianza, la nullità della sentenza.
5.6. Ed infatti nel processo civile, come pure in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, a differenza di quanto argomentato nel secondo motivo, non è affatto nulla qualora le ragioni della decisione siano, com’è nel caso di specie, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base RAGIONE_SOCIALE disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al
quale  non  è  imposta  l’originalità  né  dei  contenuti  né  RAGIONE_SOCIALE modalità  espositive  (cfr.  in  tal  senso,  Cass.  Sez.  5,  n. 29028/2022, rv. 666078-01).
5.7. Peraltro, si aggiunge, i vizi dell’attività del giudice che comportano  la  nullità  della  sentenza  o  del  procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non sono posti a tutela di un  interesse  all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione  del  pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunziato error  in  procedendo (così  Cass.  Sez.  3-6,  n. 15676/2014, rv. 632279-01).
Quanto alla denunziata violazione della normativa di rango primario e contrattuale – art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1999; art. 169 del d.lgs. n. 267 del 2000; artt. 29 e 14 del c.c.n.l. del 23.12.1999 per la dirigenza del RAGIONE_SOCIALE -le doglianze svolte risultano anch’esse inammissibili  per  le  ragioni  che  di  seguito  si  vanno  ad esporre.
6.1. L’art. 29 del c.c.n.l. cit. dispone effettivamente che ‘la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 29 del 1993 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993’ ; dalla piana lettura dell’art. 14, comma 3, del medesimo contratto collettivo emerge altresì che, oltre gli obiettivi, anche i criteri di verifica/valutazione debbono essere individuati in via preventiva.
6.2. L’innanzi richiamato comma 3 dell’art. 14, infatti, dispone che ‘Gli enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni e RAGIONE_SOCIALE competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8. I sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento’ .
6.3.  Obiettivi  e  criteri  di  valutazione  devono  quindi  essere individuati a monte del periodo di valutazione e non nel corso dello  stesso  o  a  vRAGIONE_SOCIALE,  corrispondendo  peraltro  ai  principi generali di correttezza e buona fede che il ‘valutato’ conosca in  anticipo  gli  scopi  cui  deve  conformare  la  propria  azione amministrativa  ed  i  criteri  in  virtù  dei  quali  la  valutazione dovrà essere effettuata.
Tanto premesso, la pur denunziata violazione RAGIONE_SOCIALE norme contrattuali resta irrilevante – e di qui la inammissibilità del motivo  anche in  parte  qua –  in  relazione  ad  entrambe  le domande articolate, sia quella di pagamento della retribuzione di risultato nella  maggior  somma  pretesa rispetto a quella erogata,  sia in relazione al richiesto risarcimento del danno da perdita di chance, alla carriera ed alla professionalità .
7.1. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della maggior somma pretesa in ricorso, infatti, non può mancarsi di sottolineare che le dedotte violazioni cui innanzi si è fatto cenno non potrebbero giammai condurre all’accoglimento della pretesa retributiva azionata nel presente giudizio – la corresponsione di maggiori importi, rispetto a quelli percepiti, a titolo di retribuzione di risultato – in ragione della dedotta erroneità della valutazione con attribuzione al lavoratore di un punteggio minore rispetto a quello ritenuto a lui spettante.
7.2.  Ed  infatti,  come  correttamente  evidenziato  anche  nel controricorso, la mancata assegnazione preventiva dei parametri valutativi, rispetto al periodo oggetto di valutazione,  non  è  suscettibile -di  per  sé -di  condurre all’affermazione  del  diritto  all’attribuzione  di  un  punteggio superiore.
7.3. A tanto dovendosi aggiungere, in ogni caso, l’impossibilità, in sede di legittimità – per le ragioni tutte già esposte al punto 5.1.2., cui si fa rinvio – di condurre un nuovo esame  RAGIONE_SOCIALE  risultanze  di  merito  ed  un  nuovo  giudizio valutativo  sull’attività  dirigenziale  svolta  dal  ricor rente  in cassazione che possa condurre a ll’attribuzione di un
punteggio maggiore e dunque al riconoscimento dei maggiori importi pretesi a titolo di retribuzione di risultato.
7.4. Alla stessa stregua, quanto alla domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance, del pari,  si  osserva  che  la dedotta  violazione  della  normativa  contrattuale  giammai potrebbe portare all’accoglimento della domanda.
7.5. Sul punto, infatti, Cass. Sez. Lav. n. 31479/2021, rv. 662995-01, ha già affermato il principio secondo cui ‘ i dipendenti regionali con funzione organizzativa che, ai sensi del c.c.n.l. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998-2001, propongano domanda di risarcimento del danno per perdita di “chance” in relazione all’assegnazione dell’indennità di risultato, che presuppone necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l’ordinaria diligenza, RAGIONE_SOCIALE attività in cui consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l’attribuzione di tale posizione direttiva, non possono RAGIONE_SOCIALEgare quale fondamento della loro richiesta soltanto il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse l’obiettivo della loro posizione organizzativa -ossia il risultato perseguito dall’Amministrazione – e devono quanto meno RAGIONE_SOCIALEgare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell’obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione, che non si era dotata della struttura amministrativa per apprezzare tale risultato ‘ .
7.6. Il principio di cui innanzi, ben può applicarsi anche alla nostra fattispecie con esclusione quindi del diritto al risarcimento per difetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEgazioni -come innanzi specificate -pur venendo qui in rilievo non un mancato approntamento, ma un tardivo approntamento dei criteri di valutazione, vieppiù perché nemmeno è stato RAGIONE_SOCIALEgato come una diversa ponderazione degli obiettivi e della valutazione avrebbe potuto dare un esito diverso. Né invero è stato dedotto che la valutazione del NDV abbia effettivamente comportato un danno alla professionalità per mancato rinnovo o mancato riconoscimento di una posizione
dirigenziale,  restando  del  tutto  generiche  le  RAGIONE_SOCIALEgazioni compiute sul punto.
7.7. La stessa considerazione vale, peraltro, quanto all’inversione tempistica della procedura valutativa (colloquio, test, schede).
7.8. Conclusivamente i primi tre motivi non possono essere accolti.
 Resta  da  esaminare la quarta doglianza sulle spese del giudizio di appello che non merita miglior sorte.
8.1. E’ noto, infatti, che i n tema di regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esulando da tale sindacato e rientrando, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 c.p.c., la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite. La Corte territoriale ha qui applicato il principio della soccombenza, di tal che la censura è inammissibile.
8.2. Si ha inammissibilità del motivo, infatti, se -come nel caso  di specie -si denunzia  la  violazione  o  la falsa applicazione di norme sulla base di una loro interpretazione fondata su presupposti ictu oculi errati.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna  parte  ricorrente  al  pagamento  in  favore  del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese  del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002,  si  dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  per  il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2024.