ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00044155 2025 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 04 02 2026
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME P.
RICORRENTE
Contro
(C.F.
)
RESISTENTE
P.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, letti gli atti ei documenti di causa uditi i difensori nel contraddittorio delle parti a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
‘ In INDIRIZZO principale
Con decreto inaudita altera parte (fissando poi con il medesimo decreto anche l’udienza di comparizione delle parti per rendere ordinanza al fine di confermare il provvedimento emanato con decreto) ovvero, subordinatamente, previa comparizione delle parti (da fissarsi in tale ultimo caso con udienza a breve scadenza), procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti d’istruzione ritenuti indispensabili ed ordinare alla resistente di restringere l’iscrizione ipotecaria di cui al doc. n. 4 dell’esponente mantenendo l’ipoteca solo per i posti auto siti in Assago (Mi) contrassegnati dai nn. da 1) a 7) compresi nella medesima visura ipotecaria di cui al doc. n. 4 di parte ricorrente (censiti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune di Assago al foglio 14, particella 30, subalterni 1-2-3-4-5-67, categoria C/6) con l’assunzione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.
In via subordinata
Con decreto inaudita altera parte (fissando poi con il medesimo decreto anche l’udienza di comparizione delle parti per rendere ordinanza al fine di confermare il provvedimento emanato con decreto) ovvero, subordinatamente, previa comparizione delle parti (da fissarsi in tale ultimo caso con udienza a breve scadenza), procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti d’istruzione ritenuti indispensabili ed ordinare alla resistente di restringere l’iscrizione ipotecaria di cui al doc. n. 4 dell’esponente mantenendo l’ipoteca su tutti gli immobili indicati nella medesima visura ipotecaria di cui al doc. n. 4 di parte ricorrente fatta eccezione per quelli contrassegnati dai
nn. 27), 30) e 34) nello stesso doc. n. 4 dell’esponente (rispettivamente censiti quanto al n. 27 al RAGIONE_SOCIALE del Comune di Assago al foglio 14, particella 66, subalterno 205, categoria A/10, classe 3, consistenza 3 vani, rendita catastale € 937,37, situato al piano primo; quanto al n. 30 al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune di Trezzano sul Naviglio al foglio 15, particelle 50, 167 e 168, categoria D/7; quanto al n. 34 al RAGIONE_SOCIALE del Comune di Assago al foglio 14, particella 230 già 154, subalterno 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 10 mq., rendita catastale € 25,82, situato al piano terra) con l’assunzione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno’ .
Non si è costituita la nonostante la regolarità della notificazione eseguita presso il domicilio digitale che la difesa ricorrente ha attestato di ave estratto dal registro pubblico INIPEC.
All’esito dell’udienza del 14 gennaio 2026, il g.i. ha riservato la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Si tratta di un esito di carattere giuridico alla luce degli specifici petita cautelari rassegnati dalla ricorrente che cozzano con la natura dell’ipoteca e della c.d. restrizione reale della stessa.
Va premesso che esistono due modalità di riduzione dell’ipoteca, la riduzione della somma iscritta e la restrizione del gravame ad alcuni soltanto dei beni ipotecati. L’alternativa compare nell’art. 2024 c.c. abr. e giunge sino all’art. 2872 c.c., corredata da precisi limiti quantitativi che la legge consegna al giudice per valutare l’eccessività dell’iscrizione.
La dottrina e la giurisprudenza che si sono occupati della materia ha specificato che le e ipotesi di riduzione costituiscono esempi di modifica della garanzia ipotecaria, che viene appunto ad assumere efficacia per una somma minore di quella iscritta, o che viene a colpire un minor numero dei beni ipotecati.
La riduzione comporta, cioè, l’estinzione parziale della garanzia, mediante un’annotazione nei registri immobiliari. Il titolo ipotecario peraltro rimane immutato: la riduzione, infatti, limita l’estensione della garanzia iscritta, ma non limita in altro modo i diritti che sono attribuiti al creditore in base al titolo ipotecario. Perciò se il valore dei beni rimasti vincolati (ad esempio per perimento o deterioramento) non supera più della misura fissata dalla legge il credito garantito, oppure se il credito viene definitivamente liquidato in somma superiore a quella posta a base della riduzione, il creditore potrà iscrivere una nuova ipoteca in base all’originario titolo ipotecario.
La restrizione è ammessa soltanto se il valore dei beni vincolati supera di un terzo il credito garantito, accresciuto degli accessori a sensi dell’art. 2855 c.c., sia al momento dell’iscrizione, poiché la riduzione reagisce ad un eccesso compiuto dal creditore, sia al momento della restrizione (art. 2875 c.c.). La restrizione si esegue poi rispettando l’eccedenza del terzo, così da lasciare quel margine di legge tra valore dei beni e credito garantito ( infra Cass. I, 6 agoato 2002, n. 11762)
Ai fini dell’odierno procedimento cautelare rileva unicamente l’ipotesi della riduzione reale o restrizione dei beni quale forma di diminuzione della garanzia a causa della eccedenza del diritto di credito cautelato o del valore complessivo dei beni attinti dalla garanzia iscritta.
Si può discorrere de ll’ammissibilità della restrizione soltanto a fronte di un titolo ipotecario generale (quale quello giudiziale o legale anche ex art. 77 comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973) ovvero non contemplante la specifica individuazione di beni suscettibili di essere sottoposti ad iscrizione (per convenzione, legge o sentenza, in alcuni casi – art. 2873, comma 1, c.c.).
Questa notazione appare decisiva nell’odierno procedimento.
E’ noto che l’orientamento di merito, soprattuto, prevalente è sempre stato ‘ostile’ nel riconoscere l’ammissibilità della riduzione dell’ipoteca in base a provvedimenti cautelari per due ordini di ragioni:
formali poiché vi osterebbe l’art. 2884 c.c., dettato per la cancellazione, per il quale è richiesta una sentenza passata in giudicato;
sostanziali in quanto la riduzione costituisce una modifica irreversibile della garanzia ipotecaria, cosicché il creditore ipotecario, vittorioso nel successivo giudizio di merito, si troverebbe comunque privo della garanzia a seguito dell’esecuzione del provvedimento cautelare.
A queste ragioni funzionali si giustappongono quelle meramente processuali quali la difficoltà di poter veicolare nell’ambito di un accertamento sommario i complessi accertamenti che la legge impone al fine di ottenere il provvedimento di riduzione, e che dovrebbero essere demandati ad un giudizio di cognizione piena. Si pensi ad esempio all ‘accertamento , ex art. 2873 c.c., dell’esecuzione di pagamenti parziali, tali da estinguere almeno il quinto del debito originario.
Questo orientamento è stato messo in ‘crisi’ dalla successiva elaborazione dottrinaria e pretoria che ha trovato un recente sostegno indiretto nella pronuncia della Corte Costituzionale resa il 14 dicembre 2017, n. 271.
Si discorre di sostegno indiretto per due motivi:
-la Consulta non ha il compito costituzionale di elaborare una determinata esegesi della disposizione di legge essendo rimesso la AVV_NOTAIO remittente (anche in sede di legittimità) dover attribuire alla norma il suo significato tenendo conto della molteplice varietà di casi che possano presentarsi nell’esperienza. Il AVV_NOTAIO delle leggi, quindi, è investito della funzione di dover attribuire alla norma il suo significato tenendo conto della molteplice varietà di casi che possano presentarsi nell’esperienza (cit. Corte Costituzionale 129/1975). In particolare, costituisce lo snodo di tale limite il c.d. diritto vivente quale «consolidamento» dell’interpretazione della disposizione censurata offerta soprattutto nell’ambito di legittimità correlato all’«uso ripetuto nel tempo» e al «grado di consenso raccolto» ( infra Corte Cost. 162/2025);
-la giurisprudenza costituzionale condiziona l’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità sollevata al previo esperimento della c.d. interpretazione adeguatrice della diposizione o norma censurata ( ex multis Corte Cost. n. 356 del 1996). In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Soltanto in presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, il giudice a quo ha la facoltà di assumere lo stesso in termini di ‘diritto vivente’ e di farne il presupposto interpretativo sul quale richiedere il controllo del rispetto dei parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver prospettato altra interpretazione per escluderla (infra ex plurimis , Corte Cost. 24 luglio 2025, n. 129; n. 17 del 2010, n. 276 del 2009, n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007).
Ebbene dal citato approdo costituzionale si possono trarre gli elementi interpretativi che la giurisprudenza di merito ha indicato la fine di ammettere un possibile utilizzo dello strumento cautelare per anticipare gli effetti dell’azione di merito di riduzione dell’ipoteca.
Si sostiene, infatti, che sarebbe arbitraria l’estensione in via analogica di una norma dettata per la «cancellazione», qual è l’art. 2884 cod. civ., all’ipotesi ontologicamente e funzionalmente diversa -della «riduzione» di ipoteca. Questa non sarebbe equiparabile né alla estinzione né alla cancellazione dell’ipoteca, poiché nella riduzione non è contestato il credito né il diritto alla garanzia o all’iscrizione, ma esclusivamente la sproporzione tra garanzia, credito e beni cauzionati (cui si pone appunto riparo attraverso una rettifica dell’iscrizione e, cioè, con una mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto, che comunque persiste), mentre con l’estinzione ha fine il diritto reale di ipoteca prima esistente e con la cancellazione è negato in radice l’ an del diritto all’iscrizione.
Diversi sarebbero gli effetti dell’annotazione sul pubblico registro a margine dell’iscrizione, poiché mentre l’annotazione della cancellazione si risolve in una forma di pubblicità negativa, che ha la funzione di eliminare la pregressa pubblicità relativa all’iscrizione dell’ipoteca, l’annotazione della riduzione non si traduce in una forma di pubblicità e non postula l’insussistenza, totale o parziale, del vincolo, ma è per contro funzionale alla riconduzione dell’ipoteca (in ordine alla somma per la quale è stata iscritta ovvero in ordine ai beni sui quali è stata accesa) alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito, senza pregiudicare il debitore oltremisura.
A ciò poi non osterebbe il nomen iuris del provvedimento riduttivo evocato dall’art. 2877 c.c. poiché la locuzione «sentenza» dovrebbe essere piuttosto intesa come ‘provvedimento conclusivo del procedimento’, indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta (sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità processuale aggravata generalmente applicato anche ai procedimenti conclusi con ordinanza).
L’interpretazione – definita prevalente -che ammette l’anticipazione dell’azione di riduzione attraverso un provvedimento cautelare – può ritenersi in parte condivisibile alla luce della reale natura che assume la riduzione per restrizione dei beni quale esito del provvedimento che la dispone.
Come detto la diminuzione in termini quantitativi, dei beni oggetto dell’iscrizione ipotecaria eccedentaria o esorbitante, si tramuterebbe in una vera e propria estinzione parziale del gravame successiva alla sua cancellazione ordinata con il provvedimento. La questione strutturale che si pone, quindi, è omogenea a quella della cancellazione tout court dell’ipoteca in quanto su quei beni attinti dall’eventuale provvedimento cautelare , quella cesserebbe in modo irreversibile, e non ripristinabile, con lo stesso grado qualora nel successivo processo di merito il giudizio sul fumus accordato venisse meno.
Questa interpretazione -a prescindere dalla tematica non banale delle complesse valutazioni da svolgere circa il valore dei beni e l’entità del credito – comporterebbe un vulnus inverso poiché a fronte di un provvedimento interinale e provvisorio, si avrebbe un effetto giuridico obiettivamente irreversibile vista la natura costitutiva dell’iscrizione e, quindi, dissolutiva della cancellazione.
Ciò anche in considerazione del nuovo regime dei procedimenti cautelari- tra cui quelli innominati ex art. 700 c.p.c. -di cui all’art. 669 -octies comma sesto c.p.c. in tema di strumentalità attenuata. In questo caso il provvedimento cautelare non sarebbe comunque definitivo e, in assenza di un giudizio di merito, rimarrebbe ‘appeso’ ancorchè ‘stabile’ senza alcun effetto di giudicato o rilevanza per qualsivoglia altro giudizio. Ciò non potrebbe non minare il traffico giuridico attesa la natura cautelare del provvedimento ed il fatto che questo dovrebbe essere suscettibile di iscrizione nei RR.II. e foriero di annotazione a margine dell’iscrizione principale.
L’attuale ricorrente persegue, quindi, una finalità che non è perseguibile attraverso un provvedimento cautelare in quanto non chiede la riduzione sic e simpliciter dell’importo cautelato per l’iscrizione ipotecaria massiva , eseguita dall’agente della riscossione ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973). Ella persegue la c.d. restrizione dell’ipoteca ovvero la cancellazione dell’iscrizione su tutta una serie di beni, per ricondurla alla dovuta proporzione (secondo la propria prospettazione). Richiesta che affascia ambo i petita , in quanto:
-in via principale chiede di mantenere ‘ l’ipoteca solo per i posti auto siti in Assago (Mi) contrassegnati dai nn. da 1) a 7) ‘ e, quindi, cancellarla per le altre ventisette unità negoziali oggetto dell’iscrizione;
-in via subordinata mantenere ‘ l’ipoteca su tutti gli immobili indicati nella medesima visura ipotecaria di cui al doc. n. 4 di parte ricorrente fatta eccezione per quelli contrassegnati dai nn. 27), 30) e 34) nello stesso doc. n. 4 ‘.
In sintesi, il ricorrente non ha chiesto la riduzione dell’importo iscritto a garanzia nei limiti del credito residuo (a seguito degli asseriti pagamenti parziali) e come tale il Tribunale non può provvedere d’ufficio a rimodulare al ribasso tale somma al fine di rendere proporzionata l’iscrizione. Il creditore ipotecario, infatti, non può soddisfarsi oltre il credito indicato nella nota a
prescindere anche da altre ragioni di credito che vanti in confronti del debitore. Da qui la verifica e l’accertamento dell’entità del gravame subito in thesi -anche abusivamente dal debitore rispetto al valore preponderante dei beni colpiti.
D’altro canto, il Tribunale non può disporre con un provvedimento provvisorio la cancellazione di un iscrizione sui diversi beni richiesti dalla ricorrente che, come detto, equivale a cancellazione parziale ed è soggetta alla forma della sentenza passata in giudicato.
Queste notazioni strutturali sono di per sé sufficienti a dichiarare inammissibile il mezzo.
periculum in mora
Esse, tuttavia, trovano forza argomentativa anche dai fatti dedotti a ragione del attesa la diuturnitas della situazione ‘ipotecaria’ in cui versava il compendio della ricorrente. Appaiono evidenti i seguenti aspetti.
In primis la citata iscrizione ipotecaria ‘abusiva’ e sproporzionata risale all’8 febbraio 2022 ovvero quasi quattro anni orsono. Seguendo la descrizione del valore del compendio attinto dal gravame generale, appare evidente l’inerzia e l’autoresponsabilità in capo alla parte ricorrente nel non aver introdotto un’azione di merito al fine di restringere l’ipoteca su alcuni soltanto dei cespiti colpiti.
Considerazione avvalorata dalla stessa narrativa del ricorso ove la si doleva che l’iscrizione era avvenuta all’indomani della conclusione di un piano di rientro rateizzano con la (doc. 3 fasc. dal quale si sarebbe desunta ictu oculi tale sproporzione. Parte
In secundis l’iscrizione originaria (34 unità negozial i) è stata ristretta per tre volte fino al 1 ° settembre 2025 (doc. 7 fasc. GFI) in ragione dei pagamenti parziale eseguiti dalla ricorrente e con ciò liberando, quindi, ulteriori beni. Constatazione imprescindibile al fine di valutare la sussistenza del pericolo di grave ed imminente danno quale giustificazione del procedimento cautelare: ciò dimostra la sussistenza di ulteriori beni liberi da gravami.
In tertiis , ed a valle, si palesa irrilevante a questi fini, la volontaria conclusione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 30 ottobre 2025 ( doc. 8 fasc. , con il quale la ricorrente ha promesso di vendere ad un soggetto terzo, entro il 31 gennaio 2026, il compendio immobiliare composto da ufficio (al primo piano) e posto auto (al piano terra) sito in Assago (Mi)così identificato: foglio 14, particella 66, subalterno 205 e foglio 14, particella 230, subalterno 1, categoria C/6 (corrispondenti ai numeri 27 e 34 della visura ipotecaria prodotta sub 4 fasc. . Parte Parte
Non appare arduo affermare che di fronte ad una così lunga iscrizione ipotecaria, oltre a determinarsi prima per agire nel merito, non avrebbe dovuto vincolarsi alla cessione di tali cespiti senza prima provvedere a liberarsi. La piena e poliennale conoscenza del gravame non può certo costituire un elemento di valutazione del periculum in mora essendosi volontariamente vincolata verso terzi a liberare il bene entro un determinato termine.
Peraltro, giova sottolineare che il box (nella sua identificazione catastale) non risulta più attinto dall’ipoteca almeno dal 1° settembre 2025 e che l’affermata sua variazione catastale non risulta né allegata (in quale altra particella o subalterno sarebbe stato trasfuso) né, tantomeno, provata dalla ricorrente al fine di dimostrare la perdurante iscrizione ipotecaria. Da qui la stessa delibazione della libertà di tale bene agli odierni fini.
A fortiori le trattative indicate dalla parte (che sarebbero in essere con la RAGIONE_SOCIALE) costituiscono un fatto sopravvenuto all’inerzia pluriennale della parte.
Null’altro vi è da aggiungere.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili vista la mancata costituzione della resistente.
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Si comunichi.
Milano, 4 febbraio 2026
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME