Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3010 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 16566/22 proposto da:
-) NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE; Levante Marina; COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 11 maggio 2022 n. 1049;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME nel 2006 stipulò con la società RAGIONE_SOCIALE ( olim , RAGIONE_SOCIALE) un contratto di assicurazione multirischio. Oggetto di copertura erano i danni da incendio di un immobile e la responsabilità civile derivante dalla proprietà del medesimo immobile.
Oggetto:
assicurazione danni -reticenze dell’assicurato -conoscenza da parte dell’assicuratore -presupposti.
Deceduto NOME COGNOME i suoi eredi continuarono a versare il premio periodico, e l’assicuratore ad incassarlo.
Il 18 luglio 2014 un incendio distrusse l’immobile descritto in polizza (un capannone) e vari automezzi di proprietà di terzi custoditi al suo interno. Gli eredi di NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) nel 2017 convennero dinanzi al Tribunale di Padova:
la RAGIONE_SOCIALE;
i proprietari dei beni custoditi nel capannone e danneggiati dall’incendio ( COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME PaoloCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME LorenzoCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME MauroCOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME);
quelli, tra gli assicuratori dei suddetti danneggiati, che avendo risarcito i propri assicurati avevano manifestato la volontà di surrogarsi nei confronti degli eredi di NOME COGNOME (Allianz s.p.a., UnipolSai Assicurazioni s.p.a., HDI Assicurazioni s.p.a.).
Gli attori chiesero che la AXA fosse condannata sia ad indennizzarli dei danni causati dall’incendio ; sia a manlevarli dalle pretese risarcitorie dei terzi danneggiati e dalle pretese surrogatorie degli assicuratori di questi ultimi.
La società RAGIONE_SOCIALE si costituì eccependo, per quanto qui ancora rileva:
che il contratto era stato stipulato con tale ‘ditta RAGIONE_SOCIALE‘, da intendersi quale imprenditore commerciale; che nondimeno era emerso che
NOME COGNOME non era un imprenditore commerciale; che pertanto il contratto doveva intendersi stipulato con NOME COGNOME quale persona fisica, e si era sciolto per effetto della morte del contraente;
che NOME COGNOME non era il proprietario, ma solo l’usufruttuario del capannone descritto nel contratto; pertanto, con la sua morte l’usufrutto era cessato e ‘nessun fenomeno successorio ‘ si era verificato in favore degli eredi;
che NOME COGNOME al momento della stipula aveva taciuto circostanze rilevanti ed incidenti sul rischio: in particolare aveva riferito che il capannone descritto nel contratto fosse destinato all’attività di rivendita di autoveicoli, mentre in realtà era utilizzato come deposito a pagamento di veicoli (in particolare, autocaravan ) di proprietà di terzi;
che l’attività di locazione di aree per il deposito di automezzi veniva svolta in spregio di tutte le norme di settore dettate per la prevenzione degli incendi;
che se al momento della stipula avesse conosciuto tali circostanze, avrebbe rifiutato di concludere il contratto.
Si costituirono alcuni tra gli altri convenuti persone fisiche, nonché la HDI e la UnipolSai, formulando varie domande nei confronti della AXA e degli attori che in questa sede non vengono in rilievo.
Il Tribunale di Padova, con sentenza non definitiva 24.12.2019 n. 2215, rigettò la domanda attorea nei confronti della AXA e dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l’esame delle ulteriori domande.
Il Tribunale ritenne che la polizza stipulata da NOME COGNOME fosse cessata per effetto della morte di questi.
La sentenza fu appellata da tre soltanto degli originari attori (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 11.5.2022 n. 1049, rigettò la domanda, ma con diversa motivazione.
Ritenne che il contratto di assicurazione non potesse dirsi cessato in conseguenza della morte di NOME COGNOME Ritenne nondimeno che gli attori non avessero diritto all’indennizzo perché:
-) né NOME COGNOME né i suoi successori, avevano mai riferito all’assicuratore che l’immobile assicurato era privo di dotazioni antincendio, nonostante ‘ il modulo predisp osto dall’assic uratore prevedeva l’onere a carico del contraente di specificare quali fossero le reali condizioni del capannone da assicurare’ ;
-) l’omissione fu commessa quanto meno con colpa grave;
-) la RAGIONE_SOCIALE venne a conoscenza del reale stato di cose solo in occasione del sopralluogo eseguito dal perito da essa incaricato, avvenuto cinque giorni dopo l’incendio;
-) inoltre l’attività dell’assicurato descritta nella polizza (‘ concessionaria di auto e camper’ ) era risultata difforme e meno rischiosa di quella concretamente svolta (locazione a terzi di aree per il posteggio di autocaravan ).
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dal solo NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi.
La AXA ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.
Ambo le parti costituite hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorrente ha espressamente dichiarato (p. 15 del ricorso) di avere transatto la lite con le società HDI ed UnipolSai, alle quali per questa ragione non è stato notificato il ricorso.
Ancora in via preliminare, rileva il Collegio che è superfluo esaminare la fondatezza dell’eccezione di nullità della notifica del ricorso a Marina Levante, sollevata dalla AXA nella propria memoria.
Infatti i tre originari attori, comproprietari dell’immobile danneggiato, sono titolari di posizioni scindibili, né NOME COGNOME ha mai dichiarato di voler proporre l’impugnazione nell’interesse della comunione pro indiviso .
Da ciò consegue che qualsiasi eventuale nullità della notifica del ricorso a Marina Levante: a) non ne impone la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c.; b) non avrebbe altro effetto che la formazione del giudicato nei suoi confronti, che la AXA non ha interesse a contrastare. Di qui l’irrilevanza dell’esame dell’eccezione suddetta.
Analoga considerazione quanto alla scindibilità delle cause con le altre chiamate in causa, qui non coinvolte, consente di qualificare idoneamente instaurato il contraddittorio in questa sede.
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 1892 c.c. e, congiuntamente, l’omesso esame di un fatto decisivo.
Nell’illustrazione del motivo sostiene, in sintesi, che la C orte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la società RAGIONE_SOCIALE ignorasse tanto la destinazione dell’immobile, quanto l’assenza di protezioni antincendio.
Deduce il ricorrente che ‘ gli assicuratori si recati qualche volta nell’immobile ‘; che aveva visitato l’immobile ‘ anche il perito di AXA, per liquidare un sinistro accaduto nel 2008, a causa di una tromba d’aria che aveva scoperchiato parte del capannone ‘ ; che la conoscenza del reale stato di cose da parte ‘ dei periti e degli agenti’ della AXA equivaleva alla conoscenza del reale stato di cose da parte di quest’ultima .
3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.
La prima e più evidente è che lo stabilire se un assicuratore sappia o non sappia, ovvero possa o non possa sapere con l’ordinaria diligenza, che il contraente della polizza gli ha riferito falsità o taciuto circostanze incidenti sul rischio non è questione di diritto, ma di fatto, come tale incensurabile in questa sede, quando sia risolta – come nella specie – con motivazione scevra da quei soli vizi logici e giuridici ormai rilevanti dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. .
3.2. La seconda ragione è che il vizio di omesso esame del fatto è dedotto in modo inadeguato. Il ricorrente, infatti, non ha assolto l’onere (imposto a pena di inammissibilità dall’ art. 366, n. 6, c.p.c.) di precisare quando fu introdotto in causa e come fu provato (nonché dove sia allegata la relativa prova) il ‘fatto’ che si assume trascurato dalla Corte d’appello e, cioè, l’avvenuta conoscenza da parte dell’assicuratore sia della mancanza di protezioni antincendio, sia della reale natura dell’attività svolta nel capannone.
3.3. In terzo luogo, il fatto che il ricorrente assume essere stato trascurato dalla Corte d’appello è privo di decisività. La circostanza che un incaricato dell’assicuratore abbia ispezionato un certo immobile al fine di verificare un danno al tetto non dimostra né che in quell’occasione sia stata verificata la presenza di misure antincendio, né che in quell’occasione sia stata accertata la natura dell’attività ivi svolta.
3 .4. In quarto luogo, la conoscenza del reale stato di cose in capo all’agente non ne comporta ipso iure la conoscenza da parte dell’assicuratore: l’intermediario assicurativo infatti ha la rappresentanza dell’assicuratore solo per gli atti elencati dall’art. 1903 c.c., né il ricorrente ha mai dedotto che nel caso di specie tali poteri fossero stati ampliati con una procura che avesse conferito all’intermediario il pieno potere di rappresentanza sostanziale dell’assicuratore.
Anche col secondo motivo il ricorrente lamenta sia la violazione dell’articolo 1892 c.c., sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la C orte d’appello ha ritenuto che il rischio di incendio potenzialmente scaturente dall’attività di deposito di automezzi per conto terzi fosse maggiore dell’identico rischio potenzialmente scaturente dall’attività di concessionario di autoveicoli.
Anche in questo caso il ricorrente sostiene che le condizioni dell’immobile e l’impiego che di esso veniva fatto dall’originario contraente , e poi dai suoi successori, era sempre rimasto immutato nel tempo ed era ben noto
all’intermediario per il tramite del quale fu stipulata la polizza ed al quale venivano versati periodicamente i relativi premi.
Aggiunge il ricorrente che la polizza non conteneva alcuna clausola che imponesse al contraente di riferire la presenza dell’impianto antincendio ; e che comunque l’attività svolta per le sue dimensioni non richiedeva le misure di protezione antincendio torto ritenute violate dalla corte d’appello.
4.1. Il motivo è in larga parte inammissibile ed in parte infondato.
Il motivo è inammissibile, per le ragioni già indicate nell’esame del primo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce che gli agenti della AXA erano a conoscenza del reale stato di cose.
Come già detto, infatti, da un lato lo stabilire se una certa circostanza di fatto sia nota o ignota all’assicuratore è una valutazione di merito e non di diritto; dall’altro lato la conoscenza della reticenza dell’assicurato acquisita dall’intermediario senza potere di rappresentanza non è opponibile all’assicuratore.
Parimenti costituisce questione di fatto, e non di diritto, lo stabilire se il mendacio del contraente sia o non sia tale da aumentare la probabilità di avveramento del rischio, per i fini di cui all’articolo 1892 c.c.. Una valutazione di questo tipo potrebbe esse censurata in sede di legittimità solo denunciando la palese fallacia delle premesse o l’irrazionalità dei passaggi logici sui quali il giudice di merito ha fondato la propria decisione, vizi non ravvisabili ictu oculi nella sentenza impugnata e comunque non censurati.
4.2. Infine, è affermazione infondata in punto di diritto quella secondo cui la reticenza dell’assicurato sarebbe priva di conseguenze, se le condizioni generali di contratto non gli imponevano espressamente di riferire all’assicuratore i dati di fatto che invece furono sottaciuti.
L’articolo 1892 c.c. è infatti espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dal l’assicurato la uberrima bona fides , in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio. Da ciò consegue che la reticenza gravemente colposa dell’assicurato non è
sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery .
Quell’onere infatti discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto essendo preordinato a garantire l’equilibrio tra premio e rischio è dettato nell’interesse dell’intera massa degli assicurati e non dell’assicuratore.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c.. Lamenta di essere stata ingiustamente condannata alla rifusione delle spese nei confronti della società AllianzRAGIONE_SOCIALE rispetto alla quale non poteva ritenersi soccombente.
5.1. Il motivo è fondato.
Con l’appello NOME COGNOME aveva chiesto che la AXA fosse condannata sia a rifondergli i danni all’immobile assicurato, sia a tenerlo indenne dalle pretese dei terzi danneggiati dall’incendio e dagli assicuratori di questi.
L’appello, dunque, non conteneva alcuna domanda nei confronti della Allianz.
Tale società, inoltre, nel costituirsi sostenne le ragioni dei tre appellanti (tra i quali l’odierno ricorrente).
La Corte d’appello, tuttavia, condannò gli appellanti alla rifusione delle spese ‘ a favore di ciascuna parte separatamente costituita’ e, dunque, anche in favore della Allianz.
Pronunciando una condanna alla rifusione delle spese a carico d’una parte non soccombente rispetto al beneficiario della condanna, la Corte d’appello ha dunque effettivamente violato l’art. 91 c.p.c..
5.2. La ritenuta fondatezza del ricorso impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, ma non anche il rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi la causa nel merito, espu ngendo dalla sentenza d’appello la condanna pronunciata a carico di NOME COGNOME a rifondere le spese di lite alla Allianz e, per la comunanza della posizione processuale, di compensarle nei loro rapporti.
Ovviamente, tale decisione farà stato nei soli confronti del ricorrente e non pure degli altri coobbligati in solido, salva l’applicazione dell’art. 1306 c.c..
Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla AXA resta assorbito. Infatti l’ accoglimento del ricorso è avvenuto solo con riferimento al rapporto processuale tra NOME COGNOME e la Allianz, cui è estranea la AXA. Rispetto a quest’ultima società NOME COGNOME è totalmente soccombente,
sicché resta inibito l’esame del r icorso incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Nella liquidazione delle spese a favore del ricorrente ed a carico della Allianz si è assunto a base del calcolo il valore di euro 12.000, pari a ll’importo della condanna alle spese oggetto di impugnazione.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso principale;
(-) accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara compensate le spese del giudizio d’appello nel rapporto tra NOME COGNOME e la Allianz;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di AXA s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna la Allianz s.p.a. alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.750, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile