Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21825 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 18599/22 proposto da:
-) COGNOME NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 27 maggio 2022 n. 265; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato NOME COGNOMEper delega del difensore titolare) per la parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME fu direttore amministrativo della ASL di Viterbo dal 2004 al 31.8.2008.
Oggetto : domande alternative formulate contro parti diverse -rigetto dell’una ed accoglimento dell’altra – impugnazione del soccombente – impugnazione incidentale della parte vittoriosa avverso il rigetto della domanda non accolta in primo grado – necessità.
Per coprire i rischi di responsabilità civile derivanti dall’esercizio della suddetta carica stipulò sette diversi e successivi contratti di assicurazione. Tre di questi contratti furono stipulati col Syndicate dei Lloyd’s di Londra denominato ‘Neon’ e coprirono il periodo dal 31.8.2005 al 31.8.2008. I restanti quattro contratti furono stipulati col Syndicate dei Lloyd’s di Londra denominato ‘Markel 3000 ‘ e coprirono il periodo dal 2.7.2010 al 30.6.2013.
In particolare:
-delle polizze col RAGIONE_SOCIALE: la polizza n. 10184586E coprì il periodo dal 2/7/10 al 2/7/11; le polizze nn. 10242849Q e 10242750L coprirono il periodo dal giorno 1/7/2011 al 30/6/12; la polizza n. 10302222I coprì il periodo dal 30/6/12 al 30/6/13;
-delle polizze col RAGIONE_SOCIALE: la polizza n. 1553642 coprì il periodo dal 31/8/05 al 31/8/06; la polizza n. 10015133G coprì il periodo dal 31/8/06 al 31/8/07; la polizza n. 10046247Q col RAGIONE_SOCIALE coprì il periodo dal 31/8/07 al 31/8/08.
Tutti i suddetti contratti furono stipulati con clausola ‘ claims made ‘. Essi prevedevano, inoltre, che ‘ gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza’ .
Nella veste di direttore amministrativo della ASL di Viterbo, NOME COGNOME COGNOME adottò (ovvero contribuì ad adottare) tre deliberazioni di acquisto di materiali informatici dalla società RAGIONE_SOCIALE, per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro.
Le tre delibere furono adottate:
-) il 28 dicembre 2004;
-) il 6 giugno 2006;
-) il 21 maggio 2007.
Nel 2012 la competente Procura presso la Corte dei conti citò in giudizio NOME COGNOME COGNOME insieme ad altre persone, contestando loro di avere causato con le suddette delibere un danno erariale.
La responsabilità fu ravvisata nell’avere con le suddette delibere affidato un appalto di servizi al di fuori di qualsiasi procedura comparativa, pagando prezzi esagerati ed accettando materiale scadente.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza 14.3.2013 n. 264 (confermata in appello con sentenza n. 27/15), accolse la domanda della Procura e condannò NOME COGNOME COGNOME a risarcire il danno erariale causato alla ASL di Viterbo.
Nel 2017 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Terni il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra, chiedendo:
in via principale, di essere tenuto indenne dal Syndicate RAGIONE_SOCIALE, in virtù della polizza n. 10242750L, delle somme che era stato condannato a pagare alla ASL, ovvero euro 96.240;
in via subordinata, di essere tenuto indenne dal RAGIONE_SOCIALE nella medesima misura di euro 96.240;
in via subordinata, di essere tenuto indenne dal RAGIONE_SOCIALE in virtù della polizza 10046247Q, della minor somma di euro 73.440, pari al danno che il giudice contabile ritenne provocato dalla terza delle delibere sopra indicata (Delibera 21 maggio 2007).
I Syndicates assuntori del rischio si costituirono per il tramite del Rappresentant e Generale per l’Italia, negando l’ indennizzabilità del sinistro.
Dedussero che, al momento della stipula delle polizze 10184586E e 10242750L (e cioè le due polizze teoricamente applicabili ratione temporis ), l’assicurato era già a conoscenza dell’indagine contabile che lo vedeva coinvolto e, nondimeno, tacque la circostanza all’assicuratore.
Esposero, a tal riguardo, che l’assicurato era stato costituito in mora dalla ASL due volte, nel 2009 e nel 2011 e che, pertanto, quando stipulò la prima polizza col Syndicate ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , già sapeva dell’indagine a suo carico per la vicenda ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Con sentenza 2.5.2019 n. 361 il Tribunale di Terni accolse in parte la domanda dell’assicurato . Ritenne il Tribunale che:
-) le tre polizze stipulate col RAGIONE_SOCIALE non erano operanti perché o la condotta colposa dell’assicurato , oppure la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, non erano avvenute nei limiti di efficacia temporale stabiliti dai contratti;
-) delle quattro polizze stipulate da NOME COGNOME COGNOME col Syndicate ‘Markel’, era efficace ed op erante la sola polizza n. 10242750L e, per di più, limitatamente al danno causato dall’assicurato con la delibera del 21 maggio 2007.
La sentenza fu appellata in via principale dal RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME ed in via incidentale da questi contro il RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza 27 maggio 2022 n. 265 la Corte d’appello di Perugia accolse l’appello del Syndicate NOME (appello principale) e dichiarò inammissibile per tardività l’ appello incidentale. La Corte ritenne che:
-) NOME COGNOME già sapeva sin dal 2009 – per essere stato costituito in mora – che gli era stata contestata una responsabilità contabile per danno erariale, relativamente agli appalti di forniture di materiale informatico;
-) questa circostanza venne taciuta al RAGIONE_SOCIALE, quando l’assicurato stipulò la prima polizza con quel sindacato (e cioè il 2 luglio 2010) e tale silenzio comportava la perdita del diritto all’indennizzo, avendo ad oggetto una circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio;
-) era irrilevante la circostanza che NOME COGNOME COGNOME solo il 13.6.2011 (e dunque dopo la stipula del contratto) ricevette dalla competente autorità una seconda costituzione in mora concernente il danno erariale provocato dalla delibera da lui assunta come Direttore Amministrativo della ASL il 21 maggio 2007: la delibera del 2007 e la relativa costituzione in mora del 2011 costituivano, infatti, una ‘ prosecuzione’ delle contestazioni già effettuate negli anni precedenti e relative alla medesima vicenda (fornitura di materiale informatico);
-) tutti i contratti stipulati da NOME COGNOME COGNOME col Syndicate Markel furono anzi ‘ voluti da COGNOME proprio in previsione di tale ampliamento dell’incolpazione ‘;
-) l’appello proposto da NOME COGNOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE infine, era inammissibile per tardività, né l’appellante poteva beneficiare della previsione di cui all’art. 334 c.p.c., dal momento che ‘ l’appello incidentale tardivo non è ammissibile nei confronti di una parte diversa dall’appellante principale ‘.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE quale soggetto giuridico successore tanto del RAGIONE_SOCIALE, quanto del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale (condizionato). Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso principale.
1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione ‘ dell’art. 116 c.p.c. e 1219 c.c., nonché, dell’art. 67 del Codice della Giustizia Contabile e dell’art. 1335 e 2697 c.c.’.
Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà due censure.
1.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene che la C orte d’appello ha errato nel qualificare come ‘atto di costituzione in mora’ la lettera datata 13 giugno 2011, in quanto tale documento non conteneva gli elementi minimi essenziali della costituzione in mora.
Da questa erronea qualificazione il ricorrente fa discendere per conseguenza che la Corte d’appello avrebbero erroneamente individuato il contratto di assicurazione operante ratione temporis .
1.1.1. La censura è inammissibile, perché avulsa dall’effettivo contenuto della sentenza impugnata e, dunque, irrilevante.
L’appello del RAGIONE_SOCIALE è stato accolto non perché il ‘sinistro’ (inteso come richiesta di risarcimento proveniente dal terzo danneggiato) fosse avvenuto fuori dai limiti temporali di efficacia della polizza.
L’appello dell’assicuratore fu accolto per una ragione ben diversa: il giudice di merito ha ritenuto che l’assicurato , al momento della stipula del primo contratto, aveva taciuto di essere sottoposto ad una inchiesta dalla Procura contabile (p. 6, ultimi due capoversi, della sentenza d’appello) .
La ratio decidendi che regge la sentenza impugnata fu, dunque, la reticenza dell’assicurato ai sensi dell’art. 1892 c.c., sebbene tale norma non venga formalmente richiamata.
Il motivo di ricorso non si fa carico di impugnare tale ratio decidendi .
1.2. Con una seconda censura , anch’essa contenuta nell’illustrazione del primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova.
Deduce che sarebbe stato onere dell’assicuratore dimostrare che l’assicurato, al momento della stipula del contratto, avesse già ricevuto la costituzione in mora datata 13 giugno 2011, onere che l’assicuratore non aveva assolto.
1.2.1. La censura resta assorbita dal rigetto della prima censura.
Anch’essa in ogni caso sarebbe stata inammissibile, perché affronta una questione (data di ricezione della costituzione in mora datata 13 giugno 2011) che, nel quadro della motivazione della sentenza qui gravata, non ebbe efficacia dirimente ai fini del rigetto della domanda dell’assicurato , avendo il giudice di merito ritenuto che l’assicurato sin dal 2009 sapeva della contestazione a suo carico e non ne mise a parte l’assicuratore.
2. Il secondo motivo del ricorso principale.
Col secondo motivo è denunciata da NOME COGNOME COGNOME la violazione dell’art . 116 c.p.c., nonché degli artt. 1915, 1892, 1893 e 2697 c.c..
Anche in questo caso (al di là dei suddetti riferimenti normativi) il motivo contiene più censure, così riassumibili:
(a) NOME COGNOME COGNOME non violò dolosamente l’obbligo di avviso ex art. 1915 c.c. (p. 21 del ricorso);
(b) NOME COGNOME COGNOME non aveva l’obbligo di comunicare all’assicuratore l’atto di costituzione in mora ricevuto nel 2009;
(c) l’eventuale reticenza dell’assicurato non fu commessa con dolo o colpa grave;
(d) l’assicuratore decadde dalla eccezione di non indennizzabilità del sinistro ex art. 1892 c.c., perché sin dal 2012 sapeva che all’assicurato era stato notificato un atto di costituzione in mora, ma non esercitò il diritto di recesso entro il trimestre stabilito dall’art . 1892 c.c..
2.1. La censura sub (a) è inammissibile: nel presente giudizio non si è mai fatta questione di decadenza dell’ assicurato per violazione dell’obbligo di avviso. Evidentemente il ricorrente confonde la violazione dell’obbligo di avviso ex art. 1915 c.c. con la violazione dell’obbligo di discovery di cui all’art. 1892 c.c..
2.2. La censura sub (b) è manifestamente infondata.
NOME COGNOME COGNOME nel 2009 seppe ufficialmente che la Procura erariale aveva invitato la ASL a costituirlo in mora in relazione alla ‘ approvazione proposta RAGIONE_SOCIALE per assistenza full risk su hardware e software’ ; e nel 2011 seppe ufficialmente – secondo quanto accertato in facto dal giudice di merito – che la Procura erariale aveva invitato la ASL a costituirlo in mora ‘ per irregolarità nelle forniture di materiale informatico hardware e software da parte della società RAGIONE_SOCIALE Viterbo’ .
Il primo contratto col RAGIONE_SOCIALE fu stipulato il 2.7.2010: correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto che i suddetti avvisi fossero circostanze idonee ad incidere sul rischio e dovessero essere riferite all’assicuratore.
2.3. La censura sub (c) è inammissibile, perché investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, quale è l’accertamento d’uno stato soggettivo.
2.4. La censura sub (d) è inammissibile e, comunque, infondata.
2.4.1. In primo luogo, è inammissibile perché nuova. La controeccezione di decadenza dell’assicuratore dal diritto di impugnare il contratto non risulta infatti essere stata formulata in grado di appello.
2.4.2. In secondo luogo, la censura è comunque infondata.
L’articolo 1892 c.c., infatti, così come interpretato da questa Corte, commina all’assicuratore la decadenza dal diritto di impugnare il contratto soltanto se, al momento della scoperta della reticenza, il sinistro non si sia ancora verificato. Quando, invece, l’assicuratore venga a conoscenza del reale stato di cose dopo l’avverarsi del sinistro, può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo senza decadenze di sorta.
Nel caso di specie il ricorrente, a fondamento della censura qui in esame, espone i seguenti fatti:
-) nel 2009 ricevette l’atto di costituzione in mora dalla ASL;
-) il 2.7.2010 stipulò il (primo) contratto di assicurazione con il sindacato Markel 3000 (polizza n. 10184586E);
-) il 18.6.2012 l’assicuratore gli chiese di acquisire la ‘ lettera di messa in mora del 2 luglio 2009 e del 13 giugno 2011 ‘, così mostrando di essere a conoscenza di tali documenti.
Il giudice di merito ha, tuttavia, accertato – con accertamento che, per quanto detto, resiste alle critiche mosse dal ricorrente che il ‘sinistro’ (per tale intendendosi la prima costituzione in mora effettuata dalla ASL) si verificò il 13.6.2011, dunque nella vigenza della polizza n. 10184586E, stipulata il 2.7.2010.
Ne discende che la invocata consapevolezza, da parte dell’assicuratore, della circostanza di fatto taciuta dall’assicurato , è dimostrata solo a partire dal 18.6.2012, ovvero ben dopo l’avverarsi del sinistro.
3. Il terzo motivo del ricorso principale.
Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 100, 333, 334, 343 e 346 c.p.c..
Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME COGNOME nei confronti del sindacato ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Nell’esposizione del motivo il ricorrente espone argomenti così riassumibili:
-) le domande proposte in primo grado nei confronti dei due Syndicates dei Lloyd’s di Londra erano alternative: l’assicurato infatti sosteneva che o l’uno, o l’altro dei suddetti Syndicates era tenuto ad indennizzarlo dell’identico pregiudizio; né avrebbe potuto pretendere l’indennizzo per il medesimo danno da ambedue;
-) pertanto, poiché la sua domanda in primo grado era stata accolta nei confronti di uno dei due Syndicate , egli non aveva alcun interesse ad impugnare tempestivamente la statuizione di rigetto nei confronti dell’altro; di conseguenza, mancando l’interesse, non aveva neanche l’onere di proporre una impugnazione tempestiva, come ritenuto dalla Corte d’appello;
-) inoltre, la sentenza impugnata ha violato l’art. 346 c.p.c., perché la domanda non accolta doveva ritenersi ‘assorbita’, e la domanda assorbita poteva essere riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., senza bisogno di proporre una impugnazione incidentale.
3.1. Il motivo è infondato, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere corretta.
3.2. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME COGNOME sul presupposto che, essendo rivolto contro una parte diversa dall’appellante principale, esso andava necessariamente proposto entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c..
Questa affermazione non è esatta in punto di diritto.
La Corte d’appello , infatti, ha aderito ad una interpretazione dell’art. 334 c.p.c. non più sostenibile, dopo i reiterati interventi delle Sezioni Unite di questa Corte.
Queste hanno, infatti, in tre diverse occasioni stabilito che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile: e, dunque, sia se rivolta contro parti diverse dall’impugnante principale, sia se rivolta contro capi di sentenza diversi da quelli investiti dall’impugnazione principale, in tutti i casi in cui l’interesse a proporla sia sorto dall’impugnazione di un’altra parte ( exempli gratia, allorché l’appellante principale impugna il rigetto della domanda di danno, e l’appellante incidentale impugna il rigetto della sua domanda di garanzia proposta contro l’assicuratore della r.c. : così Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007; Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/3/2024: ma v. anche, per ampiezza di motivazione, Sez. 3 – , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).
3.3. La statuizione di inammissibilità del gravame proposto da NOME COGNOME COGNOME fu tuttavia conforme a diritto.
L’odierno ricorrente in primo grado propose due domande che egli stesso definisce alternative .
Due domande sono oggettivamente alternative quando l’accoglimento dell’una implica di per sé l’infondatezza dell’altra e viceversa: l’esempio di scuola è quello della proposizione cumulata d’una domanda di danno e di una domanda di ingiustificato arricchimento.
Sono soggettivamente alternative quando, in aggiunta al rapporto di esclusione reciproca sopra indicata, sono proposte contro due soggetti diversi: exempli gratia , allorché la domanda di danno causata da un sinistro stradale sia proposta contro l’assicuratore della r.c.a. e l’impresa designata, a seconda di chi dovesse risultare obbligato alla garanzia.
Nel caso di specie le due domande proposte contro i due Syndicates dei Lloyd’s di Londra erano alternative oggettivamente e soggettivamente, in quanto se il sinistro fosse risultato rientrare nella copertura temporale delle polizze stipulate con il Syndicate ‘3000 Markel’ , tale circostanza avrebbe di per sé escluso ratione temporis la copertura prestata dalle polizze ‘Neon’, e viceversa.
3.4. Ricorrendo l’ipotesi in cui l’attore proponga due domande alternative nei confronti di due diversi convenuti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che, se la sentenza di primo grado accolga una di esse, tale decisione contiene nello stesso tempo una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile.
Pertanto, affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre un appello incidentale condizionato (Cass. Sez. U., 04/12/2024, n. 31136).
3.5. Nel caso di specie, tuttavia, NOME COGNOME COGNOME non ha proposto affatto un appello incidentale condizionato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE
In grado di appello NOME COGNOME dichiarò espressamente che:
-) le domande da lui proposte nei confronti del sindacato RAGIONE_SOCIALE non erano state esaminate in quanto ‘assorbite’ (atto d’appello, p. 13 -15);
-) intendeva perciò riproporre tali domande ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..
Dunque, in primo luogo fu lo stesso appellante a dichiarare che non volle proporre un appello incidentale.
In ogni caso, anche se si volesse benevolmente interpretare l’atto d’appello ravvisandovi una impugnazione, resta il fatto che la riproposizione delle domande proposte contro il Syndicate ‘RAGIONE_SOCIALE non è corredata da alcuna effettiva censura nei confronti della statuizione con cui il Tribunale di Terni ritenne inoperante le tre polizze stipulate dal suddetto Sindacato.
3.6. Un atto così concepito era, dunque, privo dei requisiti minimi essenziali per poter essere qualificato come impugnazione incidentale: mancava l’elemento volitivo (l’ animus impugnandi ) e, soprattutto, mancava
l’esposizione d’una ragionata censura avverso la statuizione di primo grado, che, per quanto detto, fu di rigetto e non di assorbimento.
In conclusione, corretta fu la statuizione del giudice d’appello di non liquet rispetto alle domande proposte nei confronti del sindacato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, benché per le diverse ragioni appena indicate.
4. Il ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
5. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente , ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
(-) condanna NOME COGNOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile