SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 723 2026 – N. R.G. 00008505 2018 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
R.G. n. 8505/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, AVV_NOTAIO, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
( ) e ( , entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta in virtù di procura apposta in calce all’atto di citazione; CRAGIONE_SOCIALEF.
attori contro
( ), elettivamente domiciliato in Sassari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; C.F.
convenuto e contro
( ) e ( ), entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; RAGIONE_SOCIALE
convenuti
CONCLUSIONI
Nell’interesse di parte attrice e :
‘ Voglia l’adito Tribunale, previo rigetto delle domande formulate dal convenuto ai punti da 1 a 4’:
Pronunciare sentenza N.D. sulle domande formulate ai punti 1 e 2 dal convenuto in quanto dirette all’individuazione dei beni che compongono la massa oggetto di divisione.
Accogliere le domande formulate dagli attori nell’atto di citazione e qui di seguito riportate:
A- Dichiarare aperta la successione legittima di deceduta il 19.02.1994.
BDichiarare che l’asse ereditario residuo è composto dal 50% del fabbricato -destinato a civile abitazione- sito in Maracalagonis, attualmente distinto al N.C.E.U al Fg. 4 mappale 873 sub 9 (derivato dalla fusione dei precedenti subb. 5 e 8 a loro volta derivati dai subb. 1 e 2), piano scantinato e piano terra, con ingresso dalla INDIRIZZO e sub 3, piano primo, con ingresso dalla INDIRIZZO:
CAccertare e quantificare le spese sostenute dagli attori per l’acquisto dei materiali e manufatti nonché il costo della manodopera e/o l’aumento di valore recato all’immobile dall’esecuzione dei miglioramenti apportati all’appartamento del primo piano e /o agli altri interventi eseguiti sui beni
comuni e, per l’effetto, dichiarare tenuti gli altri coeredi al rimborso delle stesse in favore del primo, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
D- Procedere alla stima del compendio ereditario (residuo) e alla formazione delle quote da attribuire – in proprietà esclusiva – a ciascun comunista in ragione della quota di proprietà spettante a ciascuno di essi e, precisamente 4/6 dell’intero fabbricato al signor , 1/6 sempre dell’intero a ciascuno dei due figli e ;
EAssegnare l’appartamento -destinato a civile abitazione- sito in Maracalagonis, distinto al N.C.E.U al Fg. 4 mappale 873 sub 9, composto da piano scantinato e piano terra, con ingresso dalla INDIRIZZO, all’attrice in comunione con i figli e , salvo
eventuale conguaglio a carico e/o a favore dei predetti assegnatari;
FAssegnare l’appartamento -destinato a civile abitazione- sito in Maracalagonis, distinto al N.C.E.U al Fg. 4 mappale 873 sub 3, primo piano, con ingresso da INDIRIZZO, previo frazionamento e accatastamento dell’immobile ai signori e in conformità al valore della quota di proprietà spettante a ciascuno di essi, salvo eventuale conguaglio a carico e/o a favore dei predetti.
G- In via subordinata, in ogni caso, compiere quanto necessario per lo scioglimento della comunione sullo stabile di cui trattasi.
H- Con vittoria di spese e competenze del procedimento in caso di opposizione da parte del convenuto .
Nell’interesse del convenuto
‘ Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l’istruttoria occorrente,
dichiarare l’inefficacia nei confronti del Sig. , della cessione di parte della quota ereditaria da parte del Sig. in favore dei Sigg.ri e , e il diritto del Sig. ad esercitare il riscatto di cui all’art. 732 c.c.;
dichiarare l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto da parte del Sig. con conseguente rivalutazione delle quote sui beni in sede di divisione;
rigettare la domanda attorea relativa alle modalità concernenti l’assegnazione dei beni;
rigettare la richiesta del rimborso delle migliorie e della manodopera poiché gli attori non hanno prodotto alcuna fattura o prova di aver eseguito da soli e a loro spese gli interventi migliorativi;
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
nominare a tal fine un consulente tecnico d’ufficio, il quale, tenuto conto della massa ereditaria da dividere secondo quanto esposto nella perizia che si allega al presente atto, predisponga un progetto di divisione.
7) Con vittoria di spese e compensi di lite ‘.
Nell’interesse di parte convenuta e :
‘ Sulle domande formulate dal convenuto decidere con sentenza N.D., di:
Rigettare la domanda del convenuto diretta al riconoscimento in capo al medesimo del diritto di prelazione ex art. 732 cod. civile con riferimento all’atto di cessione a titolo oneroso del 4.07.2012, a rogito del Notaio (Rep. 40158, Racc. 21893), intercorso tra il signor e i nipoti e , siccome destituita di ogni
fondamento in fatto ed in diritto e per l’effetto rigettare l’azione di retratto successorio dal medesimo proposta per mancanza dei presupposti di legge nonché l’ulteriore domanda di accrescimento della sua quota ereditaria a seguito dell’esercitato diritt o di riscatto.
II. Con vittoria di spese ed onorari.
Rimettere la causa in istruttoria per la decisione sulla domanda di divisione formulate dagli attori e e per quel che concerne la posizione degli esponenti:
Procedere allo scioglimento della comunione gravante sullo stabile di INDIRIZZO, INDIRIZZO, individuando la quota di 4/6 di titolarità del signor nella porzione del predetto fabbricato composto da piano scantinato, piano terra e pertinenze, distinto in catasto al N.C.E.U. al Fg. 873 sub 9, con ingresso dalla INDIRIZZO. Assegnare in forza dell’atto di cessione del 4.07.2012 quest’ultimo immobile, ai vitalizianti
e (già proprietari di 4/6) in comunione con la Signora
, salvo eventuale conguaglio a carico e a favore dei predetti assegnatari.
Con spese vive a carico della massa ereditaria e competenze legali a carico degli opponenti alla divisione .’
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno esposto:
In data 19 febbraio 1994 è deceduta chiamando a succederle, in virtù di successione legittima, il coniuge e i figli e .
In data 2 dicembre 1976 aveva acquistato, in regime di comunione legale, la proprietà dei terreni siti in Maracalagonis, distinti in catasto terreni al Foglio 4, mappale 873 (derivato dal mappale 873, sub. b), al Foglio 4, mappale 871, sub. f) e al Foglio 4, mappale 870, sub. f).
Sui terreni di cui sopra i coniugi in costanza di matrimonio, hanno edificato a partire dal 1987 dapprima lo scantinato, poi il piano terra e infine, tra il 1988 e il 1991, il rustico del primo piano (i pilastri, i muri perimetrali, il solaio, il sottotetto, il locale di sgombero e la piccola terrazza con inferriata).
Al momento del decesso di , già proprietario della quota di 1/2 dell’intero edificio, ha acquisito in virtù di successione ereditaria l’ulteriore quota di 1/3, divenendo così titolare della complessiva quota di 4/6; mentre i figli e sono divenuti titolari della quota di 1/6 ciascuno.
Alla fine del 1995, , con l’aiuto del genero ha ripreso i lavori del primo piano, in particolare, ha provveduto a proprie spese a realizzare i tramezzi interni, gli impianti elettrici, idraulici e fognari, gli intonaci, il caminetto; a recintare il lotto e a installare le inferriate e i cancelli carrabili e pedonali.
Nel corso del 1996 l’appartamento al piano primo è stato ultimato anche con l’aiuto economico dei figli e , i quali hanno acquistato il materiale per la pavimentazione e le porte interne; alla loro posa in opera ha invece pro vveduto , sempre con l’aiuto
di
.
Con atto stipulato in data 4 luglio 2012, ha ceduto la quota di 4/6 dello scantinato e del piano terra, attualmente distinto in catasto al foglio 4 mappale 873 subalterno 9, ai nipoti e
Nel 2013 , con il genero , ha ripristinato gli intonaci, le grondaie, gli scarichi delle acque piovane, ha tinteggiato i cancelli e le inferriate e ha rifinito con lastre di marmo e battiscopa le scale di accesso al primo piano e alla mansarda/sottotetto.
Detti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno comportato un miglioramento del bene comune a vantaggio di tutti i comproprietari, con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali e il costo della manodopera e/o l’aumento di valore conseguito per effetto dei lavori.
1.1. Tanto premesso, e hanno chiesto la divisione dell’immobile distinto al catasto fabbricati al Foglio 4, mappale 873, sub. 9 (scantinato e piano terra) e Foglio 4, mappale 873, sub. 3 (piano primo), con assegnazione del seminterrato e piano terra a in comunione con e e del primo piano a e , secondo le quote di rispettiva spettanza. Hanno altresì chiesto il rimborso delle spese per gli interventi eseguiti sui beni
comuni.
Con comparsa depositata in data 14 gennaio 2019 si è costituito in giudizio , il quale ha confermato che il compendio ereditario relitto da è composto da i) un appartamento al piano seminterrato e terra sito in Maracalagonis, con accesso dalla INDIRIZZO, distinto in catasto al foglio 873 sub 9, dell’affermato valore di 183.793,23 euro; ii) un appartamento al primo piano sito Maracalagonis, con accesso dalla INDIRIZZO, distinto in catasto al foglio 873 sub 3, dell’afferma to valore di 126.063,85 euro. Ha altresì confermato che le quote sono pari a 4/6 in capo a
e 1/6 ciascuno in capo a e . Con riguardo alla cessione della quota di 4/6 dell’appartamento al piano seminterrato e terra da parte di in favore di e ha lamentato la violazione del diritto di prelazione previsto dall’art. 732 c.c. e dichiarato di aver esercitato il riscatto, impegnandosi a pagare il prezzo di cessione agli acquirenti e
Pur aderendo alla domanda di divisione, si è opposto all’assegnazione richiesta dagli attori, in quanto ritenuta iniqua in ragione della sua esclusione dall’immobile di maggior valore e altresì considerato che, esercitato il diritto di riscatto, egli sarebbe divenuto titolare anche della quota di 4/6 dell’immobile oggetto dell’atto di cessione.
Ha infine chiesto il rigetto della domanda di rimborso delle spese per assenza di prova e per avere egli stesso contribuito con proprie risorse alle migliorie.
2.1. Su tali premesse ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa depositata in data 4 febbraio 2019 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno aderito alla domanda di divisione e alle istanze di assegnazione formulate dagli attori.
Hanno invece sostenuto l’insussistenza del diritto di retratto successorio per le seguenti ragioni:
Le obbligazioni assunte con il contratto di vitalizio hanno ad oggetto, non solo un dare, ma anche un facere e, pertanto, essendo fondate sull’ intuitu
personae sono infungibili e non ammettono la sostituzione del vitaliziante. Peraltro, il convenuto ha offerto una prestazione diversa, dazione di somma di denaro, rispetto a quella dedotta in contratto, concernente l’assistenza materiale e morale.
Con il contratto di vitalizio in questione non è stata ceduta la quota ereditaria, ma la quota di un singolo bene ereditario (immobile distinto in catasto al foglio 4, mappale 873 mappale 9).
L’art. 732 c.c. è applicabile unicamente alla comunione ereditaria e non a quella ordinaria. Nel caso in esame era titolare, in proprio, della quota di 3/6, rispetto alla quale non è previsto alcun diritto di prelazione, stante anche il carattere eccezionale della norma in commento.
In ogni caso, il retratto successorio non è applicabile alla fattispecie concreta in quanto: i) la controprestazione a carico dei vitalizianti è stata determinata complessivamente e non è possibile frazionare il corrispettivo pattuito; ii) la prestazione offerta da è differente da quella assistenziale a cui sono tenuti e mentre il contratto è insuscettibile di modificazioni se non dal lato soggettivo; iii) la dichiarazione di retratto formulata da non rispetta il criterio di parità delle condizioni tra terzo acquirente e retraente, né nel contratto sono state contemplate forme alternative di adempimento.
3.1. e hanno dunque concluso per il rigetto delle domande formulate dal convenuto e per lo scioglimento della comunione del fabbricato sito in INDIRIZZO, con assegnazione in loro favore, in comunione con , dell’appartamento sito al piano scantinato e terra, con relative pertinenze.
Nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. gli attori hanno escluso l’applicabilità in concreto dell’art. 732 c.c. per le stesse ragioni illustrate dai convenuti e
Hanno negato che abbia contribuito all’edificazione del fabbricato e ribadito che lo stesso avrebbe unicamente partecipato all’acquisto del materiale per la pavimentazione e le porte interne del primo piano, mentre tutti gli altri lavori sarebbero stati eseguiti a spese di
, con l’aiuto di .
4.1. Nelle seconde memorie di cui all’art. 183 c.p.c. , riconoscendo che era titolare iure proprio della quota di 3/6, ha insistito per il retratto successorio con riguardo alla quota di 1/6 acquisita in forza di successione ereditaria, sostenendo che il fatto che sia stata ceduta la complessiva quota di 4/6 non può escludere l’applicazione dell’art. 7 32 c.c. Ha poi contestato la tesi secondo cui la cessione non avrebbe avuto ad oggetto l’intera quota ereditaria, sostenendo invece che la cessione aveva riguardato la quota dell’intero fabbricato del complessivo valore di 309.857,08 euro.
Ha aggiunto di aver provveduto a proprie spese al pagamento delle bollette Enel dal mese di gennaio 2012 a quello di maggio 2017, per un importo totale di 1.134,48 euro, oltre ad avere sostenuto altre spese per l’immobile ereditario pari a 1.469,76 euro e ne ha chiesto agli attori il rimborso in proporzione alle rispettive quote.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e all’udienza del 5 dicembre 2025 è stata trattenuta in decisione sulle questioni preliminari alla divisione.
Prima di procedere alla divisione richiesta dalle parti è necessario definire le domande alla stessa prodromiche, in quanto volte alla individuazione delle quote di rispettiva spettanza e all’accertamento in ordine all’esistenza di crediti da imputare a lla massa.
A tal fine occorre, dunque, definire in via preliminare:
la questione concernente la sussistenza, in concreto, di un diritto di prelazione in capo a sulla quota ceduta da a
e mediante atto stipulato in data 4 luglio 2012 e della conseguente ammissibil ità dell’esercizio del diritto di retratto successorio;
le domanda di rimborso spese sostenute nell’interesse di tutti i condividenti in relazione ai beni in comunione proposte da e da .
In merito alla domanda di cui alla superiore lettera a) occorre osservare quanto segue.
Con l’atto stipulato in data 4 luglio 2012 ha ceduto a e la quota di 4/6 dell’immobile così descritto in contratto: ‘ appartamento per civile abitazione articolato su due piani, composto da tre vani adibiti a cantina, ripostiglio, bagno e rampa carrabile coperta di accesso al piano seminterrato, e da soggiorno, cucina, pranzocottura, quattro camere, bagno, disimpegno, loggiato, due pianerottoli d’ingresso e cortile con annessi tre ripostigli al piano terra, il tutto confinante con la INDIRIZZO, mappale 1022 e mappale 2544, e distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 4, mappa 873 sub 9 (derivante dalla fusione dei subb. 5 e 8), cat. A/2, cl. 6, vani 9.5, rendita euro 686,89 ‘.
Come corrispettivo della cessione, e si sono obbligati ‘ a corrispondere alla parte cedente, che accetta, tutto quanto alla medesima possa occorrere per necessità di vita, secondo le condizioni sociali ed economiche dei contraenti e precisamente:
assistenza morale e materiale, in salute e malattia, pulizia personale, vitto alloggio, cure mediche ed, in genere, tutto quanto possa occorrerle per una decorosa esistenza, il tutto con sollecitudine filiale ‘.
Il contratto è riconducibile al cosiddetto ‘contratto atipico di vitalizio’, il quale si distingue dalla rendita vitalizia, espressamente disciplinata dagli articoli 1872 e seguenti del codice civile, per il carattere marcatamente più accentuato della spiritualità delle prestazioni assistenziali, eseguibili soltanto da un soggetto specificamente individuato per le sue peculiari qualità personali, tanto da connotarlo come contratto intuitu personae , e per il carattere più spiccato dell’alea assunta dal vitaliziante.
Gli elementi tipici di questo contratto, sopra descritti, escludono già di per sé l’operatività dell’art. 732 c.c.
Questa disposizione, infatti, nel riconoscere ai coeredi il diritto di prelazione in caso cessione della quota ereditaria da parte di un altro coerede è applicabile soltanto ai negozi traslativi a titolo oneroso, che contemplino come corrispettivo una prestazione fungibile: tanto si desume anche dal tenore testuale della norma, che fa riferimento alla ‘ proposta di alienazione ‘ e al ‘ prezzo ‘.
Tra questi non rientra il contratto di vitalizio, il cui oggetto, costituito dalla prestazione di assistenza materiale e morale, ha carattere infungibile e non è equiparabile alla mera dazione di una somma di denaro, che ha offerto nel preteso esercizio del diritto di riscatto.
Per queste ragioni, già a monte, è da escludere che sussista un diritto di prelazione in capo al coerede in caso di cessione della quota di eredità mediante contratto di vitalizio.
7.1. Sussistono tuttavia anche altre ragioni che escludono la sussistenza di tale diritto in capo a in relazione alla quota ceduta mediante il contratto in commento.
Esso ha ad oggetto la quota di 4/6 dell’appartamento sito al piano seminterrato e terra, distinto in catasto al foglio 4, mappale 873, subalterno 9.
Della quota di 3/6 era titolare in virtù di comunione ordinaria con la coniuge, che con atto stipulato in data 2 dicembre 1976 aveva acquistato i terreni distinti in catasto al foglio 4, mappale 873 e mappali 871 sub F e 870 sub F sui quali venne edificato il fabbricato, suddiviso in più piani, attualmente distinti in catasto al foglio 4 mappale 873 subalterno 9 (piano seminterrato e terra) e subalterno 3 (piano primo).
A tale riguardo, appare opportuno precisare che e contrassero matrimonio in data 16 DATA_NASCITA, in data anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha introdotto come regime legale quello della comunione dei beni.
L’art. 228 della predetta legge prevede però che ‘ Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio ‘.
I terreni sui quali venne edificato l’immobile per cui è causa, dunque, sono stati acquistati (in data 2 dicembre 1976) in pendenza del regime transitorio e rientrano, secondo quanto stabilito dalla richiamata norma, nella comunione legale, non risultando che i coniugi abbiano optato per un regime diverso (in tal senso Cass. civ., sez. II, ord. 22 agosto 2018, n. 20969).
Rispetto alla quota di 3/6 il coerede non può vantare alcun diritto di prelazione e riscatto, non trattandosi di quota pervenuta in forza di successione ereditaria.
Ciò in quanto l’art. 732 c.c. opera solo tra coeredi comproprietari in virtù di successione ereditaria e, stante la deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti. Il principio è assolutamente pacifico in giurisprudenza, la quale è costante nell’affermare che ‘ in materia di comunione ordinaria, vige il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1103 c.c., ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Ha, conseguentemente, ritenuto non appli cabile l’art. 732 c.c., in virtù del rinvio di cui all’art. 1116 c.c., che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall’estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria ‘ (Cass. civ., sez. II, ord. 21 maggio 2018, n. 12504).
Il diritto di prelazione e riscatto non sussiste nemmeno rispetto alla cessione della quota di 1/3 per le ragioni che seguono.
L’eredità relitta da comprende:
l’appartamento sito al piano seminterrato e terra, attualmente distinto in catasto al foglio 4 mappale 873 sub 9;
b) l’appartamento sito al piano primo, attualmente distinto in catasto al foglio 4 mappale 873 sub 3.
La cessione ha riguardato unicamente l’immobile di cui al punto a), mentre è rimasto titolare di tutti i diritti (derivanti dalla comunione ordinaria e da quella ereditaria) sull’appartamento situato al primo piano, di cui ha chiesto la divisione con attribuzione in suo favore di una porzione corrispondente alla quota di sua pertinenza.
Si è in presenza, dunque, della cessione della quota di un singolo bene ereditario e non della quota di eredità, fattispecie ben distinte e comportanti effetti giuridici differenti.
La cessione della quota di singoli beni ereditari (cosiddetta ‘ quotina ‘) non ha un immediato effetto reale e non comporta lo scioglimento, nemmeno parziale, della comunione, poiché l’acquisto del terzo è subordinato all’assegnazione in sede di divisione all’erede che lo ha ceduto.
Viceversa, la cessione della quota ereditaria in sé considerata, comprensiva di tutti i diritti e rapporti attivi e passivi, ha immediato effetto reale. Questa situazione si verifica anche nell’ipotesi di cessione della quota di un bene che rappresenta l’u nico bene ereditario, poiché in questo caso il bene esaurisce l’intera massa e l’effetto traslativo non resta subordinato all’assegnazione in sede di divisione della quota all’erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre e l’acquirente subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune (Cass. civ., sez. II, ord. 8 luglio 2024, n. 18548).
Poiché nel primo caso, vendita di una quota di un singolo bene ereditario, la cessione ha effetto meramente obbligatorio e non ha alcuna incidenza sulla comunione ereditaria, il retratto successorio non è esercitabile.
In questi termini si è espressa in modo costante la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che ‘ i diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c., in favore del coerede postulano che l’alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa), intesa come porzione ideale dell’universum ius defuncti , e vanno pertanto esclusi quando risulti che i contraenti non abbiano inteso sostituire il terzo all’erede nella comunione ereditaria e che l’oggetto del contratto sia stato considerato come cosa a sé stante, e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale: in tal caso, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l’efficacia della alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione della assegnazione, a seguito della divisione, del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo e quindi non può sorgere il pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in questione vuole evitare ‘ (Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2016, n. 8692; principio ribadito anche da Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2023, n. 25462 ‘ solo nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l’intera massa, l’effetto traslativo dell’alienazione non resta subordinato all’assegnazione in sede di divisione della quota all’erede alienante, dal momento che costu i è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il comproprietario subentra pro quota, nella comproprietà del bene comune, e che solo in tal caso si presume che l’alienazione concerna la quota che lo riguarda, intes a come porzione ideale dell’universum ius defuncti, sicché il coerede può esercitare il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. ‘).
Poiché la cessione disposta in favore di e ha avuto ad oggetto soltanto la quota di un singolo bene ereditario, compreso in una massa composta anche da un altro immobile, l’atto ha mera efficacia obbligatoria e non sussiste alcun diritto di prelazione in capo al coerede .
È possibile a questo punto esaminare le domande di rimborso spese di cui alla superiore lett. b).
Sul punto occorre premettere che il coerede che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto non può pretendere l’applicazione dell’art. 1150 c.c. che riconosce al terzo possessore di buona fede un’indennità pari all’aumento di valor e della cosa per effetto dei miglioramenti -ma, quale mandatario o utile gestore degli altri condividenti, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune secondo il principio nominalistico, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass. civ., sez. II, ord. 17 luglio 2020, 15300; Cass. civ., sez. VI, 17 gennaio 2023, n. 1207).
Alla luce di quanto chiarito, la domanda di rimborso proposta da può trovare accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Egli ha offerto prova documentale delle spese asseritamente sostenute mediante la produzione di una fattura del 24 dicembre 1994, n. 205 dell’importo di 9.106.329 lire intestata a NOME.M. di , relativa all’acquisto di materiale e arredi per i l bagno, corredata da bolla di accompagnamento, recante come destinatario sempre GPM di e quietanze di pagamento dilazionato pari 2.000.000 lire, 2.600.000
lire; 1.600,000 lire; 800,00 lire eseguiti da .
Nessun rimborso per dette spese può essere riconosciuto agli attori, poiché sostenute da un soggetto terzo, -unico titolare del credito e legittimato a chiederne la restituzione -senza che sia stata fornita alcuna prova circa la restituzione di tale importo in favore di G.P.M. di , mai invero nemmeno affermata.
È stata poi prodotta una ricevuta fiscale emessa da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME dell’importo di 2.300.000 lire, recante ‘ Per acconto versatoci sul vostro ordinativo del 11.11.95 ‘ intestata a .
Lo stesso NOME COGNOME, sentito all’udienza del 2 dicembre 2021, dopo aver riconosciuto e confermato il documento, ha ricordato di avere eseguito una fornitura a Maracalagonis in una ‘ casa con delle aquile in marmo sul cancello di ingresso o sulle scale ‘.
Che si tratti effettivamente dell’abitazione per cui è causa può affermarsi sulla base delle immagini fotografiche, allegate alla relazione tecnica prodotta da , che ritraggono il manufatto al quale si è riferito il teste.
La spesa in questione deve pertanto essere riconosciuta, così come quella di importo pari a 2.332.000 lire, risultante dalla fattura quietanzata emessa dalla ditta intestata a per acquisto scale e battiscopa in granito, non oggetto di alcuna specifica contestazione.
Il credito di nei confronti della massa è pertanto pari a complessivi 4.632.000 lire, corrispondenti a 2.392,23 euro, da ripartire tra i coeredi pro quota .
La richiesta di rimborso di spese sostenute per il bene comune avanzata da è invece inammissibile, in quanto tardivamente introdotta
nelle memorie di cui all’art. 183 n. 2 c.p.c. (e nemmeno inserita nelle conclusioni).
Ad abundantiam , può osservarsi che di tali spese non è comunque stata fornita adeguata prova, poiché si è limitato a produrre un mero conteggio personalmente stilato privo di riscontro esterno (documento NUMERO_DOCUMENTO), i documenti numeri 6, 7 e 8, che costituiscono estratti di conto corrente bancario dai quali si evince il periodico pagamento di un’utenza elettrica non meglio specificata, e dunque non riferibile con assoluta certezza ai cespiti ereditari per cui è causa; e infine il documento n. 9, che indica invece una serie di pagamenti tramite modelli F24 di tributi all’amministrazione di Maracalagonis, ancora una volta senza indicazione univoca dei cespiti di riferimento.
10. Trattandosi di sentenza non definitiva, la decisione sulle spese di lite è rimandata in sede di definizione dell’intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda proposta da volta al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in relazione all’atto di cessione stipulato in data 4 luglio 2012;
DICHIARA che è titolare nei confronti della massa di un credito pari a 2.392,23 euro, da ripartire tra i coeredi pro quota ;
DICHIARA inammissibile la domanda di rimborso spese avanzata da nelle seconde memorie di cui all’art. 183, n. 2, c.p.c.;
RIMETTE la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 19 marzo 2026
IL GIUDICE
NOME COGNOME