Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12494 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 902-2021 proposto da:
Oggetto
Riforma o cassazione della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore Ritenute fiscali
R.G.N. 902/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME, (CBA RAGIONE_SOCIALE TRIBUTARIO) che lo rappresentano e difendono; CC
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 440/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 371/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna, riunite le cause relative ai ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c. separatamente depositati da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, e decidendo quindi in sede di rinvio da questa Corte Suprema, in accoglimento dell’appello a suo tempo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 178/2015 e in riforma di detta sentenza, ha rigettato il ricorso proposto da NOME e ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 27.7.2014; ha, altresì, condannato NOME alla restituzione della somma complessiva pari ad € 130.844,34, oltre interessi legali maturati sul capitale dal giorno dei singoli pagamenti sino al saldo, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di cassazione.
Per quanto qui ancora esclusivamente interessa, la Corte territoriale, premetteva, tra l’altro, che la RAGIONE_SOCIALE, in sede di riassunzione, aveva anche chiesto la ‘restituzione delle somme corrisposte al lavoratore in esecuzione dei precedenti gradi di g iudizio’. Dopo aver motivato la declaratoria di legittimità del licenziamento a suo tempo intimato al lavoratore, la Corte riteneva che: ‘Conseguentemente, il Sig. COGNOME dovrà restituire, altresì, tutte le somme versategli dall’esponente sulla base della de cisione riformata dalla Suprema Corte’.
Avverso tale decisione, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli articoli 2033 cod. civ., 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello di Bologna ha condannato il lavoratore alla restituzione in favore della RAGIONE_SOCIALE non soltanto delle somme nette effettivamente percepite a titolo di indennizzo ma anche di quelle versate all’erario dal datore di lavorosostituto d’imposta a titolo di ritenute IRPEF’.
Il motivo è fondato.
Più nello specifico, il ricorrente, in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, riferisce che la controparte, nel proprio ricorso in riassunzione (a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza della medesima Corte territoriale), aveva chiesto, oltre alla ‘declaratoria di legittimità del licenziamento’, ‘la conseguente condanna a lla restituzione delle somme corrisposte al Sig. COGNOME nelle more dei giudizi (RG n. 371/2020)’ (cfr. pag. 3 del ricorso).
3.1. Nello svolgimento del motivo in esame, poi, si assume che: ‘nelle more dei giudizi e in provvisoria esecuzione delle decisioni rese tra le parti, il ricorrente ha percepito la somma di € 79.166,30 a titolo di indennizzo netto in relazione alla quale l’ex datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE ha versato l’importo di euro 19.791,57 direttamente all’erario a titolo di ritenute sulle
imposte dei redditi, oltre ad un successivo pagamento di euro 9.138,75 a titolo di residuo indennizzo lordo’. E in proposito il ricorrente fa riferimento ad un all. 4 al ricorso (cfr. anche pag. 7 dello stesso), relativo alla ‘documentazione attestante le somme effettivamente percepite dal ricorrente’.
3.3. Assume allora il ricorrente che la condanna ‘qui in contestazione è comprensiva anche della somma di € 19.791,57 mai percepita né altrimenti entrata nella sfera patrimoniale del SigNOME in quanto trattenuta e direttamente versata all’erario da parte dell’ex datore di lavoro’.
Contrariamente a quanto assume la controricorrente, la censura è ammissibile, tenendo conto che dalla pur sintetica motivazione a riguardo della decisione gravata si trae che l’attuale ricorrente per cassazione, costituitosi nel giudizio in riassunzione introdotto dalla controparte, la quale aveva chiesto la ‘restituzione delle somme corrisposte al lavoratore in esecuzione dei precedenti gradi di giudizio’, aveva, tra l’altro, contestato ‘le prospettazioni avverse’ e chiesto ‘confermarsi la sentenza di p rime cure’ (cfr. all’inizio di pag. 4 della sentenza) . La specifica questione posta dall’unico motivo di ricorso non può, pertanto, reputarsi nuova.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell’obbligo fiscale a seguito del la
riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10201; id., sez. lav., 2.10.2020, n. 211196; id., sez. lav., 25.7.2018, n. 19735).
Orbene, come già riferito in narrativa, la stessa Corte di merito in sede di rinvio ha affermato che, in conseguenza dell’affermata legittimità del licenziamento, ‘il Sig. COGNOME dovrà restituire , altresì, tutte le somme versategli dall’esponente sulla base della decisione riformata dalla Suprema Corte’ ; per tal modo sembrando far riferimento a somme effettivamente percepite dal lavoratore, in quanto appunto a lui versate dalla controparte.
Tale sussunzione, in teoria corretta, non è però sostenuta dal benché minimo accertamento della fattispecie concreta, costituito nel caso in esame dalla verifica, ad opera del giudice di merito in sede di rinvio, di entità, composizione e natura delle somme effettivamente versate al lavoratore per effetto della decisione poi riformata, escludendosi da dette somme quelle eventualmente trattenute dalla datrice di lavoro a titolo di ritenute fiscali, pur se riversate dalla stessa all’amministrazione finanziaria.
7.1. Invero, nell’impugnata sentenza l’indicazione della ‘somma complessiva pari ad Euro 130.844,34 , oltre a interessi legali maturati sul capitale dal giorno dei singoli pagamenti sino
al saldo’ compare soltanto in dispositivo quale importo alla cui restituzione in favore della RAGIONE_SOCIALE è stato condannato NOME.
La Corte del rinvio, che a rigore neanche ha dato conto in precedenza che detta ‘somma complessiva’ in linea capitale fosse quella oggetto della domanda di condanna alla restituzione, spiegata da detta società, non ha precisato i ‘singoli pagamenti’ che concorrevano a comporre tale somma complessiva, le loro date e, soprattutto, se tutti o taluno di essi fossero al lordo di ritenute fiscali.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso, circa la domanda di restituzione avanzata dalla società controricorrente in questa sede, in conformità ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.2.2024.