Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5165 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5165 Anno 2026
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22152/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8047/2023 depositata il 09/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, in forza della procura che gli era stata rilasciata da NOME COGNOME, anticipava le spese di lite derivanti da una sentenza nella quale quest’ultimo risultava soccombente, versando l’importo dovuto al difensore della parte vittoriosa.
Successivamente l’AVV_NOTAIO chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME per la restituzione della somma anticipata. A seguito dell’opposizione proposta dall’ingiunto, il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza per valore e individuava nel Giudice di Pace il giudice competente.
Riassunto il giudizio, il Giudice di Pace respingeva l’istanza di sospensione formulata da NOME COGNOME -fondata sulla pendenza di altro procedimento, ritenuto pregiudiziale, innanzi alla Corte d’appello e accoglieva la domanda monitoria, condannando l’opponente al pagamento dell’importo richiesto.
L’appello proposto da NOME COGNOME veniva accolto dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8047/2023, del 9 agosto 2023, che riformava integralmente la decisione di primo grado, respingeva la domanda dell’AVV_NOTAIO e lo condannava a restituire le somme percepite in esecuzione della pronuncia del Giudice di Pace.
Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito l’AVV_NOTAIO propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente escluso l’operatività del principio di non contestazione. Richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente -quale sostanziale convenuto -è onerato, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo specifico e analitico sui fatti allegati dall’opposto attore, dovendosi altrimenti tali fatti considerare come non contestati (Cass., III, 27 giugno 2022, n. 20597).
Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, i fatti posti a fondamento della domanda -e in particolare l’avvenuto pagamento, la sua funzione estintiva rispetto al debito del mandante, e la sussistenza del mandato con rappresentanza conferito mediante procura notarile del 17 aprile 2008 -non sarebbero mai stati oggetto di contestazione da parte dell’opponente. Questi non avrebbe negato né l’esistenza della sentenza n. 1086/2013 del Tribunale di Napoli, né l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato dall’AVV_NOTAIO nei confronti dell’AVV_NOTAIO quale procuratore antistatario, né, infine, l’esistenza e il contenuto della procura notarile che attribuiva al ricorrente ampi poteri rappresentativi e dispositivi nell’ambito della gestione del contenzioso.
Assume pertanto il ricorrente che il giudice del gravame avrebbe disatteso il principio di non contestazione, ritenendo infondata la domanda sulla base di una pretesa carenza di allegazioni e/o prove, mentre la contestazione svolta dall’opponente si sarebbe limitata a evocare, in termini del tutto generici, una presunta responsabilità professionale dell’avvocato, senza incidere sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
4.1.1. Il motivo è inammissibile, poiché si risolve nella mera riproposizione di questioni di fatto volte a sollecitare una diversa e più favorevole ricostruzione del merito della controversia. Le censure articolate dal ricorrente non individuano un vizio riconducibile ai tassativi
casi previsti dall’art. 360 c.p.c., ma si limitano a contrapporre alla valutazione operata dal giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio, così perseguendo un riesame del merito che è precluso in sede di legittimità.
Le argomentazioni spese si risolvono nella riproposizione di deduzioni e contestazioni già esaminate e puntualmente disattese dal giudice territoriale, il quale ha fornito una motivazione congrua (cfr. sentenza impugnata pag. 6 e ss.), immune da vizi logici e rispettosa dei criteri legali di valutazione della prova.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’esistenza e dal contenuto della procura speciale notarile del 17 aprile 2008, dalla quale l’AVV_NOTAIO traeva il potere di estinguere il debito del mandante mediante pagamento al procuratore antistatario della controparte. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe immotivatamente escluso la sussistenza di un valido mandato o di un’autorizzazione all’adempimento, omettendo qualsivoglia valutazione della procura prodotta e della sua portata rappresentativa.
La motivazione della sentenza d’appello sarebbe inoltre viziata da intrinseca contraddittorietà, poiché, da un lato, il giudice del gravame avrebbe dato atto di accogliere il motivo di appello sub B), mentre, dall’altro, nella parte motiva ne avrebbe disatteso integralmente il contenuto, negando la rilevanza del mandato e qualificando il pagamento come adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. Tale contraddizione, secondo il ricorrente, integra un deficit motivazionale evidente, alla luce del fatto che tanto l’appellante quanto il giudice di secondo grado muovevano da premesse comuni -riconducibilità del pagamento all’ambito dell’art. 1180 c.c. e inoperatività delle forme di surrogazione per poi giungere a conclusioni opposte.
Lamenta altresì il ricorrente che il Tribunale abbia ricondotto la situazione al paradigma dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., pur riconoscendo che l’AVV_NOTAIO aveva agito spontaneamente e consapevolmente, senza considerare che l’azione non era stata proposta e che la questione dell’asserita responsabilità professionale non incideva sulla verifica dei poteri conferiti con la procura speciale.
Il motivo censura dunque la motivazione quale ‘apparente’, ‘incoerente’ e priva dell’esame di un fatto decisivo, ossia l’esistenza e la portata dei poteri rappresentativi conferiti al ricorrente, dai quali dipendeva la qualificazione giuridica del pagamento effettuato.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di mandato con rappresentanza (artt. 1703, 1704, 1720 c.c.), di rappresentanza volontaria (artt. 1387 ss. c.c.), nonché dell’art. 1180 c.c. in tema di adempimento del terzo e degli artt. 83 ss. c.p.c. relativi alla procura ad litem . Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto il pagamento effettuato dall’AVV_NOTAIO alla figura dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., anziché qualificarlo come atto compiuto in esecuzione del mandato con rappresentanza conferito dal sig. NOME COGNOME mediante procura notarile del 17 aprile 2008.
Il ricorrente sostiene che dal contenuto dell’atto notarile risulta conferito un vero e proprio mandato con rappresentanza, volto a legittimare l’avvocato a compiere tutte le attività ritenute opportune per la gestione del contenzioso, ivi compreso il pagamento delle somme dovute a terzi nell’interesse del mandante. Deduce che il Tribunale avrebbe confuso la procura ad litem , quale atto processuale ex art. 83 c.p.c., con la procura sostanziale di cui all’art. 1387 c.c., omettendo di considerare che la procura notarile conferiva poteri rappresentativi ben più ampi di quelli riconducibili al mandato difensivo.
Il ricorrente osserva inoltre che, una volta accertata la sussistenza di un mandato con rappresentanza, il pagamento doveva considerarsi effettuato per conto del mandante e, pertanto, comportare il diritto del mandatario al rimborso delle anticipazioni ai sensi dell’art. 1720 c.c. La sentenza impugnata avrebbe invece applicato in modo improprio l’art. 1180 c.c., prospettando la necessità di un’azione di ingiustificato arricchimento, nonostante il presupposto del pagamento ‘senza mandato’ non ricorresse nel caso di specie.
Conclude il ricorrente affermando che l’errore interpretativo commesso dal Tribunale nel qualificare il rapporto giuridico e nel disconoscere gli effetti del mandato con rappresentanza ha condotto al rigetto della domanda di rimborso sulla base di un inquadramento normativo del tutto inconferente.
4.3.1. Il secondo e terzo motivo -che, in ragione della loro evidente connessione logica e tematica, possono essere esaminati congiuntamente -risultano entrambi inammissibili.
Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente prospetta una censura attinente alla pretesa insufficienza o incongruità della motivazione della sentenza impugnata. Tale doglianza, tuttavia, risulta estranea al perimetro del sindacato consentito in sede di legittimità a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha ridotto il controllo della Corte di cassazione all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso tra le parti. Non è più consentito denunciare la mera inadeguatezza logica della motivazione o sollecitare un nuovo scrutinio sulla valutazione del materiale istruttorio, operazioni che competono esclusivamente al giudice di merito. Nel caso di specie, il ricorrente non individua alcun fatto decisivo omesso, limitandosi a contestare la valutazione probatoria effettuata dal giudice territoriale, il che comporta l’inammissibilità della censura.
Quanto al terzo motivo, esso è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato la
procura rilasciata il 17 aprile 2008, sostenendo che l’AVV_NOTAIO avrebbe agito quale mandatario autorizzato a eseguire il pagamento delle somme poste a carico di NOME COGNOME in virtù del titolo giudiziale, così da configurare un’azione di rimborso ex art. 1720 c.c. Tuttavia, la censura introduce in questa sede una questione del tutto nuova.
In primo luogo, l’azione proposta dall’AVV_NOTAIO nel giudizio di merito era stata chiaramente qualificata -e coltivata -come azione di ripetizione del pagamento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c., e non già come azione fondata sull’adempimento del mandato. La ricostruzione prospettata in ricorso non risulta essere mai stata oggetto di allegazione né di specifico motivo di appello, sicché la deduzione in questa sede si pone in violazione del principio di consumazione delle difese e del divieto di nova in cassazione.
In secondo luogo, la Corte d’appello ha proceduto ad una puntuale lettura e interpretazione dell’atto del 17 aprile 2008, qualificandolo con valutazione tipicamente riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica -come mera procura alle liti, idonea a legittimare l’avvocato a compiere pagamenti, transazioni o altri atti nell’ambito del processo, ma non a eseguire al di fuori di esso il titolo giudiziale in luogo della parte soccombente. La Corte territoriale ha dunque escluso che l’atto contenesse gli elementi propri di un mandato con rappresentanza esteso anche alla fase esecutiva o paraesecutiva del rapporto obbligatorio.
La censura, pertanto, nel sollecitare una diversa interpretazione dell’atto negoziale, mira a ottenere una rivalutazione nel merito del contenuto della procura, che non è consentita in sede di legittimità se -come nel caso di specie -la motivazione del giudice d’appello risulta coerente, logica e rispettosa dei criteri ermeneutici applicabili.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando la violazione degli
artt. 99 e 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2907 c.c., per avere il Tribunale statuito ultra petita , disponendo la condanna dell’AVV_NOTAIO alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, sebbene tale domanda non fosse stata tempestivamente formulata dall’appellante.
Il ricorrente rileva che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza n. 1119/2020 del Giudice di pace è stata avanzata dal sig. NOME COGNOME soltanto con la memoria conclusionale in appello, quando ormai era spirato il termine per proporla. Richiama, a sostegno, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di restituzione deve essere proposta con l’atto di appello quando l’esecuzione della sentenza sia anteriore alla proposizione dell’impugnazione; essa può essere introdotta nel corso del giudizio sino alla precisazione delle conclusioni solo se l’esecuzione intervenga dopo la proposizione dell’appello. È invece inammissibile perché estranea alla funzione meramente illustrativa dell’atto la domanda formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale.
Sostiene pertanto il ricorrente che il Tribunale, pronunciando sulla restituzione nonostante la tardività e l’inammissibilità dell’istanza dell’appellante, avrebbe violato il principio della domanda e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che il principio del contraddittorio, incorrendo nella nullità della decisione.
4.4.1. Il motivo è infondato.
La domanda volta a ottenere la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non integra, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., ma costituisce un effetto meramente consequenziale alla richiesta di riforma della decisione impugnata. È stato infatti ripetutamente affermato che tale pretesa si collega in via immediata e diretta all’esito dell’impugnazione e si pone come strumento
volto a ripristinare l’equilibrio patrimoniale alterato dalla sentenza riformata (Cass., III civ., sent. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., III civ., sent. 23 giugno 2006, n. 14523). In talune ipotesi, come nell’opposizione a decreto ingiuntivo, essa è stata addirittura qualificata come implicitamente contenuta nella richiesta di revoca del provvedimento monitorio (Cass., I civ., ord. 29 novembre 2023, n. 33174).
Pur non avendo natura di domanda nuova, la proposizione dell’istanza restitutoria è tuttavia soggetta alle regole proprie del giudizio di appello, sicché la sua ammissibilità dipende dal momento in cui è avvenuto il pagamento esecutivo. La giurisprudenza ha infatti elaborato un criterio temporale rigoroso: quando il pagamento sia intervenuto prima della proposizione dell’appello, la richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, già nell’atto introduttivo dell’impugnazione (Cass., III civ., ord. 29 aprile 2020, n. 8399; Cass., II civ., sent. 2 febbraio 2016, n. 1980; Cass., III civ., sent. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., III civ., sent. 23 giugno 2006, n. 14523; Cass., III civ., sent. 14 luglio 2004, n. 13062). Se invece il pagamento è avvenuto nel corso del giudizio di appello, l’istanza può essere introdotta sino alla precisazione delle conclusioni (Cass., I civ., ord. 31 luglio 2023, n. 23203; Cass., II civ., ord. 4 novembre 2022, n. 32539; Cass., II civ., ord. 5 agosto 2025, n. 22652; Cass., III civ., sent. 16 luglio 2019, n. 18939).
Alla luce di tale scansione, risulta consolidato l’orientamento secondo cui è in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, atto processuale avente funzione meramente illustrativa e non idoneo a contenere domande o eccezioni nuove (Cass., I civ., ord. 9 agosto 2023, n. 24231; Cass., III civ., sent. 2 agosto 2016, n. 16034). La Corte ha più volte ribadito che «resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione formulata con la comparsa conclusionale in appello» (Cass., III civ., sent. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., III civ., sent. 5 agosto 2013, n. 18611; Cass., III civ.,
sent. 23 giugno 2006, n. 14523; Cass., III civ., sent. 14 luglio 2004, n. 13062), trattandosi di un atto destinato esclusivamente a illustrare difese già ritualmente introdotte.
Per completezza, si dà atto dell’esistenza di un recente e isolato arresto (Cass., I civ., ord. 4 febbraio 2025, n. 2715), che, in un caso di pagamento avvenuto in corso di causa, ha reputato ammissibile la domanda di restituzione anche se introdotta con la comparsa conclusionale. Tale pronuncia, tuttavia, si pone in apparente contrasto con l’orientamento sopra richiamato e non appare idonea a incidere sulla solidità del principio maggioritario, confermato da numerosi e costanti precedenti conformi.
Ne consegue che la decisione del giudice di appello che accolga una domanda restitutoria tardivamente proposta viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c. ed è viziata da ultrapetizione, con conseguente nullità denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., I civ., ord. 9 agosto 2023, n. 24231; Cass., II civ., ord. 4 novembre 2022, n. 32539; Cass., III civ., ord. 29 aprile 2020, n. 8399). La tardività della domanda, integrando la violazione di preclusioni poste a tutela del corretto svolgimento del giudizio di impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, senza che possa operare alcuna forma di sanatoria per effetto dell’accettazione del contraddittorio da parte della controparte (Cass., II civ., sent. 31 maggio 2017, n. 13769; Cass., II civ., sent. 20 febbraio 2008, n. 4326).
L’inammissibilità della domanda restitutoria per ragioni processuali non determina, tuttavia, l’estinzione del diritto sostanziale alla ripetizione dell’indebito: la parte che abbia effettuato il pagamento conserva la possibilità di agire in separato giudizio per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato (Cass., III civ., ord. 27 dicembre 2023, n. 36110; Cass., III civ., sent. 29 settembre 2015, n. 19225; Cass., III civ., sent. 10 aprile 2014, n. 8405).
Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che «la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, per effetto della sua eventuale riforma, non configura domanda nuova e può essere formulata nel corso del giudizio d’appello, purché l’esecuzione sia successiva alla proposizione dell’impugnazione» ( ex multis , Cass. n. 24896/2023).
Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a riconoscere -come emerge chiaramente a pag. 28 del ricorso -che il pagamento delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado è avvenuto dopo la proposizione dell’atto d’appello. Tale dato, pacifico, comportava la piena ammissibilità della domanda restitutoria formulata dall’appellante nel giudizio di secondo grado, rendendo del tutto infondata la censura.
Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio del merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 12 dicembre 2025.
Il Presidente NOME NOME COGNOME