Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8026/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 1007/2022, depositata il 30/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi la coniuge NOME COGNOME perché fosse condannata a restituirgli euro 59.611,000, corrispondente a quanto avrebbe speso per la realizzazione di opere effettuate su immobile di esclusiva proprietà della convenuta, sito in territorio di Ostuni.
La convenuta si difendeva asserendo che la casa di Ostuni era stata adibita a residenza familiare ed era stata allestita da entrambi i coniugi impiegando comuni importi anche attraverso conferimenti dei familiari, per renderla idonea alle loro comuni esigenze; di conseguenza, qualsiasi eventuale esborso concernente l’abitazione familiare non poteva che ricondursi alle contribuzioni che il coniuge spontaneamente effettua nell’interesse della propria famiglia ed è pertanto irripetibile.
Il giudizio si estingueva per intervenuta transazione. I due coniugi, infatti, avevano raggiunto un accordo stragiudiziale, in forza del quale il COGNOME dichiarava di ricevere a tacitazione delle sue richieste dalla COGNOME la somma di euro 5.500,00 e di rinunciare al giudizio pendente nei confronti di quest’ultima dinanzi al Tribunale di Ostuni e, per parte sua, la COGNOME si impegnava a rinunciare al giudizio, senza più nulla a pretendere a nessun titolo nei confronti del coniuge .
Successivamente, nel 2013, il COGNOME conveniva, dinanzi al Tribunale di Brindisi, la COGNOME perché, previa dichiarazione di nullità dell’atto di transazione del 2008 per difetto del requisito delle reciproche concessioni, come tassativamente prevede l’art.1965 cod.civ., gli fosse riconosciuto il diritto alla corresponsione della somma di euro 59.611,00, oltre ad accessori, anche a titolo di arricchimento ingiustificato.
Con la sentenza n 1984/2017, il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda, ritenendo che la transazione era valida, non violava le norme in tema di comunione legale né quelle in materia di contribuzione ex art.143
cod.civ., dato che, salvo per le opere di carattere incrementativo, le somme spese per la ristrutturazione della casa coniugale sono irripetibili in quanto adempienti del dovere di solidarietà coniugale tra coniugi.
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 1007/2022, depositata il 30/09/2022, all’esito del gravame promosso da COGNOME, ha confermato la sentenza impugnata, perché ha ritenuto che i motivi di appello riproducessero le argomentazioni difensive fondatamente disattese dal Tribunale e che richiamassero in modo «inconferente la sentenza della Cassazione a SSUU n. 651/96 (questa infatti si riferisce al caso della costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi e non già come nella fattispecie a somme personali impiegate per la ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge), e norme riguardanti la comunione legale e la divisione della stessa cercando di applicarne i principi alla fattispecie in esame», che invece avrebbe riguardato l’utilizzo di denaro personale dell’appellante impiegato per la ristrutturazione di un bene immobile personale della COGNOME, afferente semplicemente ad un rapporto debito/credito tra le parti e non alla comunione legale. Ha confermato la sentenza del primo giudice pure quanto alla validità della transazione, evidenziando che a fronte della richiesta del COGNOME, la COGNOME si era opposta, contestando l’ an e il quantum debeatur , e solo a seguito dell’abbandono delle rispettive originarie posizioni fu possibile transigere la lite: «da una parte la convenuta riconosceva al COGNOME la somma di € 5.500,00 rinunciando perciò alle proprie eccezioni e il NOME accettava la somma a tacitazione delle sue pretese».
Ha pure negato che la transazione fosse iniqua, richiamando come il Tribunale l’art. 1970 cod.civ., a nulla rilevando che l’accordo fosse stato concluso in concomitanza della separazione legale, non avendo ad oggetto beni caduti in comunione; ha disatteso anche la domanda relativa al pagamento degli interessi perché nuova e quindi inammissibile e per di più
infondata nel merito, essendo stato specificato nella transazione che il pagamento di euro 5.500,00 era avvenuto a tacitazione definitiva delle pretese avanzate nel giudizio estinto e che il COGNOME aveva dichiarato di non avere null’altro a pretendere.
Ad abundantiam ha precisato che: 1) anche a volere ritenere nulla la transazione, le somme sborsate dal COGNOME non erano ripetibili perché erano state destinate a rendere meglio fruibile dalla famiglia l’immobile della moglie e non a realizzare interventi destinati al solo incremento del valore del bene; 2 ) la tesi dell’appellante secondo cui le somme utilizzate sarebbero state impiegate per l’acquisto di beni che sarebbero caduti perciò in comunione a norma dell’art. 177 , lettera a), c.c. e che solo poi sarebbero stati utilizzati dal coniuge per fini personali era del tutto inconferente, non convincente e non attinente alla reale fattispecie; 3) la giurisprudenza insegna che il coniuge che si sobbarchi le spese per la ristrutturazione dell’immobile comune non potrà ripetere alcun onere sostenuto, anche se la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi, poiché in costanza di matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta e le donazioni godono di stabilità, non potendo essere revocate tranne che in caso di ingratitudine; nella specie le spese sostenute da uno dei coniugi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, la spesa si considera come una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 cod. civ. e non sussiste alcun diritto al rimborso.
Il COGNOME ha proposto ricorso, formulando cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la COGNOME.
Il ricorrente ha depositato memoria e istanza di inammissibilità del controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt.177, 192, 194, 186, 184, 2033, 2041, 935, 936, 1965, 1967 e
1418, cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. nonché omessa pronuncia, ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice d’appello ha ritenuto che l’appellante si fosse limitato a reiterare le deduzioni difensive di primo grado richiamando in modo inconferente la sentenza di questa Suprema Corte n. 651/96 (questa infatti si riferisce al caso della costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi), le norme riguardanti la comunione legale e la divisione della stessa, tentando di applicarne i principi alla fattispecie in esame.
Nella specie, invece, come già aveva ritenuto il Tribunale, la pretesa del COGNOME si riferiva al credito oggetto della transazione che per sua natura afferisce semplicemente ad un rapporto debito/credito tra le parti e non alla comunione legale.
La tesi del ricorrente è che anche le norme sulla comunione legale che regolano i rimborsi tra coniugi in fase di scioglimento comportino l’in sorgenza di rapporti di debito/credito tra gli stessi che devono essere disciplinati dal principio della parità, vietando arricchimenti ingiustificati, e che le somme utilizzate da un coniuge per la ristrutturazione di un immobile appartenente in via esclusiva all’altro coniuge cadono comunque in comunione ex art.177 lettera a) cod.civ. con tutte le conseguenze in tema di rimborsi al momento dello scioglimento. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 651/1996 non riguarderebbe, infatti, come erroneamente affermato dalla corte territoriale, la sola ipotesi di ristrutturazione da parte di entrambi i coniugi di un bene di proprietà esclusiva di un coniuge, ma anche il diritto al rimborso pro quota delle somme personali del coniuge per procedere all’acquisto di materiali e all’utilizzo diretto della manodopera per lavori relativi al bene di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.
Il medesimo principio disatteso dal giudice d’appello sarebbe stato enunciato da Cass. n.9954/1998, secondo cui è bene personale dello stesso coniuge, in forza del principio di accessione, la costruzione effettuata da un coniuge in regime di comunione legale su suolo di sua proprietà esclusiva, spettando all’altro coniuge un diritto di credito commisurato alla metà del valore di mercato dei materiali utilizzati per la costruzione e al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l’accessione (ai sensi degli artt. 935 e 936 cod.civ.), nonché da Cass. n.4794/2020 che ha esaminato la pretesa del coniuge che, in sede di operazioni di divisione ex art.191 cod.proc.civ., chieda il rimborso delle somme, ex art.192 cod.civ., utilizzate per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.
Aggiunge il ricorrente che una eventuale rinuncia alla eccezione della irripetibilità sarebbe contraria al divieto di arricchimenti di un coniuge in danno dell’altro o della comunione.
Né il discorso sarebbe diverso laddove si ritenesse il credito oggetto di comunione solo se l’immobile fosse stato realizzato con apporto di entrambi, avendo la COGNOME dichiarato che i coniugi avevano allestito la casa familiare impiegando comuni importi.
1.2 Il motivo è infondato.
In via generale ed astratta, sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o no) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.
Il tema delle restituzioni a margine della cessazione della convivenza coniugale è oggetto di una pluralità di disposizioni – talune speciali,
relative al diritto di famiglia, quale ad es., art. 192 cod.civ. , e altre generali, relative all’indebito arricchimento, al possesso, al contratto: di qui la necessità di individuare la disciplina applicabile a seconda della fattispecie concreta.
D’altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma pure dalla diversa natura del bene (mobile – immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.) nonché della convenzione matrimoniale in concreto adottata.
A riprova di soluzioni differenziate che tengano conto della specificità della vicenda concreta, Cass. 21/02/2023, n.5385 offre l’esempio del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ma pagato da uno solo di essi, il cui importo talvolta è stato considerato irripetibile (Cass. n. 18749/2004, Cass n. 10942/2015; Cass. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) in quanto ritenuto adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 cod.civ. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall’art. 143 cod.civ.), talaltra è stato ricondotto (in questo senso Cass. n. 12551/2009) alla logica della solidarietà che connota la vita familiare ( id est a una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio).
Reputa Cass. 31/03/2023 n.9144 che, sul profilo della fondatezza di pretese creditorie (di restituzione) avanzate dal coniuge che abbia versato somme di denaro impiegate anche in spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge, si è registrata una evoluzione della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che riassume nei termini che seguono: per Cass. n. 2199/1989, in giudizio di separazione personale dei coniugi, nel quale il marito rivendicava di aver diritto all’attribuzione di
una somma di denaro equivalente all’incremento di valore arrecato all’immobile di proprietà della moglie adibito a casa di villeggiatura della famiglia in costanza di convivenza, «il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall’art. 1150 c.c. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l’invocabilità dell’art. 936 c.c., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà»; successivamente, Cass. n. 5866/1995, sempre in ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi e di determinazione, oltre all’assegno di mantenimento necessario alla conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, della pretesa creditoria di somma di denaro versata dalla moglie al marito in costanza di convivenza, ha affermato che, «nel caso in cui un coniuge consegni all’altro una somma di denaro e quest’ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.. Tuttavia, essendo stata la somma impiegata in modo da comportare anche l’arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto ad indennizzare l’altro del vantaggio conseguito (nella specie, la corte di merito aveva attribuito un’indennità ex art. 1150 c.c.)»; Cass. n. 18749/2004 ha, invece, affermato, in controversia relativa a reciproche pretese restitutorie azionate dai coniugi dopo il fallimento dell’unione matrimoniale, che «i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti
familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale»; e dichiarano Cass. n. 10942/2015 e Cass. n. 10927/2018: «Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis c.c., comma 1, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio» (nella specie, è stata cassata la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall’attore per la Tarsu relativa all’immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest’ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio).
1.3 A valle di detta ricognizione, non avendo il COGNOME contestato di avere contribuito con denaro proprio allo scopo di adattare l’immobile della controparte alle esigenze di vita familiare né di avere incrementato il valore dell’immobile della COGNOME esorbitando dagli obblighi di contribuzione, non può che confermarsi la correttezza della conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, anche nella parte in cui ha ritenuto del tutto inconferenti la giurisprudenza evocata dal ricorrente e la disciplina di cui pretendeva l’applicazione.
La vicenda de qua riguarda inequivocabilmente la ripetibilità di somme versate adempiendo agli obblighi di contribuzione di cui all’art. 143 cod.civ. con tutte le implicazioni che ne derivano, in quanto il fatto che la richiesta restitutoria sia stata avanzata a margine dello scioglimento del rapporto coniugale non significa affatto, come pretenderebbe il ricorrente, che essa sia legata sotto il profilo operazionale allo scioglimento della comunione legale e che ne debba subire i condizionamenti.
2.1 Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1967, cod.civ., 158, 711 cod.proc.civ., 1346, 1362 cod.civ., 115, 116 cod.proc.civ., 1418 e 143 cod.civ. nonché omessa motivazione sui motivi di gravame e omesso esame di fatti pacifici oggetto di discussione come l’assenza di res dubia .
Il motivo si incentra sulla statuizione con cui il giudice d’appello ha ritenuto che l’accordo transattivo aveva assolto alla funzione propria della transazione per come tipizzata dall’art. 1965 cod. civ., specificando che nel caso di specie l’accordo veniva stipulato al fine di risolvere una controversia già in corso attraverso reciproche rinunce e concessioni, posto che il qui ricorrente rinunciava a parte della pretesa creditoria e la COGNOME a sua volta superava le sue eccezioni, impegnandosi ad un parziale rimborso, e altresì che la censura mossa alla sentenza del Tribunale era generica e meramente ripetitiva delle difese di primo grado.
Nella transazione -sostiene il ricorrente -non era dato rinvenire alcuna rinuncia da parte della COGNOME: vi erano solo frasi di stile, come quella di null’altro avere a pretendere, e nessuna neppure sintetica indicazione delle controprestazioni oggetto di rinuncia da parte della COGNOME, che, peraltro, essendo detta transazione oggetto di negozio a latere della separazione e condizione della separazione consensuale, avrebbe dovuto rivestire della forma scritta processuale di cui agli artt.158 cod.civ. e 711 cod.proc.civ. al fine di verificare che essa non contenesse interferenze peggiorative rispetto all’accordo di separazione (Cass. n. 28649/2020).
Aggiunge il ricorrente che la COGNOME: 1) non aveva mai formulato pretese, sicché la statuizione con la quale la Corte d’appello ha dichiarato che ella aveva rinunciato alle sue « eccezioni» violerebbe il canone dell’interpretazione letterale del contratto di cui all’art.1362 cod.civ.; 2) la COGNOME aveva sempre riconosciuto il debito, perciò la sua pretesa restitutoria non poteva dirsi res dubia ; 3) se la rinuncia della COGNOME
avesse riguardato l’eccezione della irripetibilità delle somme ex art.143 cod.civ. la transazione sarebbe stata parimenti nulla, perché i contributi dei coniugi devono essere reciproci e proporzionati alle proprie capacità reddituali, con la conseguenza che gli esborsi che superano detto criterio, creando arricchimenti vietati (artt.143 e 160 cod.civ.) o disparità di quote (artt. 192 e 194 cod.civ.), sono ripetibil i, tant’è che i rapporti di dare ed avere tra i coniugi subiscono una sospensione durante il matrimonio per poi rivivere dopo il suo scioglimento (Cass. 23713/2013).
Riguardo poi alla rinuncia alla eccezione relativa alla prova del quantum (anch’essa non menzionata nella scrittura), il ricorrente evidenzia che la COGNOME aveva dapprima rilevato un problema di tipo probatorio parziale per due fatture -l’una di euro 39.000,00 e l ‘ altra di euro 3.900,00 – per poi abbandonare detta contestazione e concludere di nulla dovere in assoluto.
In ogni caso, dovendo la transazione essere provata per iscritto, tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo (quali, in particolare, le reciproche concessioni) avrebbero dovuto risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Aggiunge il ricorrente che il pagamento quietanzato di una somma inferiore rispetto a quella richiesta inizialmente non avrebbe implicato l’avvenuta transazione in difetto di reciproche concessioni ( Cass. n. 37825/2021), e che a p. 3 della comparsa di costituzione di primo grado la COGNOME aveva affermato che «solo grazie all’abbandono delle rispettive posizioni iniziali le parti definivano la lite attraverso il riconosciment o di una somma minore (€.5500,00) rispetto a quanto richiesto dal sig. NOME che, come è documentato, accettava a tacitazione definitiva delle proprie pretese e con rinuncia al contenzioso pendente ed a tutto quanto ivi affermato e dedotto»: quindi avrebbe riconosciuto di essere obbligata.
2.2 Il motivo è infondato, avendo il giudice d’appello fornito una interpretazione plausibile della transazione ed avendo esaurientemente motivato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che la transazione fosse valida perché rispettosa delle prescrizioni dell’art. 1956 cod.civ.
Invero, aldilà delle espressioni utilizzate tra le parti, l’oggetto del contratto di transazione era posto in relazione alla situazione di contrasto che le parti stesse avevano inteso comporre attraverso reciproche concessioni: pertanto la transazione esprimeva con chiarezza la comune volontà delle parti di comporre la controversia in atto, predisponendo il nuovo regolamento di interessi destinato a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite originaria.
Lo sforzo confutativo del ricorrente volto a dimostrare che la Corte d’appello avrebbe male interpretato l’accordo transattivo non va a segno, perché la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni; perciò, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata scelta l’altra (Cass 15/11/2017 n. 27136; Cass. 28/11/2017 n.28319; Cass. 10/05/2018 n. 11254; Cass. 09/04/2021 n. 9461; Cass. 03/07/2024 n. 18214).
A ciò va aggiunto che non risulta che la RAGIONE_SOCIALE avesse riconosciuto il debito dell’odierno ricorrente . Sul punto, è sufficiente leggere a p. 3 del
ricorso la riproduzione della comparsa di costituzione della COGNOME che il ricorrente ha riprodotto: solo una lettura infedele di detta comparsa può indurre a ritenere che la COGNOME avesse riconosciuto in tutto o in parte il debito dell’odierno ricorrente, avendone ampiamente ed inequivocabilmente contestato an e quantum .
Né può imputarsi al giudice d’appello di avere illegittimamente fornito una motivazione per relationem , dato che nel processo civile la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario emesso in un altro processo presuppone che tale sentenza resti autosufficiente, cioè che vengano riprodotti i contenuti mutuati e resi oggetto di autonoma valutazione critica, come è avvenuto nella specie (v., ex plurimis , Cass. 14/07/2025, n. 19341).
3.1 Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1970, 192, 194, 143, 160, 1418, 1966, 158 cod.civ., 711, 115, 116, cod.proc.civ., 1965, 1967 cod.civ. e dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione come la concomitanza tra l’accordo di separazione e la transazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.
La Corte d’appello, con un ragionamento che il ricorrente definisce «illogico, che lascia perplessi», avrebbe sostenuto l’irrilevanza del l’allegata iniquità della transazione, considerato il disposto dell’art.1970 cod.civ., richiamato dal giudice di primo grado, e sostenuto altresì che la separazione conclusa in concomitanza della transazione non avrebbe riguardato beni oggetto di comunione.
3.2 Anche questo motivo è infondato.
Il ricorrente del tutto assertivamente sostiene che la transazione de qua sol perché pacificamente collegata alla separazione tra le parti dovesse essere sottoposta ai principi valevoli per lo scioglimento della comunione insistendo così nella sua tesi iniziale, senza alcun confronto con la statuizione della sentenza impugnata , e argomenta l’avvenuta violazione
da parte della corte territoriale dell’art. 1970 cod.civ., senza mai essersi fatto carico di dimostrare in concreto in che modo le spese sostenute per ristrutturare l’immobile fossero esorbitanti rispetto all’adempimento da parte sua dell’obbligo di contribuzione di cui all’ art. 143 cod.civ.
4.1 Il quarto motivo imputa al giudice d’appello la violazione degli artt. 1965, 1967, 1282 e 1362 cod.civ., 99, 112, 183, 115 e 116 cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e la nullità della sentenza, ex 360, 1° comma, n. 4 e n. 5 cod.proc.civ., per avere ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda relativa agli interessi e che, per altro verso, la transazione con chiarezza specificava che il pagamento di euro 5.500 era avvenuto a tacitazione definitiva delle pretese avanzate nel giudizio e che il ricorrente aveva dichiarato di non avere null’altro a pretendere .
Il ricorrente sostiene di avere chiesto, in via subordinata rispetto alla domanda principale formulata nel giudizio estinto, non solo il pagamento degli interessi, ma anche della rivalutazione, e di avere lamentato la omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su detta domanda, evidenziando che non erano menzionate nella transazione le voci accessorie (interessi e rivalutazione) poiché si faceva testualmente riferimento solo alla pretesa di parte della sorte capitale ed alla rinuncia della sorte capitale.
La corte territoriale non avrebbe specificato perché la domanda era nuova, nonostante le doglianze formulate con il quinto motivo di appello in ordine al fatto che la domanda di pagamento degli accessori avrebbe potuto essere formulata in ogni tempo in quanto la stessa era ricompresa in quella più ampia della pretesa creditoria; gli accessori hanno una negoziazione autonoma, e tra capitale ed interessi c’è, infatti, una accessorietà solo genetica (nel senso che se è nulla ab origine la obbligazione principale cade quella accessoria), ma le singole voci possono
essere oggetto di rinuncia anche separata perché nel corso del rapporto costituiscono obbligazioni autonome.
4.2 Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non ha colto la ratio decidendi e quindi non l’ha efficacemente confutata: la Corte d’appello ha dapprima ritenuto inammissibile la domanda volta a dimostrare che la transazione aveva riguardato solo la somma capitale, ma non anche gli interessi che erano stati specificamente domandati con la domanda originaria su cui era intervenuta l’estinzione per rinuncia , e poi ad abundantiam l’ha rigettata nel merito, perché con la transazione il ricorrente aveva rinunciato ad ogni altra pretesa relativa alla somma che aveva domandato nel giudizio poi estinto.
L’unica debole argomentazione difensiva del ricorrente è che la rinuncia ad ogni altra pretesa era una clausola di stile, in assenza però di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quantomeno il dubbio che la somma oggetto di transazione avesse riguardato solo una parte della sua pretesa creditoria. Il che è sufficiente per condannare il motivo all’inammissibilità, non avendo il ricorrente efficacemente censurato la ratio decidendi sottesa alla declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento degli interessi per novità della questione.
Mette conto osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840). Vale a dire, ove il giudice
della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass. 17/01/2019, n. 1093) e non anche quella che, muovendosi sul piano virtuale, il giudice afferma che avrebbe adottato ove l’esame del merito non gli fosse stato precluso.
Non vi è dunque motivo di scrutinare le censure che il ricorrente ha mosso alla sentenza impugnata per avere rigettato anche nel merito la domanda, non avendovi interesse.
5.1 Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 143, 160, 177, 192, 194, 782, 2697, 2729, 2033, 2041, 935, 936 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché, ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione quale la ripetibilità della somme, stante il valore incrementativo delle opere, e della nullità della sentenza per omesso esame delle domande, ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
La motivazione con la quale la quale il giudice d’appello ha qualificato legittima la irripetibilità delle somme perché, pur richiamando la distinzione tra ristrutturazioni aventi valore incrementativo, per le quali è ammessa la ripetibilità per evitare arricchimenti di un coniuge in danno dell’altro inderogabilmente vietati, ex artt. 160 e 1418 cod.civ., si sarebbe riportato dapprima genericamente alle motivazioni del Tribunale e poi avrebbe concluso con l’applicazione dei principi della donazione che nulla avrebbero a che fare con la sentenza del primo giudice, con le domande, eccezioni e difese delle parti, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, visto il difetto di allegazione e prova dell’ animus donandi , e nonostante avesse sempre dedotto e chiesto di provare che vi era stato il riconoscimento dell’obbligo di rimborso da parte della ex moglie. Peraltro, la ripetibilità delle somme spese per ristrutturazione dell’abitazione di proprietà
esclusiva sarebbe stata affrontata -sostiene il ricorrente – da Cass. n. 864/2023 la quale, lungi dal richiamare i principi della donazione, ammette la ripetibilità delle somme che invece hanno avuto valore incrementativo, perché le stesse non rientrano nell’adempimento del dovere di solidarietà tra coniugi di cui all’art.143 cod.civ.
5.2 Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha richiamato a ulteriore supporto della sua statuizione la giurisprudenza di legittimità che poggia l’irripetibilità delle somme che un coniuge abbia speso per il soddisfacimento degli bisogni familiari in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 cod. civ. sull’equiparazione ad una donazione indiretta.
Non vi sono i presupposti per ritenere che detta Corte sia incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato come il principio del tantum devolutum quantum appellatum non solo non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ma non precludono al giudice d’appello di confermare, rimanendo naturalmente nell’ambito del petitum e della causa petendi , la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. Il vizio ricorrerebbe solo ove il giudice attribuisse alla parte un bene diverso da quello richiesto, ipotesi qui non ricorrente.
Del tutto inconferente è, poi, la giurisprudenza evocata dal ricorrente che ammette la ripetibilità delle somme che hanno incrementato il valore di un bene personale dell’altro coniuge, in assenza di prova della ricorrenza di tale presupposto.
Resta da esaminare l’istanza di inammissibilità del controricorso, ribadita dal ricorrente nella memoria, incentrata sul fatto che la procura alle liti che la COGNOME aveva conferito all’AVV_NOTAIO non contenesse la autenticazione della firma della conferente.
Detta istanza non merita accoglimento.
Nella intestazione del controricorso si fa espresso e inequivoco riferimento al fatto che il mandato speciale era stato conferito « con file separato autenticato digitalmente ai sensi dell’art. 83, come modificato dall’art. 45, 9° comma, L. 18.6.2009, n. 69 che viene unito digitalmente al controricorso » (p. 1 del controricorso); nell’atto definito «Procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c.», la COGNOME aveva precisato di avere conferito all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME il più ampio mandato su procura speciale conferita con file separato autenticato digitalmente ai sensi dell’art. 83 cod.proc.civ. unito digitalmente al controricorso «di costituzione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, di rappresentarmi e difendermi nel giudizio relativo avviato da NOME COGNOME (…) con ricorso notificato il 29.3.2023, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce 30.9.2022, n. 1007».
Trova pertanto nel caso di specie applicazione il principio di diritto secondo cui, a ssunta l’unità fisica, per volontà del legislatore, fra la procura su foglio separato e congiunto e l’atto processuale cui accede, può estendersi alla detta procura su foglio separato la giurisprudenza relativa alla procura conferita in calce o a margine. Infatti la giurisprudenza di legittimità statuisce che l’art. 83, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore sia subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il
mandato si inserisce; pertanto, l ‘ autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli da tale norma (Cass. n. 28004/ 2021 e Cass. 18381/2024).
Nella specie risulta per tabulas che la procura è stata rilasciata in relazione al ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1007/2022, quindi è stata certamente conferita per il giudizio di cassazione e per l’impugnazione della indicata sentenza di merito e in data posteriore al provvedimento gravato; il fatto che manchi l’autenticazione della sottoscrizione della COGNOME da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME – dato che, secondo Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n. 2075, la certificazione del difensore dell’autografia della sottoscrizione, come “autentica minore”, ha soltanto la funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 cod.civ. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato – non implica, di necessità, che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all’atto dell’autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (Cass. n. 32573/2024; Cass. n. 18381/2024, cit.).
In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese processuali, che liquida in euro 4.300,00, oltre a euro 200,00 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME