Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 8060 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16746-2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
AZIENDA UNITA’ RAGIONE_SOCIALE TOSCANA NORD OVEST, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 16746/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 19/02/2025
CC
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 18/2023 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 208/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
i ricorrenti, dirigenti sanitari non medici presso l’Ausl Toscana Nord Ovest (ex Ausl Massa e Carrara), agivano in giudizio per ottenere la rideterminazione in senso più favorevole dell’ammontare del fondo per la retribuzione di risultato e la condanna dell’Azienda al pagamento delle conseguenti differenze retributive per gli anni 2008-2018;
lamentavano che l’Ausl ave va calcolato in maniera errata l’ammontare del fondo dopo il 30.6.1997, in quanto l’Azienda aveva continuato ad applicare i criteri dell’Accordo decentrato regionale per la Toscana del 1992, anziché quelli più favorevoli stabiliti agli artt. 57 e ss. del d.P.R. 384/1990 e richiamati dall’art. 61 co mma 1 lett. a) del c.c.n.l. Sanità del 5.12.1996 e dalle seguenti edizioni;
a fondamento della pretesa richiamavano l’ordinanza di legittimità n. 3134/2019 che, in caso identico tra la medesima Azienda e alcuni di loro, ma inerente al pregresso periodo 20002007, aveva annullato con rinvio una sentenza della Corte genovese che aveva dichiarato legittimo l’utilizzo da parte dell’Ausl dei criteri stabiliti nell’accordo decentrato regionale del 1992;
in tale causa la Cassazione aveva statuito definitivamente sul ‘ diritto stipite ‘ , ossia sulle modalità di calcolo del fondo,
diritto che costituiva il presupposto del diritto di credito rivendicato in questa sede;
il Tribunale di Massa e Carrara con sentenza n. 237/2021, aderendo ai principi stabiliti da Cass. n. 12426/2021, di opposto orientamento rispetto a Cass. n. 3134/2019, rigettava il ricorso;
i dirigenti proponevano appello affidato a due motivi: a) con il primo si dolevano del mancato adeguamento del primo giudice ai principi stabiliti da Cass. n. 3134/2019 ed evidenziavano che con il giudizio di rinvio la Corte d’appello di Genova aveva accolto le domande (sentenza n. 36/2022); b) con il secondo motivo, proposto solo da dodici dei diciotto dirigenti che avevano partecipato al giudizio sub a), riferivano di avere già ottenuto il ricalcolo della retribuzione di risultato per gli anni 2000-2007 con la sentenza n. 36/2022, cit., che si era conformata alla pronuncia rescindente, sicché sussisteva un definitivo accertamento sulle modalità di calcolo del Fondo;
la Corte d’appello di Genova rigettava: i) il primo motivo di doglianza alla stregua dell’assunto secondo cui in sede di legittimità l’orientamento invocato dai lavoratori era stato superato con decisioni successive che avevano consolidato l’indirizzo di segno opposto espresso da Cass. n. 12426/2021; ii) il secondo motivo perché basato su un presupposto erroneo: il passaggio in giudicato della sentenza n. 36/2022 (avverso la quale pendeva ricorso per cassazione);
evidenziava che il diritto rivendicato era riferito alla «corretta determinazione del fondo», la quale avviene con delibere assunte a inizio anno, essendo il fondo formato secondo criteri suscettibili di variazione di anno in anno in relazione a ogni singolo lavoratore; il periodo cui si riferiva la domanda (2008-2018) era diverso da quello considerato nel giudizio di rinvio deciso con sentenza n. 36/2022 (2000-2007) e, pertanto,
gli stessi appellanti erano tenuti ad allegare e dimostrare i distinti fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive rivendicate nel successivo torno di tempo, senza poter vantare l’ automatico effetto del giudicato;
i dirigenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso in c assazione affidato a due motivi; l’Azienda si è opposta con controricorso contenente ricorso incidentale, assistito da memoria, basato su un solo motivo.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza per motivazione illogica (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) e, ancora, omessa, insufficiente, apparente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.);
la sentenza è errata nella parte in cui non traspone al caso di specie i principi applicati nella sentenza del giudice di rinvio n. 36/2022, vertente tra le stesse parti e sulla medesima questione, sebbene relativa ad annualità precedenti; se è vero che tale ultima sentenza, resa dalla Corte d’appello come giudice del rinvio di Cass. n. 3134/2019, non è passata in giudicato, perché impugnata in cassazione, è vero anche che essa si rivela pregiudiziale, sicché la C orte d’appello, anziché adottare la sentenza impugnata, avrebbe dovuto attendere che intervenisse il giudicato e sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.;
con il secondo mezzo, subordinato al primo, si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del c.c.n.l. dell’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 5 dicembre 1996, così come interpretato
dall’accordo intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie il 12 luglio 2001, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con conseguente violazione degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/90; si deduce, inoltre, falsa applicazione del d.P.R. n. 270/1987 e violazione dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001;
la sentenza va censurata in quanto ritiene corretta la quantificazione del fondo di risultato sulla base dei criteri dell’Accordo Regionale del 1992, in aderenza ai principi di diritto espressi da Cass. n. 12426/2021 e pronunce successive che parte ricorrente ritiene erronei tanto da sollecitare la rimessione della questione alle sezioni unite di questa Corte;
nel ricorso incidentale si denuncia (art. 360, comma 1, n. 4-5 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; l a sentenza d’appello è errata nella parte in cui compensa le spese del secondo grado di giudizio «alla luce dei predetti mutamenti della giurisprudenza nella materia d’esame »; s econdo l’Azienda l’indirizzo di legittimità cui aveva aderito il giudice d’appello si era ormai consolidato al tempo della pronuncia di primo grado;
ciò posto, rileva il collegio -con riferimento al ricorso principale -che all’odierna adunanza è chiamato anche il ricorso R.G. n. 9776/2022 avverso la sentenza n. 36/2022 della Corte d’appello di Genova in sede di rinvio da Cass. n. 3134/2019 ;
l ‘eventuale giudicato sulla sopra indicata sentenza n. 36/2022 potrebbe condurre a prospettare una serie di questioni su cui le parti non hanno finora avuto modo di interloquire;
t anto riguarda anche l’incidenza sull’ultrattività di tale eventuale giudicato, formatosi alla luce della disciplina pattizia a quell’epoca vigente, delle sopravvenienze legate alle intervenute nuove disposizioni della contrattazione collettiva
dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa che hanno regolato la costituzione dei fondi per le annualità successive a quelle interessate dalle domande sulle quali ha pronunciato la pronuncia sopra citata;
a dette disposizioni non fa cenno la sentenza impugnata e sulle stesse nulla hanno dedotto le parti, ma sono apprezzabili d’ufficio dalla Corte di Cassazione, in ragione della peculiare natura della contrattazione collettiva disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 21558/2009; Cass. S.U. n. 23329/2009; Cass. n. 7641/2022);
s i ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta