Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31854 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3831-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ACCETTA NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
COPPOLINO IDRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 207/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/07/2020 R.G.N. 180/2019;
Oggetto
DIRIGENZA MEDICA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/11/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 29 luglio 2020, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e accoglieva, delle domande proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, soltanto quella relativa al risarcimento del danno correlato al ritardo nell’assegnazione dell’incarico dirigenziale, parametrato all’omessa corresponsione della retr ibuzione di posizione entro il limite della prescrizione decennale operante soltanto per COGNOME COGNOME.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto – una volta definita la domanda come volta ad azionare il diritto ad un danno risarcibile conseguente al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta, a fronte di un incontestato svolgimento di funzioni dirigenziali, ossia connesse ad un incarico già qualificato come dirigenziale, ad adottare senza indugio un formale provvedimento di conferimento con il corrispondente adeguamento economico, e, pertanto, tale da sollecitare al giudice la verifica della sussistenza di tutte la condizioni per l’adozione del provvedimento di modo che il comportamento assunto dall’amministrazione non potrebbe che qualificarsi in termini di inadempimento colpevole -non sussistente detto inadempimento, posto che l’Asses sorato aveva invitato le aziende sanitarie a sospendere i provvedimenti di formale conferimento degli incarichi dal 2009 al 2014, ma, tenuto conto dell’avvenuto espletamento in fatto delle funzioni dirigenziali, cui si correla il diritto al relativo trattamento economico e della
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pesatura dei relativi incarichi per tutti gli anni considerati, fondata la pretesa degli istanti alla retribuzione di posizione parte variabile anche per tali anni, tenuto conto della capienza del fondo di posizione per gli anni dal 2010 al 2014.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, gli originari istanti ad eccezione di NOME COGNOME rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 15 ter d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni in connessione con gli artt. 5, 51, 55 e con gli all. 1 e 3 del CCNL 5.12.1996, 26, 27, lett. c) e 39 del CCNL 8.6.2000, 33, 41 e 42 CCNL 3.11.2005, 20 e segg. del CCNL 17.10.2008, lamenta a carico della Corte territoriale l’essersi discostata dal principio per cui, in difetto dei necessari atti organizzativi, i dirigenti medici non pote vano vantare alcun diritto al conferimento dell’incarico e neppure rivendicare la retribuzione di posizione parte variabile che presuppone la graduazione delle funzioni. Rileva che quegli atti, che la Corte riconosce essere intervenuti soltanto nel 2015, non potevano essere valorizzati per « anticipare l’insorgenza del diritto alla retribuzione di posizione (parte variabile differenziale» ed aggiunge anche che in presenza di mutamento organizzativo occorre adottare un nuovo atto aziendale ed un nuovo provvedimento di graduazione delle funzioni. Addebita, in sintesi, al giudice d’appello di avere retrodatato la graduazione intervenuta solo nell’anno 2015 e di avere erroneamente interpretato e valutato la documentazione in atti.
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Nel secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. è prospettata in relazione alla statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite che, a detta della ricorrente, non potevano gravare sull’RAGIONE_SOCIALE, in ragione dell’infondatezza della domanda.
Il primo motivo si rivela inammissibile, non cogliendo il decisum della sentenza impugnata, tarato dalla Corte territoriale sulla peculiare lettura accolta della domanda giudiziale, secondo la quale questa, essendo volta al ristoro del danno conseguente all’esercizio di fatto di funzioni pacificamente qualificate dirigenziali e comunque fatte oggetto di graduazione già nel 2009, non aveva ad oggetto il diritto dei dirigenti medici all’attribuzione di un incarico ed alla corrispondente retribuzione di posizione differenziale.
In altri termini la Corte territoriale non ha riconosciuto le somme a titolo retributivo bensì, dopo aver rilevato che si era in presenza di un’azione risarcitoria connessa al ritardo nella ultimazione delle procedure che dovevano sfociare nell’assegnazion e formale degli incarichi, attribuiti solo in via di fatto, e nel provvedimento di graduazione delle funzioni, ha commisurato il danno derivato dal ritardo all’importo che sarebbe stato riconosciuto, in ragione della disponibilità delle risorse, qualora le procedure fossero state ultimate.
Il ricorso , insistendo sull’insussistenza del diritto al conferimento dell’incarico , svolge considerazioni non specificamente riferibili al decisum, perché non denuncia la violazione delle norme civilistiche dettate in tema di inadempimento e di risarcimento del danno ed inoltre, pur facendo cenno alla non linearità della pronuncia impugnata, non ne eccepisce la nullità per vizio motivazionale.
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La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’oggetto del giudizio di legittimità è il controllo sulla legalità e logicità della decisione e quindi il giudizio deve svolgersi entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato. Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).
Quanto, poi, al travisamento in cui, a detta dell’RAGIONE_SOCIALE , sarebbe caduta la Corte territoriale nel valutare la documentazione in atti, con specifico riguardo alla formalizzazione della definitiva graduazione delle funzioni intervenuta nel 2015 e ritenuta di per sè ostativa del conferimento dell’incarico (data al contrario tenuta ben presente dalla Corte territoria le per sancirne l’irrilevanza) , il motivo incorre in un’ulteriore ragione di inammissibilità, perché finisce per sollecitare una revisione nel merito dell’accertamento di fatto che esula dall’ambito del giudizio di legittimità.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo perché lo stesso, pur denunciando nella rubrica la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., la prospetta solo come eventuale e condizionata all’accoglimento della prima censura. Si tratta nella sostanza
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non di un motivo, bensì di un mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione della sentenza, che, ove disposta, necessariamente comporta anche la caducazione della questione dipendente, quale è il regolamento delle spese di lite. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME