Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
Il Tribunale di Cagliari ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 75.103,12 in favore di NOME COGNOME (dipendente RAGIONE_SOCIALE inquadrato nella seconda qualifica professionale come geometra), a titolo di remunerazione degli incarichi professionali svolti da giugno 1999 al deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del CCNL per il personale non dirigente RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 31.467,93 a titolo di retribuzione di posizione per gli incarichi svolti dal 2004 al 2010, oltre accessori.
Richiamata la propria sentenza n. 265/2015, la Corte territoriale ha rilevato che la contrattazione collettiva aveva demandato ad una commissione paritetica i criteri per la definizione delle posizioni organizzative, e che, pertanto, ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto alla retribuzione di posizione doveva farsi riferimento al verbale della commissione paritetica del 19.11.2003; ha inoltre ritenuto incontestati il numero e la denominazione degli incarichi conferiti al COGNOME dal 2004 al 2010 e, sulla base del CCNL del 2001, ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine all’estraneità dei suddetti incarichi alle mansioni ordinarie dei geometri dipendenti dell’ente.
Non ha condiviso la statuizione del primo giudice secondo cui la retribuzione di posizione spetta anche ai membri della commissione di accertamento e di certificazione, ed ha ritenuto, invece, che ai fini della corresponsione dell’emolumento fosse necessario averla presieduta.
Ha poi considerato irrilevante il mancato rispetto di procedure interne di conferimento degli incarichi ed ha evidenziato che l’omessa sottoposizione del COGNOME alla valutazione prevista dall’art. 85 del CCNL 2001 non era addebitabile al dipendente.
In ordine alla quantificazione effettuata dal CTU, ha ritenuto infondata sia la doglianza del COGNOME inerente all’esclusione dell’incarico di membro team certificazione aeroporto Olbia Costa Smeralda, sia l’eccezione di giudicato in relazione alla contestazione dei conteggi.
Ha ritenuto tardive ed infondate le allegazioni del COGNOME in ordine all’entità dell’indennità professionale (nella quale era confluita la preesistente ‘indennità di impiego’), almeno in parte incompatibile con la retribuzione di posizione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso principale denuncia violazione degli artt. 112, 324 e 434 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale violato il giudicato sulla statuizione del Tribunale, emessa ai fini della liquidazione dei compensi relativi agli incarichi previsti dall’art. 83, comma 1, del CCNL per il personale non dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE e non impugnata, secondo cui la figura del commissario incaricato del collaudo o dell’agibilità non differisce da quella del Presidente della commissione.
Con il secondo motivo il ricorso principale denuncia violazione dell’art. 220 DPR n. 207/2010, dell’art. 83 del CCNL 1998/2001 e dell’art. 1 Accordo sindacale 19.11.2003, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Deduce il ricorrente che ai sensi dell’art. 220 DPR n. 207/2010 sia il Presidente che i membri della commissione di collaudo sono in pari misura responsabili dei dati che di volta in volta certificano; evidenzia che gli atti di conferimento degli incarichi e l’Accordo paritetico del 19.11.2003 si riferiscono alla commissione, senza distinguere la figura del Presidente da quella dei membri.
Sostiene, pertanto, che l’attività dei membri della commissione di collaudo è riconducibile all’art. 83, comma 1, lett. b) del CCNL 1998/2001; richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21524/2016).
Con il terzo motivo il ricorso principale denuncia violazione dell’art. 83 CCNL 1998/2001 e dell’art. 1 Accordo sindacale 19.11.2003, nonché degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, evidenziando che nessuna delle disposizioni contrattuali invocate distingue le responsabilità tra il Presidente e il membro di una commissione collaudo e agibilità aeroportuale, né tra gli appartenenti a tali commissioni e gli appartenenti ai team ispettivi.
Deduce che la tabella allegata all’Accordo sindacale del 19.11.2003 prevede differenze solo nelle tipologie di incarichi, e non nello status.
Con il quarto motivo, il ricorso principale denuncia violazione degli artt. 112, 324, 416 e 434 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale violato il giudicato sul quantum debeatur o il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Sostiene che le censure contenute nell’atto di appello avevano riguardato solo le statuizioni della sentenza di primo grado relative all’ an debeatur , mentre quelle relative al quantum debeatur non erano state oggetto di specifica impugnazione.
Aggiunge che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai sollevato specifiche contestazioni sul quantum e che in fase di espletamento della CTU, il consulente dell’ente aveva confermato la correttezza dei conteggi integrati nel ricorso.
Lamenta che la Corte territoriale ha considerato contestazione specifica quella che era una mera difesa di stile.
Con il quinto motivo, il ricorso principale denuncia violazione degli artt. 101, 106 e 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale disposto la CTU sulla base della ritenuta incomprensibilità dei conteggi, che avrebbe dovuto comportare la nullità del ricorso.
Evidenzia che il primo giudice non ha concesso un termine per precisare la domanda, né l’ha rigettata; aggiunge che la nullità della sentenza, che ha accolto
la domanda nonostante l’incomprensibilità dei conteggi, non era stata fatta oggetto di gravame.
Sostiene che la Corte territoriale ha rilevato d’ufficio la questione dell’inammissibilità delle allegazioni del COGNOME volte a specificare il procedimento contabile operato in relazione ai conteggi di prime cure, senza concedere alle parti i termini previsti dall’art. 101 cod. proc. civ.
Con il sesto motivo, il ricorso principale denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a carico del COGNOME l’onere di provare l’inefficacia dell’eccezione di compensazione.
Sostiene che, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE sollevato contestazioni sul quantum, non poteva essere posto a carico del COGNOME l’onere di dimostrare la mancanza dei fatti impeditivi della sua pretesa.
Con il settimo motivo il ricorso principale denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell’art. 92 CCNL RAGIONE_SOCIALE 1998/2001 e art. 3 CCNI 1998/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. a) del CCNL RAGIONE_SOCIALE 1998/2001, confermato dall’art. 3 del CCNI 1998/2001, la retribuzione di posizione assorbe l’indennità professionale non per intero, ma fino alla concorrenza delle misure corrispondenti alla pregressa indennità di impiego, e che tale indennità, disciplinata dal CCNL RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 29 del CCNI personale non dirigente, era di € 352,91.
Sostiene che nel giudizio di primo grado il COGNOME ha precisato l’ammontare dell’indennità di impiego tanto nei conteggi (pagg. 10 e 11 del ricorso), quanto nella ricostruzione della normativa applicabile agli incarichi di posizione ex art. 83 CCNL (pag. 13 del ricorso) e nell’individuazione delle differenze retributive richieste (pag. 16 del ricorso); aggiunge che nel giudizio di appello il COGNOME ha indicato l’ammontare della suddetta indennità nelle memorie autorizzate del 22.6.2017 (pagg. 17-20) e nelle osservazioni alla CTU del 11.4.2018 (pagg. 27).
Precisa che tali allegazioni non erano mai state contestate dall’RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva confermato tali deduzioni nelle note del 6.7.2017 e nelle osservazioni alla CTU depositate in data 18.5.2018.
Con l’unico motivo, il ricorso incidentale condizionato denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 CCNL personale non dirigente RAGIONE_SOCIALE 1998/2001.
Deduce che tale disposizione si riferisce a compiti e mansioni che esulano dai tipici ruoli rientranti nell’inquadramento di appartenenza, mentre nel caso di specie gli incarichi affidati al COGNOME non erano stati connotati dall’elevato grado di professionalità o di autonomia gestionale o organizzativa richiesto dall’art. 83 del CCNL 1998-2001 ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione.
Il primo motivo è infondato.
La censura presenta profili di inammissibilità, in quanto denuncia la violazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., senza rispettare pienamente gli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. , ed in particolare senza trascrivere né localizzare il ricorso, l’atto di appello e la sentenza di primo grado, e senza confrontarsi pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, da cui risulta che l’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello ha contestato la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per ritenere l’attività svolta dal COGNOME come propria della posizione organizzativa ed ha censurato le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla corrispondenza tra gli incarichi conferiti e l’esemplificazione della contrattazione collettiva.
Questa Corte ha evidenziato che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (v. Cass. n. 24358/2018; Cass. n. 17935/2007; Cass. n. 23747/2008) perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto (Cass. n. 12649/2020), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863/2008).
Si è in particolare precisato che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed
autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 23747/2008; Cass. n. 22863/2007; Cass. n. 27196/2006).
La violazione del giudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. n. 28739/2008).
Questa Corte ha, inoltre, chiarito che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017).
La contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto riguardanti la consistenza qualitativa per ritenere l’attività svolta dal COGNOME come propria della posizione organizzativa e la censura relativa alla statuizione secondo cui vi era stata corrispondenza tra gli incarichi conferiti e l’esemplificazione della contrattazione collettiva hanno riaperto la cognizione su lla statuizione emessa dal Tribunale ai fini della liquidazione dei compensi relativi agli incarichi previsti dall’art. 83, comma 1, del CCNL per il personale non dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la figura del commissario incaricato del collaudo o dell’agibilità non differisce da quella del Presidente della commissione.
10. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili.
Questa Corte ha infatti chiarito che la tabella allegata all’Accordo sindacale del 19.11.2003 ricollega la corresponsione della retribuzione di posizione allo svolgimento di determinati incarichi descritti in via esemplificativa con sufficiente specificità e con il richiamo di sigle relative a specifiche commissioni di livello internazionale, nazionale o regionale; si è in proposito osservato che l’esegesi letterale del citato Accordo consente di ritenere che le parti sociali, dopo avere effettuato una descrizione di carattere generale delle tre funzioni (di direzione di unità organizzative non dirigenziali e di uffici professionali; di elevata professionalità connesse a specifici obiettivi e progetti; di coordinamento di un gruppo di professionisti), il cui svolgimento dà diritto al pagamento della retribuzione di posizione ex art. 83 CCNL 1998-2001, hanno individuato le caratteristiche concrete di tali funzioni elaborando un elenco descrittivo degli incarichi riconducibili a tali funzioni (Cass. n. 21524/2016).
La Corte territoriale, con motivazione logica e giuridica applicativa dei canoni legali di interpretazione negoziale, ha esaminato l’Accordo Sindacale del 19.11.2003, al quale la contrattazione collettiva ha demandato la determinazione dei criteri per la definizione delle ‘posizioni organizzative’, e quindi per l’attribuzione della retribuzione di posizione, ed ha rilevato che in base all’interpretazione letterale dell’Accordo, la retribuzione di posizione spetta ai responsabili dei gruppi istituiti per il collaudo e l’agibilità aeroportuale, ossia ai Presidenti delle commissioni; ha inoltre seguito il necessario percorso logicogiuridico per accertare se gli incarichi risultanti dalla documentazione prodotta dai lavoratori potessero essere ricompresi tra quelle funzioni previste dall’Accordo Sindacale 19.11.2003 come determinanti l’assegnazione della retribuzione di posizione.
Deve in proposito rammentarsi che l’i nterpretazione diretta da parte della Corte di cassazione è limitata ai soli contratti nazionali e non comprende quelli decentrati, rispetto ai quali la denuncia ammissibile è solo quella di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018).
Si è inoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946 /2021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017).
Nella specie il ricorrente, pur indicando nella rubrica gli artt. 1362 ss. cod. civ., nella sostanza fa leva sull’asserita sovrapponibilità fra l’attività del Presidente e quella dei componenti, e si limita dunque a prospettare una interpretazione diversa dell’accordo decentrato ( oltre che degli atti di conferimento degli incarichi) sollecitando un giudizio di merito.
11. Il quarto motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato, sul rilievo che la sentenza di primo grado è stata appellata integralmente (ad eccezione di una parte specificamente individuata) e la censura, nel prospettare la mancata proposizione di motivi di appello relativi all’ an debeatur, non rispetta pienamente gli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. , in quanto non riproduce nelle parti essenziali né localizza l’atto di appello.
Va inoltre evidenziato che la non contestazione rileva unicamente per la componente fattuale dei conteggi e non rispetto a quella giuridica.
Questa Corte ha infatti chiarito che il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (cfr. Cass. n.22755/2023).
Anche il quinto motivo è inammissibile, per l’assorbente ragione che il potere di disporre la CTU ha carattere discrezionale.
Deve infatti rammentarsi che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (Cass. n. 326/2020).
Si è infatti chiarito che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l’attività espletata dal consulente sostituito (Cass. n. 2103/2019).
13. Il sesto ed il settimo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità, in quanto evocano impropriamente l’istituto della compensazione (che non rileva in questa sede, in quanto non sono in questione cediti reciproci) e sollecitano un giudizio di merito attraverso l’interpretazione diretta del CCNI e la valorizzazione del principio di non contestazione.
Nella restante parte, le censure sono fondate.
L’art. 92, comma 1, del CCNL RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 prevede infatti: «1. Le risorse di cui all’art. 91 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE e di qualità dei servizi istituzionali, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati», mentre il comma 2 stabilisce: «2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 91 sono utilizzate per: a) l’attribuzione della indennità di posizione ai professionisti cui siano stati conferiti i relativi incarichi ai sensi dell’art. 83; il valore della predetta indennità può variare da un minimo di 6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro (rispettivamente da 12 milioni a 30 milioni di lire) annui lordi ed assorbe l’indennità di cui alla successiva lett. f), fino alla concorrenza delle misure corrispondenti alla pregressa indennità di impiego; al cessare dei predetti incarichi, si riconferma la corresponsione dell’indennità di cui alla successiva lettera f) …
f ) l’erogazione dell’indennità professionale, secondo la disciplina ed i valori definiti in sede di contrattazione integrativa, riutilizzando le risorse già destinate alla indennità di impiego secondo la disciplina dell’art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per pe rsonale non dirigente e dell’art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il personale delle specifiche tipologie professionali, nonché le ulteriori risorse destinate in sede di contrattazione integrativa, al fine di evidenziare, nei livelli apicali, una tendenza a ll’allineamento economico all’area della dirigenza; sino all’istituzione dell’indennità professionale, continua ad essere erogata l’indennità di impiego, secondo la previgente disciplina».
La Corte territoriale ha integralmente detratto l’indennità professionale, e non si è dunque attenuta a tali disposizioni, che non hanno previsto l’assorbimento per intero dell’indennità professionale nell’indennità di posizione, ma solo fino alla concorrenza della pregressa indennità di impiego; non ha inoltre applicato il principio secondo cui grava sulla parte debitrice, e dunque sul datore di lavoro, l’onere di dimostrare di avere compiutamente eseguito l’obbligazione di pagamento della retribuzione.
La Corte territoriale avrebbe invece dovuto demandare al CTU la determinazione dell’importo spettante al COGNOME a titolo di indennità di posizione, con la detrazione del l’indennità professionale fino alla concorrenza della pregressa indennità di impiego, determinata sulla base delle buste paga.
14. Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto alla retribuzione di posizione doveva farsi riferimento al verbale della commissione paritetica del 19.11.2003 (che aveva individuato le attività di certificazione e di collaudo tra le funzioni di cui all’art. 83 lettera b) del CCNL) ed ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui gli incarichi di certificazione e di collaudo attribuiti al COGNOME esulavano dalle ordinarie mansioni dei geometri dipendenti dell’ente come previste dalla declaratoria dei professionisti di secondo livello allegata al CCNL del 2001.
Questa Corte ha peraltro chiarito che l’integrazione di uno degli incarichi indicati nella tabella di cui al citato Accordo consenta di riconoscere lo svolgimento di una funzione a cui è ricollegata l’erogazione della retribuzione di posizione (v. Cass. n. 31156/2021).
15. In conclusione, vanno accolti per quanto di ragione il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale, va rigettato il primo motivo del ricorso principale, vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati al punto 13 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
16. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della ‘ sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per l’in esistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
PQM
La Corte accoglie il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara
inammissibili gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della