Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27729/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrenti – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
(EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrenti –
nonché contro
NOME, NOME NOME.
–
intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 532/2020 depositata il 24/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
Con atto di citazione introduttivo Palazzo Felice, Passalacqua Vita, Palazzo Gaetano e Palazzo Salvatore impugnavano la sentenza del 26 giugno 2013 con cui il Tribunale di Enna -provvedendo su un giudizio introdotto nel 1997 -aveva accolto la domanda di retratto agrario contro di loro intentata da COGNOME NOME, che nel giudizio aveva chiamato i venditori.
Si costituivano resistendo i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché i venditori NOME NOME e COGNOME NOME, i quali ultimi chiedevano la riforma della gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di prelazione in capo a COGNOME NOME.
1.2. Con sentenza n. 532 del 24 settembre 2020 la Corte d’Appello di Caltanissetta riformava la sentenza impugnata e rigettava la domanda di riscatto agrario avanzata da COGNOME
NOME e NOME nei confronti di Palazzo Felice, Passalacqua Vita, Palazzo Gaetano e Palazzo Salvatore; in particolare rilevava che il retraente <> (p. 11 sentenza), evidenziando che a tal fine non era certo sufficiente la produzione in giudizio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e che, per altro verso, sebbene la circostanza fosse stata oggetto di consulenza tecnica disposta in prime cure, in tal modo il primo giudice <> con la propria memoria ex art. 184 cod. proc. civ. nel testo allora vigente (v. p. 10 sentenza).
Avverso tale sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso Palazzo Felice, Passalacqua Vita, Palazzo Gaetano e Palazzo Salvatore, mentre sono rimasti intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano<>.
Lamentano che la corte di merito non ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della mancata vendita di fondi nel biennio
precedente, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Deducono che il COGNOME aveva prodotto idonea documentazione (propria dichiarazione sostitutiva di notorietà), che la Suprema Corte di Cassazione, con innumerevoli pronunce, aveva sempre ritenuto essere idonea ad attestare la mancata vendita di terreni nei due anni precedenti ed aveva altresì provato, a mezzo testi, di avere sempre coltivato tutti i propri terreni (che quindi non erano stati venduti).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano <>.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano <>.
Rileva preliminarmente il Collegio che non si rinviene in atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso ad NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, rispetto ai quali sussiste litisconsorzio necessario processuale.
Ne discende che, dovendo assicurarsi il contraddittorio dei
predetti, dev’essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ad NOME e NOME.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso ad NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza