Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30097 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30097 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
La Corte d’appello di L’Aquila , per quanto rileva in questa sede, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva integralmente respinto il ricorso di NOME COGNOME, condannava il Comune di Dogliola al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive fra l’indennità di posizione effettivamente liquidata e quella che il dipendente avrebbe dovuto percepire senza la decurtazione disposta dal decreto sindacale n. 1097/2012.
La C orte territoriale riteneva l’illegittimità di tale decurtazione, evidenziando che il decreto non era stato preceduto dalla previa concertazione con le organizzazioni sindacali e che la riduzione non poteva essere giustificata dal richiamo agli effettivi carichi di lavoro del dipendente, dall’esiguità della struttura dell’ente e dal la difficile situazione economico finanziaria.
Avverso tale sentenza il Comune di Dogliola ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Dogliola denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 134/2012 , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ancorché il gravame fosse articolato nella pedissequa riproposizione degli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, senza alcuna correlazione con la sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, il Comune di Dogliola denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. per violazione del principio della domanda, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché del principio di difesa e del contraddittorio in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., vizio di ultrapetizione e carenza assoluta di motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale ha accolto la domanda del COGNOME relativa alla retribuzione di posizione per ragioni mai addotte dal medesimo nei gradi di merito e relative alla mancata attivazione della procedura di concertazione; evidenzia che il COGNOME nel giudizio di primo grado aveva lamentato il carattere unilaterale della riduzione e la mancata rivalutazione della sua posizione, ma non aveva mai negato la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della rideterminazione della suddetta indennità, e costituite dalla diminuzione dei carichi di lavoro, dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica in ragione della difficile situazione economica e finanziaria d ell’ente e dall’esigua struttura organizzativa del medesimo.
Si duole altresì della mancanza di qualsiasi motivazione della decisione.
Con il terzo motivo, il COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 del CCNL del 1998-2001, del d.lgs. n. 150/2009 e di ogni altra norma e principio valevole per gli enti di ridotte dimensioni demografiche e privi di figure dirigenziali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Sostiene che ai sensi dell ‘art. 16 del CCNL 1998 -2001 del RAGIONE_SOCIALE la concertazione riguarda solo i criteri generali per la valutazione RAGIONE_SOCIALE posizioni organizzative e la graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni, e non i singoli provvedimenti istitutivi RAGIONE_SOCIALE medesime, né la loro quantificazione.
Aggiunge che negli enti privi di figure dirigenziali la retribuzione di posizione e di risultato è imputata al bilancio dell’ente ed è di esclusiva competenza dell’amministrazione , rilevando altresì che l’art. 34 del d.lgs. n. 150/2009 ha attribuito in via esclusiva ai dirigenti, e per gli enti privi di dirigenza al Sindaco, i poteri inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
Con il quarto motivo, il COGNOME denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 1998-2001, nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizioni relative all’irrilevanza della riduzione dei carichi di lavoro, della situazione economica e finanziaria dell’ente e dell’esiguità della struttura organizzativa del medesimo, evidenziando che la determinazione dell’indennità di posizione è riservata esclusivamente all’Amministrazione, che l’ha effettuata dandone ampia e adeguata motivazione.
5. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte, nell’interpretare gli artt. 342 e 434 del codice di rito, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012, sulla premessa che il giudizio di appello non è un novum iudicium bensì una revisio prioris instantiae , ha affermato che in detto giudizio «la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico RAGIONE_SOCIALE prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il
fondamento logico giuridico RAGIONE_SOCIALE prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)» ( Cass. S.U. n. 16/2000).
Si è, quindi, consolidato il principio secondo cui, sia pure senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (Cass. n. 12984/2006, n. 9244/2007, n. 25588/2010, n. 22502/2014, n. 18932/2016, n. 4695/2017; Cass. S.U. n. 28057/2008 e n. 23 299/2011), è necessaria la specifica indicazione, da parte dell’appellante, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado, che assolve alla funzione di «incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell’impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure» (così in motivazione Cass. S.U. n. 27199/2017, secondo cui la novella del 2012 «ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata»).
Ciò premesso, giova rammentare che ai fini della specificità dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (Cass. S.U. n. 28057/2008; Cass, n. 25218/2011; Cass. n. 21397/2019).
In sintesi, alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti, si deve ritenere che «l’individuazione del carattere di specificità del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure » (Cass. n. 4695/2017).
Nel caso di specie, sulla scorta dell’orientamento espresso da questa Corte, l’appello proposto dal Comune di Dogliola avverso la sentenza del Tribunale di Vasto è stato correttamente ritenuto ammissibile dalla Corte territoriale, in quanto gli argomenti esposti presentano la richiesta specifica attinenza al decisum e appaiono idonei a confutare le ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda proposta dal COGNOME.
In particolare, il motivo di appello relativo alla retribuzione di posizione, riportato a pag. 14 del ricorso, censura espressamente le statuizioni della sentenza di primo grado secondo cui ‘la legge attribuisce agli organi comunali, nell’ambito dei limiti previsti, la facoltà/dovere di stabilire la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna RAGIONE_SOCIALE posizioni organizzative previamente individuate, quale espressione della discrezionalità amministrativa’, così argomentando: ‘Al contrario, il Sindaco, nell’attribuzione della indennità di posizione, non ha una discrezionalità amministrativa assoluta, ma deve seguire un procedimento di valutazione e di pesatura nell’ambito della regolamentazione dell’Ente. Tale procedimento non è stato seguito nella fattispecie in esame’.
Il motivo di appello, oltre a riprodurre nella restante parte le argomentazioni esposte nel giudizio di primo grado in ordine al carattere unilaterale della decisione e sull’illegittimità della decurtazione, contiene dunque una critica adeguata e specifica della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice; la sentenza di appello ha infatti individuato con chiarezza la censura proposta alla sentenza di primo grado riguardo alla retribuzione di posizione (illegittimità della decurtazione per omessa preventiva valutazione e pesatura della posizione organizzativa, immotivata disparità di trattamento rispetto ad altri responsabili dell’Ente e divieto di taglio lineare della retribuzione di posizione).
6. Anche il secondo motivo è infondato.
Non sussiste l’omessa motivazione, avendo la Corte territoriale fondato la decisione relativa alla mancanza di una previa concertazione sulla decurtazione
dell’indennità di posizione (non menzionata nel decreto sindacale n. 1097 del 12.5.2012) sull’art. 16 del CCNL 1998-2001.
Quanto alle ulteriori censure va detto che in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex plurimis: Cass. n. 513/2019; Cass. n. 6394/2019; Cass. n. 20652/2009).
Deve inoltre rammentarsi che rispetto alle disposizioni del contratto collettivo nazionale del pubblico impiego vale il principio iura novit curia (Cass. n. 6394/2019; Cass. n. 19507/2014).
Il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.
L’art. 4 del CCNL 1998-2001 (biennio economico 1998-1999) del 1.4.1999 relativo al RAGIONE_SOCIALE così prevede:
‘1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall’art. 17.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
criteri per la ripartizione e destinazione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;…’
Il successivo art. 17, comma 1, prevede che le risorse di cui all’art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e RAGIONE_SOCIALE amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati, mentre il comma 2 stabilisce: ‘ In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per :… c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all’art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari RAGIONE_SOCIALE disposizioni richiamate nell’art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri ‘.
Ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del RAGIONE_SOCIALE, ‘ 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare RAGIONE_SOCIALE posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna RAGIONE_SOCIALE posizioni organizzative previamente individuate.
L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo RAGIONE_SOCIALE competenze accessorie e RAGIONE_SOCIALE indennità assorbite ai sensi del comma 1. ‘ .
Il successivo art. 11 prevede inoltre: ‘ 1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.
Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al per iodo di effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE predette funzioni, la disciplina dell’area RAGIONE_SOCIALE posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1. ‘.
In forza di tali disposizioni , per i Comuni di minori dimensioni demografiche non si procede dunque alla f ormazione del Fondo di cui all’art. 10 , e gli oneri
della retribuzione di posizione sono determinati nell’ambito RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie previste dai medesimi Comuni a carico dei rispettivi bilanci; ne consegue che nel caso in cui il Comune versi in una situazione deficitaria è giustificata la riduzione della retribuzione di posizione, purché tale riduzione avvenga nel rispetto dei limiti minimi.
L’ art. 16 del CCNL 31 marzo 1999 , applicato dalla Corte territoriale, stabilisce a sua volta : ‘ 1. In attesa di rivedere il sistema RAGIONE_SOCIALE relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate dalle seguenti:
completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2;
modalità di ripartizione RAGIONE_SOCIALE eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art. 14.
Nell’ambito della revisione del sistema RAGIONE_SOCIALE relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina RAGIONE_SOCIALE seguenti materie:
svolgimento RAGIONE_SOCIALE selezioni per i passaggi tra qualifiche;
valutazione RAGIONE_SOCIALE posizioni organizzative e relativa graduazione RAGIONE_SOCIALE funzioni …’.
Tale disposizione va necessariamente letta in relazione all’art. 10 del medesimo CCNL, e soprattutto all’art.11, secondo cui gli oneri della retribuzione di posizione sono determinati nell’ambito RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie previste dai Comuni di minori dimensioni demografiche a carico dei rispettivi bilanci.
L’art. 16 del CCNL 31 marzo 1999 non si applica dunque ai Comuni di piccole dimensioni, per i quali non si procede alla f ormazione del Fondo di cui all’art. 10 .
La sentenza impugnata che non ha tenuto conto del complesso RAGIONE_SOCIALE disposizioni contrattuali menzionate ed ha erroneamente svalutato i vincoli di bilancio va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo e rigetta i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2023.