Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12498 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18752-2024 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 655/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2024 R.G.N. 794/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 18752/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 07/04/2025
CC
Rilevato che:
l ‘odierna ricorrente, dirigente scolastic o collocato fuori ruolo a disposizione del MEF, adiva il Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta sulla busta paga operata dal MIUR dell’importo corrispondente alla retribuzione di posizione dovuta nel periodo 29/12/2014-31.8.2020, con conseguente condanna dell’ente datoriale alla restituzione di quanto trattenuto;
il MIUR rimaneva contumace;
il Tribunale accoglieva il ricorso, rilevando l’illegittimità della trattenuta operata dal MIUR sul presupposto che, secondo gli artt. 52 CCNL e 657-658 del d.lgs. n. 297/1994, il cd. trattamento metropolitano per il personale in servizio all’estero (composto della somma dello stipendio e degli assegni previsti per il territorio nazionale) rimaneva a carico del MIUR in uno all’assegno di sede, non avente carattere retributivo, erogato al fine di sopperire agli oneri derivanti dal servizio reso;
proponeva impugnazione il MIUR, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie gli artt. 657-658 del d.lgs. n. 297/1994, in luogo dell’art. 48 CCNL, secondo cui la retribuzione di posizione doveva essere corrisposta in misura pari alla parte fissa prevista dall’art.56 e quindi in assenza della ‘ quota variabile ‘ ;
si costituiva COGNOME NOME chiedendo il rigetto dell’impugnazione ;
la C orte d’appello , aderendo alle difese del MIUR, riformava la sentenza di primo grado e rigettava l’originaria domanda alla stregua dell’assunto che l’art. 48 comma 4 CCNL 2006-2009 del personale Area V dirigenza scolastica non poteva che interpretarsi nel senso che al dirigente scolastico destinato
all’estero compete la sola parte fissa della retribuzione di posizione e non anche quella variabile;
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di sei motivi, cui si oppone il MIUR con controricorso;
nelle memorie illustrative del 26/3/2025 la ricorrente, preso atto dell’indirizzo espresso da questa Corte dopo l’introduzione dell’odierno giudizio in cassazione (cfr. Cass., Ordinanza n. 32515 del 14/12/2024), comunicava di rinunciare ai motivi di ricorso dal n. 3 al n. 6, e insisteva solo per l’accoglimento dei restanti motivi n. 1 e n. 2 del ricorso che di seguito si riportano.
Considerato che:
con il primo motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. si deduce violazione degli articoli 324 -346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonché violazione dei canoni interpretativi della domanda giudiziale;
la C orte d’appello aveva accolto il gravame del MIUR per la riforma integrale della sentenza di primo grado senza valutare, però, che era stato impugnato dal Ministero solo ed esclusivamente il capo di sentenza che aveva riconosciuto la ‘ parte variabile ‘ della retribuzione di posizione, la quale era stata trattenuta illegittimamente nella sua interezza dal MIUR, tant’è che era stato espressamente detto, in prime cure, che tout court la retribuzione di posizione «scompare nella busta paga di gennaio 2015»;
con il secondo motivo formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. si denuncia l’o messo esame del fatto rappresentato dalla decurtazione anche della ‘ parte fissa ‘ della retribuzione di posizione della Dirigente; la Corte d’appello aveva omesso di considerare il fatto decisivo che alla ricorrente era stata
decurtata anche la retribuzione di posizione, parte fissa, e che il primo giudice aveva riconosciuto spettante anche tale emolumento, sicché il giudice d’appello, contraddicendosi, affermava da un lato la non debenza della parte variabile e, dall’altro, riformando la sentenza di primo grado, rigettava in toto la domanda (ivi compreso il petitum sulla parte fissa);
nel prendere atto della rinuncia agli ulteriori quattro motivi di ricorso (dal n. 3 al n. 6), che non occorre qui trascrivere e che sono da ritenersi dunque inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, occorre esaminare in questa sede e congiuntamente, per ragioni di stretta connessione logicogiuridica i restanti due, come sopra riportati;
4. essi sono fondati;
com’è agevole constatare dalla lettura degli atti processuali, cui il Collegio ha accesso qualora venga denunciato un error in procedendo , essendo in tal caso la Corte di cassazione giudice del ‘fatto processuale’ (Cass., S.U. 22 maggio 2012, n. 8077 e, poi, Cass. S.U., 25 luglio 2019, n. 20181), la ricorrente aveva lamentato, in primo grado, la mancata erogazione della retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile (‘…nel periodo di lavoro svolto all’estero, nello stipendio tabellare non viene più conteggiata la retribuzione di posizione di rigenti’) e il Tribunale adito, nell’accogliere il ricorso con motivazione che non serve ora ripercorrere, aveva condannato il MIUR a restituire quanto indebitamente trattenuto, a tale titolo, dall’a.s. 2014/2015 (e precisamente dal 29/12/2014) sino al 31/8/2020 (sul punto v. pp. 2-3 della sentenza del Tribunale di Roma);
emerge altresì che il MIUR, rimasto contumace in prime cure, aveva denunciato in appello che «l’art. 48 CCNL ( è una) norma speciale, che detta una disciplina specifica per ‘i dirigenti che vengono inviati presso le istituzioni scolastiche o consolari
all’estero’, e che riconosce, al comma 4, il diritto a fruire alla retribuzione di posizione, stabilendo però che essa sia corrisposta ‘in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 56 del presente CCNL’, prevedendo, quindi, la stessa disposizione del CCNL che ai dirigenti che prestano servizio all’estero non venga corrisposta la ‘ quota variabile ‘ della retribuzione di posizione» (così testualmente a p. 2 della sentenza d’appello);
orbene, la Corte d’appello, nell’accogliere tale censura, errava tuttavia nel procedere, in riforma dell’impugnata sentenza, alla reiezione della domanda nella sua interezza, ivi compreso il capo accolto in primo grado e concernente la parte fissa della retribuzione di posizione, non avvedendosi che esso non era stato fatto oggetto di specifica impugnazione;
sicché, in accoglimento dei (primi) due motivi di ricorso, su cui insiste la COGNOME, la sentenza impugnata deve essere, in parte qua , cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi la causa direttamente nel merito, dandosi atto dell’intervenuto giudicato interno sulla debenza della retribuzione di posizione, parte fissa, ferma nel resto la sentenza impugnata;
le spese dell’intero giudizio possono essere compensate fra le parti tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda e dell’oggettiva incertezza del quadro normativo (beninteso, fino alle pronunce di questa Corte di legittimità intervenute solo nel corso del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i rimanenti per sopravvenuta carenza di interesse; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara che sulla debenza della
retribuzione di posizione, parte fissa, v’è il giudicato interno, ferma nel resto la sentenza impugnata; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della