Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36580 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36580 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2020/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE n. 2542/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 213/2009, il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Cecina, accogliendo la domanda di retratto agrario proposta da NOME COGNOME (odierno ricorrente), condannò i convenuti COGNOME NOME e COGNOME (odierni resistenti) al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.144,34.
A seguito di esecuzione forzata intrapresa dal COGNOME in forza di detta sentenza, i convenuti versarono la somma di euro 10.838,76 (comprensiva delle ulteriori spese sostenute per porre in esecuzione il capo di condanna sulle spese provvisoriamente esecutivo).
All ‘ esito del giudizio di impugnazione, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2188/2015, riformò la predetta decisione di primo grado, condannando il COGNOME al pagamento, a favore di COGNOME NOME e COGNOME, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Successivamente NOME COGNOME e gli COGNOME ricorsero in INDIRIZZO monitoria al Tribunale di Livorno, chiedendo la restituzione delle somme da loro pagate in esecuzione della ormai riformata sentenza di primo grado, e ottenendo il decreto ingiuntivo n. 464/2016, col quale venne ingiunto al COGNOME di pagare ai ricorrenti (NOME COGNOME e COGNOME) la somma di euro 10.838,76, a titolo di restituzione di quanto da questi ultimi pagato per le spese legali liquidate nella sentenza esecutiva di primo grado, poi riformata, emessa inter partes dal Tribunale di Livorno di cui al punto 1 che precede.
NOME COGNOME propose opposizione al decreto ingiuntivo di cui al punto che precede.
Costituendosi in giudizio, i convenuti contestarono l ‘ opposizione, rilevando che la domanda di restituzione poteva da loro essere proposta immediatamente ed in separato giudizio, anche con procedimento monitorio
Con sentenza n. 679/2018 il Tribunale di Livorno rigettò l ‘ opposizione proposta dal COGNOME e confermò il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, condannando l ‘ opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il COGNOME propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Firenze.
Costituendosi in giudizio, gli appellati eccepirono preliminarmente l ‘ inammissibilità dell ‘ appello per carenza dei requisiti di cui all ‘ art. 342 c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto, rilevando che la domanda di restituzione poteva da loro esser proposta immediatamente ed in separato giudizio, anche con procedimento monitorio.
Con sentenza n. 2542/2002, depositata in data 15/11/2022, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Firenze ha rigettato l ‘ appello, ritenendo che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell ‘ art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si configura come un diritto soggettivo autonomo.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380 bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 336, 345 e 346 c.p.c. secondo i principi del ‘giusto processo’ stabiliti dall’ Art. 111 Cost. ‘ , censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha ravvisato un abuso del diritto e del processo da parte degli odierni controricorrenti, e nella parte in cui ha ritenuto che l ‘ appellante non ha alcun onere di richiedere il giudizio di appello la restituzione delle
competenze pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto può sempre proporre tale domanda in separato giudizio.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all ‘ art. 1176 c.c. per avere il Tribunale e la Corte d ‘ Appello ritenuto ripetibili anche le somme a suo tempo liquidate dal Giudice dell ‘ Esecuzione nel provvedimento con cui ha respinto le infondate opposizioni all ‘esecuzione proposte dai debitori’, per avere il Tribunale e la Corte territoriale ritenuto ripetibili non solo le somme liquidate nella sentenza di primo grado poi riformata, ma anche le somme liquidate dal giudice dell ‘ esecuzione nel provvedimento con il quale respinto le eccezioni opposizioni all ‘ esecuzione proposte dai debitori. A detta del ricorrente, tali spese avrebbero potuto essere evitate se i debitori avessero adempiuto spontaneamente. Di conseguenza, l ‘ ulteriore somma di euro 3.694,42 non rappresenterebbe una somma pagata in adempimento di quanto disposto dalla sentenza di primo grado, bensì importi maturati nella procedura esecutiva a seguito di eccezioni ed opposizioni dei debitori.
Il primo motivo è infondato alla luce del principio (cfr., ex multis , Cass. n. 16152/2010, Cass. n. 1324/2016 e Cass. n. 7144/2021) secondo cui, se il pagamento delle spese portate da una sentenza di primo grado è avvenuto prima della proposizione dell’appello, la richiesta di restituzione deve essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di gravame, mentre se il pagamento è successivo, sussiste la possibilità di avanzarla nel corso del pendente giudizio di appello e fino alla precisazione delle conclusioni, senza che tuttavia si verifichi alcuna decadenza e con possibilità, quindi, di agire per il recupero anche in separato giudizio;
3.1 Nel caso specifico, è pacifico che il pagamento fu successivo alla proposizione dell ‘ appello; quindi, non vi fu decadenza e la domanda
poteva essere avanzata anche in via separata e successiva alla pronuncia di appello. Il motivo va dunque rigettato.
Il secondo motivo è inammissibile a fronte della giurisprudenza che riconosce la ripetibilità anche delle spese di esecuzione (Cass. n. 25143/2008, secondo cui, ‘ allorché venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest’ultimo ‘ ; conforme Cass., sez. 6-3, ord. 3/02/2016, n. 2135).
4.1 La censura in esame è pertanto inammissibile in quanto non si confronta con il filtro previsto dall ‘ art. 360 bis , n. 1, c.p.c., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va, nel complesso, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/10/2023.