Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36640/2018 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME NOME elett. dom.ta in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ancona n. 168/2018 pubblicata in data 02/07/2018, n.r.g. 227/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con sentenza n. 159/2007 il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con COGNOME NOME per il periodo 01/06/2001-30/09/2001 e aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare alla dipendente le retribuzioni dalla costituzione in mora.
OGGETTO:
somme riconosciute al lavoratore da sentenza poi riformata -obbligo di restituzione – limiti
2.La predetta decisione era stata riformata dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 27/2012.
3.- RAGIONE_SOCIALE aveva pertanto chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME per la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 46.819,42 al lordo RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali e previdenziali, pagata in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 159/2007 poi riformata.
4.COGNOME NOME proponeva opposizione e avanzava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento del suo diritto a differenze retributive relative a periodi ivi specificati, pari alla somma di euro 2.000,00, nonché l’accertamento di dovere restituire solo la somma di euro 33.420,98, ossia quella netta effettivamente percepita, invocando al riguardo Cass. n. 1464/2012.
5.Il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la COGNOME a restituire la somma (al netto RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali e previdenziali) di euro 37.582,98.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua decisione la Corte territoriale affermava:
la disciplina introdotta dal decreto del 05/04/2016 del RAGIONE_SOCIALE (di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, co. 1, lett. d -bis), d.P.R. n. 917/1986, come modificato dall’art. 1, co. 174, L. n. 147/2013), invocata con il secondo motivo di gravame, è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, risalente ad un periodo anteriore;
infondato è pure il primo motivo, basato sull’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e sull’art. 21 d.lgs. n. 246/1992, poiché la dipendente non è tenuta a farsi carico del recupero RAGIONE_SOCIALEe trattenute fiscali, atteso che il datore di lavoro che versa le ritenute fiscali adempie una propria obbligazione, in qualità di sostituto d’imposta, e tale versamento non è imputabile al patrimonio del dipendente;
la società ha dimostrato di aver pagato la somma netta di euro 37.582,98, alla quale va limitata la condanna restitutoria;
in tal senso ha già deciso questa Corte d’Appello con sentenza n. 773/2013, peraltro in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1464/2012).
6.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.P.R. n. 602/1973, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, co. 1, lett. dbis, d.P.R. n. 917/1986, come risultante dall’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari e risoluzioni.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Questa Corte ha già più volte affermato che ‘ Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente ‘ (Cass. 02/02/2012, n. 1464 ).
In omaggio allo stesso principio , ‘ In caso di riforma, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” RAGIONE_SOCIALE‘obbligo fiscale a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 1, del d.P.R, n.
602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale RAGIONE_SOCIALE‘obbligo ‘ (Cass. 25/07/2018, n. 19735; Cass. ord. n. 21196/2020 con riguardo al rapporto a convenzione fra medici e RAGIONE_SOCIALE).
La sentenza d’appello è conforme a questi principi di diritto e pertanto non merita censura alcuna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione lavoro, in