Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14809-2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE BRINDISI – ASL BRINDISI, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 870/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 998/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Psicologo consultoriale -restituzione somme corrisposte a titolo di equiparazione al personale medico
R.G.N. 14809/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 04/04/2025
CC
Con ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Brindisi il signor NOME COGNOME, psicoterapeuta assunto presso il consultorio ASL di Brindisi, si opponeva alla richiesta della predetta ASL di ripetizione delle somme versate medio tempore a suo favore in esecuzione della ordinanza cautelare di sospensione adottata dal TAR relativamente all’annullamento da parte del CORECO del provvedimento con il quale aveva ottenuto l’equiparazione del proprio trattamento economico e giuridico a quello previsto per i medici psichiatri, in relazione al successivo rigetto da parte del TAR, con sentenza n. 1447 del 3/4/2002, in sede di merito, della predetta domanda di equiparazione, con conferma del provvedimento di annullamento adottato dal CORECO.
Pertanto, il COGNOME chiedeva il riconoscimento del diritto a mantenere gli effetti della anzidetta equiparazione per il periodo di efficacia dell’ordinanza cautelare del g.a. e in subordine la prescrizione delle somme richieste in ripetizione dall’ASL a fa r data dal 30/03/2011.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando la parziale prescrizione delle somme richieste dall’ASL BR , compensando le spese del giudizio.
La Corte d’Appello di Lecce , da un lato accoglieva l’appello principale della ASL in relazione alla prescrizione e, dall’altro respingeva l’appello incidentale del Ciracì in ordine al riconoscimento del diritto a trattenere l’intera retribuzione derivante dalla equiparazione a medico psichiatra in forza dell’asserita natura irreversibile degli effetti dell’ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento di annullamento del CORECO che, viceversa, il Tribunale aveva ritenuto transitori e suscettibili di successiva caducazione in forza della sentenza definitiva di merito del TAR che aveva disposto il rigetto della domanda avanzata dal Ciracì.
2.1 Al riguardo, la Corte territoriale, nel rigettare la domanda del Ciracì, riteneva infondata la tesi della irreversibilità degli effetti dell’ordinanza cautelare e per il resto assumeva che risultasse dagli atti che l’ASL aveva interrotto la prescrizione , esprimendo la chiara volontà di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate.
Ricorre per cassazione il dipendente con tre motivi cui resiste con controricorso l’amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. – Illegittimità costituzionale degli artt. 62-72 della legge n. 98 del 09/08/2013 di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 avente ad oggetto l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti di Appello per violazione degli artt. 97 e 106, secondo comma della Costituzione.
In particolare, il ricorrente eccepisce che il Collegio giudicante della Corte di Appello fosse composto oltre che da due giudici togati da un giudice ausiliario di nomina onoraria. Pertanto, la illegittima costituzione del Collegio determinata dalla circo stanza che per la norma di cui all’art. 106 Cost. ai giudici onorari possono essere conferite esclusivamente funzioni monocratiche e non collegiali determinerebbe la nullità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 e s.m.i., nonché degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Inoltre, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Ad avviso del ricorrente gli effetti dell’avvenuto svolgimento di interventi di psicoterapia sarebbero ricollegabili al provvedimento sostanziale di tipo autorizzatorio dell’attività di medico psichiatra che avrebbe continuato a produrre i suoi effetti in virtù della sospensione del provvedimento negativo di controllo.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. e degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le p arti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Si contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale nella misura in cui ha ritenuto che le due note, quella della ASL di Brindisi n. 2403 del 16/01/2007 e quella dell’avv. COGNOME del 31/01/2007, fossero idonee ad interrompere la prescrizione facen do emergere la volontà dell’ente di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate.
In particolare, si rappresenta come la nota ASL si sarebbe limitata a comunicare l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di recupero delle somme, cui avrebbe dato riscontro l’avv. COGNOME chiedendo di non dare inizio al procedimento amministrativo. Tali atti non potevano costituire una valida messa in mora idonea ad avere efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
Il ricorso va respinto per i seguenti motivi.
4.1 Il primo motivo è infondato.
Sulla questione della validità del Collegio composto da giudice ausiliario si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 41 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con
modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo ” status ” di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello.
Tale pronuncia di incostituzionalità ha, altresì, affermato che le corti di appello potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili. (cfr. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 32065 del 05/11/2021).
Conseguentemente, la eccepita nullità della sentenza sollevata con la censura in esame è priva di pregio.
4.2 Anche il secondo motivo è infondato.
Le ordinanze cautelari hanno per loro natura carattere interinale, provvisorio, temporaneo rispetto al merito della controversia tant’è che sono destinate a perdere efficacia ex tunc , nel caso in cui il giudice della cognizione rigetti il ricorso nel merito. La precipua finalità del provvedimento cautelare è quella di evitare che l’interesse di una parte possa essere pregiudicato o compromesso dal tempo necessario per lo svolgimento del giudizio di merito. Tale carattere è oggi espressamente affermato dall’ art. 55 c.p.a.
4.3 Sul punto vale richiamare la pronuncia di questa Corte (Cass. 2 luglio 2020, n. 13629) che ha precisato quanto segue: <>.
4.4 Ciò posto, è evidente la correttezza della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto travolti gli effetti sostanziali derivanti dall’ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento di annullamento della delibera di equiparazione del trattamento giuridic o/economico dell’odierno ricorrente all’esito della sentenza di merito del g.a. che ha definitivamente respinto la domanda del dipendente.
4.5 Il terzo motivo è inammissibile.
La censura attiene ad un diverso apprezzamento del contenuto degli atti ritenuti idonei ad interrompere la prescrizione che si risolve in una richiesta di un nuovo e diverso giudizio di merito da parte di questa Corte, non ammissibile in sede di legittimità. valutazione dell
In particolare, la censura è finalizzata a richiedere una diversa a nota inviata dall’amministrazione come mero atto di avvio del procedimento amministrativo di recupero delle somme piuttosto che quale atto di messa in mora, sebbene la
Corte di merito abbia valutato tale atto in correlazione con la risposta dell’avvocato COGNOME quale atto rappresentativo della volontà dell’ente di ottenere la restituzione delle somme versate indebitamente. Segnatamente, la Corte distrettuale evidenzia la volontà di mettere in mora il debitore con la esplicita e testuale previsione di ‘dover procedere al recupero delle somme non dovute a decorrere dall’1/1/1992’ a cui è seguito il riscontro del debitore volto a chiedere di ‘soprassedere per il momento ad ogni procedimento di recupero’.
Tali atti sono stati valutati in sede di merito con un giudizio insindacabile in tale sede come idonei a mettere in mora il debitore.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 4. 5 00,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione