SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 309 2026 – N. R.G. 00000729 2025 DEPOSITO MINUTA 20 03 2026 PUBBLICAZIONE 23 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d’appello avverso la sentenza N. 356/2025 del Tribunale di Imperia promossa da:
rappresentato e difeso in proprio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanremo, in INDIRIZZO, come da mandato in atti Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO, come da mandato in atti Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Per l’appellante:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l’effetto, NEL MERITO: In via pregiudiziale: Disporre la sospensione del presente giudizio sino all’esito del giudizio n. 35466/18 R.G. pendente nanti la Suprema Corte, dovendo esso risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa, come meglio esposto al punto I delle premesse dell’atto di appello. Per l’effetto, all’esito del predetto pregiudiziale giudizio, Dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto per le somme richieste all’AVV_NOTAIO. in quanto affatto dovute, non essendo egli tenuto ad alcuna restituzione di somme, trattandosi del corrispettivo per l’opera professionale svolta, come già acclarato in altro giudizio (n. 933/2014 R.G.) e la cui liquidazione è, in ogni caso, in corso di accertamento giudiziale, come meglio esposto al punto II delle premesse dell’atto di appello, e per l’effetto, revocarlo ‘in toto’. Nella denegata ipotesi di mancata sospensione del presente giudizio, in ogni caso, Dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto per le somme richieste all’AVV_NOTAIO. in quanto affatto dovute, non essendo egli tenuto ad alcuna restituzione di somme, trattandosi del corrispettivo per l’opera professionale svolta, come già acclarato in altro giudizio (n. 933/2014 R.G.) e la cui liquidazione è, in ogni caso, in corso di accertamento giudiziale, come meglio esposto al punto II delle premesse dell’atto di appello, e per l’effetto, revocarlo ‘in toto’. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di giudizio’.
Per l’appellato:
‘Voglia la Corte d’appello adita, respinto ogni contrario assunto, così statuire: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per difetto dei requisiti di specificità dei motivi. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare, comunque, l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO. avverso la sentenza n. 356/2025 del Tribunale di Imperia, confermandola in ogni sua parte, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite e, per l’effetto, confermare la definitività e l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 637/2018 del Tribunale di Imperia, R.G. 2174/2018, per l’importo di € 27.760,51 oltre accessori e spese, come già statuito con la citata sentenza. IN OGNI CASO: condannare l’appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con applicazione dei parametri vigenti, come da nota spese allegata alle note di udienza del 27.01.2026′
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 637/2018 emesso dal Tribunale di Imperia in data 22.10.2018 (RG n. 2174/2018), per il pagamento dell’importo di € 27.760,51 oltre interessi legali decorrenti dal 4.10.2018 sino al saldo e alle spese processuali ivi liquidate in € 900,00 per onorari, € 286,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore di . La suddetta somma, in particolare, costituiva importo da restituirsi a , all’esito di sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 811/2018, depositata il 16.05.2018, di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia nr. 293/2015, in esecuzione della quale aveva, precedentemente, corrisposto all’opposto quanto stabilito dal Giudice di prime cure. Più segnatamente la Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità della accolta nel merito dal Tribunale, perché introdotta nelle
domanda attorea spiegata dall’AVV_NOTAIO. forme del rito ordinario in luogo del ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D. Lgs. n. 150/2011.
Poiché aveva già corrisposto l’importo in esecuzione della sentenza di primo grado poi caducata, agiva in INDIRIZZO monitoria per ottenerne la restituzione.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO. opponendosi al decreto, sosteneva che nulla era dovuto in restituzione, poiché quelle somme rappresentavano comunque il giusto compenso per l’attività svolta, e depositava, pertanto, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il riconoscimento dei propri onorari.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Giudice istruttore dapprima sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto e, in seguito, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo, ritenendo sussistente la litispendenza con il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione n. 35466/2018 relativo alla causa originaria sui compensi.
A seguito di regolamento di competenza promosso da , la Suprema Corte, con ordinanza n. 33152/2021, cassava il provvedimento di cancellazione relativo alla domanda restitutoria, escludendo per essa la litispendenza e disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Imperia.
Il Giudizio veniva, dunque, riassunto da , il quale insisteva per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo altresì la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96, co.3, c.p.c.
Si costituiva in giudizio il quale ribadiva l’insussistenza dell’obbligo restitutorio e chiedeva nuovamente la sospensione del processo in attesa dell’esito del giudizio di legittimità in ordine alla corresponsione dei compensi.
Il Giudice di primo grado, rigettata l’istanza di sospensione avanzata dall’opponente, emetteva l’impugnata sentenza che così statuiva: ‘1. rigetta l’opposizione e, per l’effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; 2. condanna parte attrice-opponente al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.487,20 oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA per il giudizio RG 2683/2018, nonché in € 1.263,00 per esborsi ed € 2757,00 per compensi oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA per il regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione e in € 545,00 per c.u. e € 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA per il presente giudizio RG. 2609/2021′
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c., dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo opposto per le somme richieste all’AVV_NOTAIO.
in quanto affatto dovute.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) erroneità della sentenza appellata per la mancata sospensione del giudizio; 2) errata condanna alle spese di lite; instava per la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio domandando, previa dichiarazione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per difetto dei requisiti di specificità dei motivi, rigettare nel merito l’appello e, per l’effetto, confermare la definitività e l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 637/2018 del Tribunale di Imperia, rg. 2174/2018, per l’importo di € 27.760,51, oltre accessori e spese.
La Corte, con provvedimento del 28.01.2016, rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava avanti all’Istruttore l’udienza di rimessione della causa in decisione al 10.03.2026.
Con provvedimento dell’11.3.2026 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell’udienza in data 10.03.2026, visto l’art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’appello l’AVV_NOTAIO richiamate le premesse relative al contenzioso tra le parti (‘il Signor ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo ‘ in ragione della pendenza dinanzi la Corte di Cassazione del giudizio precedentemente promosso dal predetto, con conseguente preclusione di qualsivoglia azione giudiziale afferente le medesime domande dallo stesso svolte, risolvendosi l’odierno giudizio al pari di quello già incardinato dinanzi a codesto Tribunale con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. RG N. 2501/2018, in un chiaro abuso dello strumento processuale ‘; – controparte si riferiva ad altro giudizio, iniziato in precedenza dall’Avvocato er il riconoscimento dei propri compensi professionali nell’ambito del quale la Corte di Appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’originaria domanda e in quel momento pendente in Cassazione, come a tutt’oggi; – il giudizio di merito previamente instaurato, e in oggi pendente in Cassazione, vedeva la vittoria dell’AVV_NOTAIO n I grado: con sentenza n. 293/2015 il Tribunale di lmperia condannava i Signori e al pagamento di compensi relativi a prestazioni professionali rese dall’AVV_NOTAIO doc. 1 prodotto ex adverso); – i Signori proponevano appello avverso la suddetta sentenza deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità della pretesa dell’AVV_NOTAIO in quanto introdotta con atto di citazione in luogo del ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D. Lgs. n. l50/2011; – la Corte di Appello, in accoglimento del gravame, dichiarava l’inammissibilità della pretesa dell’AVV_NOTAIO erroneamente azionata con le forme del giudizio ordinario (doc. 2 prodotto da controparte); – i Signori proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, nella parte in cui ometteva di rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, per la decisione integrale sulla pretesa dell’AVV_NOTAIO (doc. 5 prodotto ex adverso); – tale ricorso instaurava il giudizio n. 35466/2018 a tutt’oggi pendente nanti la Suprema Corte’), in particolare dava rilievo alla motivazione dell’ordinanza resa dal Tribunale in data 19.2.2020 con la quale era dichiarata la litispendenza rispetto al giudizio iscritto in Cassazione al n RG 35466/2018, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo, ‘atteso il recente orientamento della Suprema Corte in tema di unitarietà tra il procedimento monitorio e la successiva fase di opposizione (cfr. Cass. 8693/2017 e 23455/2018) rispetto a quello radicato presso la Suprema Corte RG 35466/2018′. Orbene, a fronte del proposto regolamento di competenza e dell’ordinanza 33153/2021 che disponeva la prosecuzione del giudizio nanti il Tribunale di Imperia, a seguito di riassunzione da parte dell’odierno appellato, parte appellante lamenta che la statuizione emessa dal
Tribunale sarebbe viziata nell’escludere qualsivoglia pregiudizialità denominata tecnicogiuridica, non sospendendo ai sensi dell’art. 295 cpc ovvero dell’art. 337 comma 2 cpc il giudizio fino all’esito di quello instaurato precedentemente al fine di sentire dichiarare il diritto dell’AVV_NOTAIO alla corresponsione dei compensi professionali (pendente in Cassazione RG 35466/2018). A sostegno del proprio assunto l’AVV_NOTAIO richiama il contenuto dell’ordinanza n. 33153/2021 ‘ non ricorre la litispendenza – che presuppone la contemporanea pendenza della ‘stessa causa’ davanti a giudici diversi – con riferimento al giudizio introdotto con l’opposizione al decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto corrisposto dal e all’avvocato in adempimento della sentenza n. 293/2015 del Tribunale di Imperia, trattandosi degli effetti restitutori eventualmente connessi alla decisione sulla domanda di condanna al pagamento dei compensi azionata in precedenza e pendente in cassazione; ricorre, invece, la litispendenza, con la domanda di accertamento dei compensi introdotta dall’avvocato con il rito sommario non essendo dimostrato che si tratta di compensi diversi da quelli azionati in precedenza avanti il Tribunale di Imperia’.
Assume l’AVV_NOTAIO che la domanda restitutoria si fonda sulla riforma della pronuncia di primo grado, ma la pretesa è ancora sub iudice in attesa della pronuncia di legittimità, motivo per il quale nel caso la Suprema Corte annullasse la riforma della Corte d’Appello il pagamento tornerebbe ad essere non dovuto. La sospensione del giudizio rispecchierebbe il principio del giusto processo, oltre ad evitare il rischio del conflitto tra giudicati.
In via preliminare, l’appellato ha proposto eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 342 c.p.c.
Secondo l’appellato, infatti, l’atto di appello non avrebbe specificato come l’appellante intendeva modificare la sentenza.
L’eccezione è infondata.
Nell’interpretazione dell’art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che ‘Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell’appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell’atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado, all’esito della disposta sospensione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non è, invece, necessario un’indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: ‘Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, come rilevato all’appellato, l’applicazione dell’art. 336 cpc – posta dal Tribunale a motivazione del rigetto dell’opposizione – deriva dall’autonomia di tale norma.
La restituzione di quanto corrisposto in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata in grado di appello, può essere intimato dalla parte con decreto ingiuntivo.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28167 del 17 dicembre 2013.
Secondo i giudici di legittimità, in tali ipotesi il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma in sede di gravame, e può essere richiesto immediatamente, anche con un procedimento monitorio, trovando applicazione il principio ‘restituito ante omnia’.
Ancora recentemente l’autonomia del disposto di legge è stata ribadita da Corte di Cassazione, III civile, con l’ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2822.
Va inoltre esaminata l’ordinanza n 33153 già citata testualmente.
E’ ben vero che la statuizione afferisce all’esclusione dalla sussistenza della litispendenza, ma ciò non toglie che gli ‘effetti restitutori’ siano di per sé evidentemente collegati alla decisione in ordine alla pretesa creditoria relativa ai compensi. Non per questo però si determina il venire meno del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, dal momento che si tratta di diritto che sorge ai sensi dell’art. 336 cpc per il solo fatto della riforma della sentenza, potendo infatti essere essere azionato immediatamente, anche procedimento monitorio.
La domanda di restituzione per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), può essere proposta a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio.
Proprio per questo, peraltro, non verrebbe a determinarsi un conflitto di giudicati, in ragione del fatto che l’art. 336 cpc prescinde da ogni valutazione di merito.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo l’appellante si duole della condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Oltre a ribadire che il processo andava sospeso, in ogni caso assume che la debenza delle somme quale corrispettivo delle prestazioni professionali rese dall’AVV_NOTAIO giustificava quantomeno la compensazione delle spese tra le parti.
Il motivo non merita accoglimento per le stesse ragioni che hanno portato al rigetto del primo motivo.
Ed infatti l’autonomia dell’azione ex art. 336 cpc determina l’irrilevanza delle questioni di merito relative all’accertamento della fondatezza della tesi difensiva circa la sussistenza del credito in capo all’AVV_NOTAIO. con riferimento anche alla questione dell’accoglimento dell’appello solo in punto rito.
Il diritto alla restituzione discende dal solo ed unico fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, ed è un diritto autonomo che non ha a che fare con la la natura del rapporto sostanziale all’origine della controversia.
Il rigetto dell’appello e la conferma della statuizione di primo grado determina la soccombenza dell’appellante, sul quale gravano le spese di lite del grado in favore della parte appellata, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell’attività
difensiva svolta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da e per l’e ffetto conferma la sentenza N. 356/2025 del Tribunale di Imperia .
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata che liquida in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.
Genova, 16.3.2026
Il Consigliere estensore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO