Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28036 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28036 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RIPETIZIONE INDEBITO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 11/09/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 471/2020
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 471 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO DEL INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dell’amministratore , legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
ricorrente in via incidentaleper la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 4178/2019, pubblicata in data 20 giugno 2019;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti dell’amministrazione del condominio del fabbricato di INDIRIZZO, in Roma, per ottenere la restituzione di alcune somme versate allo stesso, a titolo di spese di lite, anche
all’esito di procedure esecutive, sulla base di pronunzie giudiziarie a suo dire annullate con la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 16774 del 2013.
A seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale adito, la causa è stata riassunta davanti alla Corte d’appello di Roma, che ha rigettato la domanda.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’amministrazione del condominio del fabbricato di INDIRIZZO, in Roma, che propone a sua volta ricorso in via incidentale, sulla base di un unico motivo.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il condominio controricorrente e ricorrente in via incidentale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 474 e 389 cpc ».
1.1 Il ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe ritenuto inammissibile la propria domanda di restituzione di somme versate a titolo di spese legali derivanti da sentenze di condanna pronunciate nell’ambito di un precedente giudizio e oggetto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, in quanto non avanzata nell’ambito del giudizio di rinvio stesso.
Sostiene che, secondo l’indirizzo consolidato di questa stessa Corte, al contrario, tale domanda di restituzione può essere avanzata anche in un giudizio autonomo, come avvenuto nella specie.
1.2 Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dall’ente controricorrente, di inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della carente esposizione dei fatti di causa.
Il condominio controricorrente sostiene, in particolare, che sarebbe stata proposta dal COGNOME, in sede di merito, esclusivamente un ‘ azione risarcitoria e non una domanda di restituzione di somme pagate in adempimento di decisioni di condanna al pagamento di spese processuali successivamente caducate, domanda quest’ultima che costitui sce invece l’ unico oggetto del presente ricorso.
In realtà, nel ricorso si afferma con una certa chiarezza che era stata proposta nel giudizio di merito una domanda di restituzione delle somme oggetto di condanna, a titolo di spese processuali, nelle sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corte n. 16774 del 2013.
Anzi, nell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, il ricorrente fa riferimento esclusivamente a tale domanda, senza alcuno specifico richiamo (neanche nelle conclusioni finali, che si riportano genericamente a quanto in precedenza esposto) alle altre domande che pure parrebbero essere state, almeno originariamente, proposte nel corso del giudizio di merito (segnatamente, le domande risarcitorie e quelle relative alle somme pagate a titolo di spese processuali in relazione ad altri giudizi, anche di opposizione esecutiva, di cui vi è qualche menzione in altri degli atti di causa).
Tanto emerge dal contenuto del ricorso stesso (in cui si legge: « Con atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma, notificato in data 06/02/14, il sig. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio il condominio di INDIRIZZO per ivi sentir ottenere la ripetizione delle somme pagate in virtù di titoli esecutivi annullati con la sentenza del Supremo Collegio Cass. n. 16774/13 ») ed è confermato dalla stessa decisione impugnata.
1.3 Tanto premesso, osserva in primo luogo questa Corte che, sulla base di siffatta esposizione dei fatti, l’oggetto del presente ricorso deve ritenersi, di per sé, limitato (dalla stessa parte ricorrente) esclusivamente alla domanda di restituzione delle somme oggetto di condanna, a titolo di spese processuali, nelle sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corte n. 16774 del 2013: con riguardo ad ogni altra domanda eventualmente proposta, in origine, nel giudizio di merito, il presente ricorso, prima ancora di essere inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (in quanto, evidentemente, privo dei necessari specifici riferimenti agli elementi identificativi di siffatte ulteriori domande), in realtà, non può ritenersi neanche effettivamente proposto.
Le questioni relative alle eventuali ulteriori domande, in altri termini, devono ritenersi del tutto estranee all’oggetto del presente ricorso e del processo per come finora proseguito; di conseguenza, sulle stesse -segnatamente sulla pronuncia di mancato accoglimento di esse -deve ritenersi formato il giudicato interno.
1.4 Limitatamente alle (uniche) domande che possono ritenersi rientrare nell’oggetto del presente ricorso, cioè -come già chiarito -esclusivamente quelle relative alle somme per cui vi era stata di condanna al pagamento delle spese processuali nelle sentenze di merito poi cassate (con rinvio) dalla decisione di questa Corte n. 16774 del 2013, il ricorso è da ritenere sufficientemente specifico, in quanto l’espresso richiamo di tale ultima pronunzia consente di individuare esattamente l’oggetto delle domande in questione.
D’altra parte, che una siffatta domanda fosse stata proposta nel giudizio di merito (contrariamente a quanto sostiene l’ente controricorrente) emerge chiaramente dagli atti processuali e, in particolare, dalla stessa sentenza impugnata.
1.5 Chiarito quanto precede, è agevole osservare che il ricorso principale, sia pure con riguardo al suo oggetto come risultato limitato in esito alla disamina della sua concreta formulazione, risulta fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell’ambito del giudizio di rinvio , in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell ‘ eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all ‘ esigenza di garantire all ‘ interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo autonomo giudizio, e ciò a prescindere dall’esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12190 del 02/07/2004, Rv. 574077 -01; Sez. 2, Sentenza n. 9229 del 04/05/2005, Rv. 582088 -01; Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 29/01/2007, Rv. 595732 -01; Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011, Rv. 618385 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25355 del 11/10/2018, Rv. 651351 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024, Rv. 671453 -01; in alcune pronunzie, come ad es. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020, Rv. 657015 -02 e, prima ancora, Sez. 3, Ordinanza n. 21901 del 29/08/2008, Rv. 604742 – 01, si precisa, inoltre, che, in tale secondo caso, l’azione di restituzione, anche se avanzata in via autonoma, va, comunque, proposta al giudice che sarebbe competente per il rinvio, come pare sia stato statuito, nel presente giudizio, dal tribunale originariamente adìto, con successiva riassunzione del la causa davanti alla corte d’appello; tale questione di competenza è, peraltro, fuori dal thema decidendum del presente ricorso).
La corte d’appello, discostandosi dai principi di diritto appena richiamati, ha invece affermato l’inammissibilità della domanda di restituzione delle somme pagate in virtù delle sentenze di merito successivamente cassate, avanzata in via autonoma dal COGNOME, proprio sull’assunto che essa avrebbe dovuto essere proposta necessariamente nell’ambito o , comunque, contestualmente rispetto al giudizio di rinvio.
Dunque, tale decisione va cassata, affinché, in sede di rinvio, venga decisa nel merito l’indicata domanda (è opportuno ribadire che si tratta esclusivamente della domanda relativa alla restituzione delle spese processuali liquidate nelle sentenze di merito poi cassate, sulla base della decisione di questa Corte n. 16774/2013, non di altre domande, anche se eventualmente in origine proposte nel giudizio di merito, in quanto non oggetto del presente ricorso e definitivamente restando preclusa dalle sue modalità di formulazione ogni questione al riguardo).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si denunzia « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. ».
L’ente ricorrente contesta la compensazione delle spese operata dal giudice di merito, per assenza di effettiva motivazione.
Il ricorso incidentale, avente ad oggetto le spese processuali, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale , dovendo la regolamentazione delle spese dell’intero processo essere nuovamente operata all’esito del giudizio di rinvio.
Il ricorso principale è accolto, nei limiti di cui in motivazione. Il ricorso incidentale è assorbito.
La sentenza impugnata è cassata, nei limiti indicati in motivazione, con rinvio alla Corte d’a ppello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, an-