SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 1004 2026 – N. R.G. 00012127 2025 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio della difenditrice e, pertanto, presso il suo domicilio digitale P.
– parte ricorrente in opposizione- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il domicilio digitale P.
– parte resistente in opposizione –
Conclusioni di parte ricorrente in opposizione
1)In via pregiudiziale:
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della al decreto ing. opposto n. 2336/25, non essendosi verificata la condizione per porre il credito ingiunto a carico dell’opponente per motivi di cui in atto, e/o per essere il credito sorto a carico di RAGIONE_SOCIALE impresa garantita (RAGIONE_SOCIALE) e conseguentemente,
Revocare/annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo Trib. Milano n. 2336/25 emesso su ricorso della contro la
In via principale, nel merito:
-accertare e dichiarare – incidenter tantum – la falsità in scrittura privata compiuta dalla
-accertare e dichiarare l’inadempimento del mediatore ai propri obblighi professionali, contrattuali e deontologici;
-accertare e dichiarare il diritto della a trattenere l’importo di €30.000,00 a titolo di caparra ex art. 1385 c.c., ovvero a titolo di risarcimento del danno -nel tantundem eiusdem generis – provocato dalle condotte inadempienti della per i motivi in atto, ovvero per altri rilevabili d’ufficio, conseguentemente Revocare/ annullare e/o dichiarare nullo il d.i. n. 2336/25 emesso dal Trib. Milano su ricorso della
contro
la per i motivi in narrativa o per altri rilevabili d’ufficio.
Condannare la per l’illecito depenalizzato art. 485 c.p. di falso in scrittura privata, al pagamento di sanzione pecuniaria civile da minimo € 200,00 a massimo €12.000,00 nelle modalità previste dalla legge.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente procedimento, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, e condanna dell’opposta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
In via istruttoria:
-Chiede ordinarsi a Banca dei Monti dei Paschi di Siena di esibire ex art 210 c.p.c. il saldo c/c della società RAGIONE_SOCIALE alle seguenti date: 10.6.23; 31.6.2023; 10.7.2023 e 31.7.23 sul conto su cui furono tratti gli assegni, di cui al doc. 6 avversario fasc. monitorio.
Conclusioni di parte resistente in opposizione
Voglia l’AVV_NOTAIO Giudice adito:
-munire, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2336/2025 del 03 -11/02/2025 Tribunale di Milano di efficacia provvisoriamente esecutiva;
-rigettare l’opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo, n. 2336/2025 del 0311/02/2025 Tribunale di Milano, munendo quest’ultimo di efficacia esecutiva;
-per l’effetto condannare l’opponente, al versamento di euro 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell’istante e tassa di registro emettenda;
-condannare l’opponente, ex art. 96 III comma c.p.c., alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c., oltre al pagamento, a favore dell’odierna opposta, di una somma equitativamente determinata;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite, ed oneri accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2025 ha proposto opposizione al decreto n. 2665/2025, pubblicato dal Tribunale di Milano l’11.2.2025 e a lei notificato lo stesso giorno tramite p.e.c., con il quale gli è stato ingiunto di pagare a €30.000,00 a titolo di restituzione dell’importo a lei consegnato il 22.5.2023 (doc.ti 4 e 5) a titolo di mutuo (doc. 3), oltre interessi come da domanda e spese di lite.
2. A fondamento dell’oppos izione proposta
ha eccepito, in rito, l’improcedibilità della domanda proposta da per non essere stata preceduta da invito alla negoziazione assistita nonostante chieda nel presente giudizio la condanna al pagamento di una somma inferiore a 50.000 euro; [..
ha dedotto che le ha consegnato i 30.000 euro di cui pretende la restituzione per adempiere all’obbligo assunto da RAGIONE_SOCIALE di corrispondere tale somma quale caparra confirmatoria concordata con la proposta irrevocabile di acquisto dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE formulata da RAGIONE_SOCIALE il 9.5.2023, accettata da RAGIONE_SOCIALE l’11.5.2023 (doc. 2 fasc. mon.);
ha evidenziato che ha pagato tale caparra dovuta da RAGIONE_SOCIALE per as sicurare la conclusione dell’affare da lei intermediato e ha allegato che, tuttavia, le parti non hanno poi concluso la compravendita per fatto imputabile a RAGIONE_SOCIALE, deducendo pertanto di avere diritto di trattenere la penale pagata da per conto di RAGIONE_SOCIALE;
ha dedotto di non aver mai ricevuto da RAGIONE_SOCIALE il pagamento della caparra anticipata da avendo ricevuto da RAGIONE_SOCIALE solo il pagamento un assegno da 10.000 euro (doc. 7 fasc. mon.) rimasto impagato per mancanza di fondi alla prima consegna, ma incassato successivamente (doc. 7 fasc. mon.) e avendo quindi concordato con RAGIONE_SOCIALE e che la parte residua della caparra dovuta
sarebbe stata corrisposta, insieme al prezzo al momento della conclusione del contratto di compravendita come desumibile dalla comunicazione inviata il 18.7.2023 dalla resistente al notaio in caricato della redazione dell’atto di compravendita (doc. 5 att) ;
ha dedotto inoltre di aver assunto l’obbligo di restituire la caparra anticipata da solo a condizione che le venisse versata la caparra da RAGIONE_SOCIALE entro il 10.7.2023 (doc. 3), condizione non verificatasi e ha quindi dedotto che possa rivolgere la sua pretesa restitutoria solo a RAGIONE_SOCIALE avendo anticipato un importo dovuto da quest’ultima che è quindi l’unica titolare dal lato passivo del credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
ha dedotto che il mancato incasso della caparra da parte di RAGIONE_SOCIALE è dipeso dal comportamento tenuto da che è chiamata a rispondere di tale danno a titolo di responsabilità contrattuale, avendo agito nell’esecuzione della mediazione in violazione dell’art. 3 del contratto di cui al doc. 2 attoreo nonchè in violazione degli obblighi di trasparenza e buonafede, esercitando abusivamente il credito;
chiedendo quindi di revocare il decreto ingiuntivo opposto e altresì di condannare la resistente per falso in scrittura privata riguardo all ‘ affermazione contenuta nell ‘ accordo contenente la proposta d ‘ acquisto del 9.5.2023 di aver ricevuto i 30.000 euro di caparra dovuta da RAGIONE_SOCIALE (doc. 2 res.).
La resistente ha chiesto di rigettare l’opposizione proposta da siccome infondata e di confermare il decreto opposto. In particolare la resistente:
ha evidenziato che nonostante RAGIONE_SOCIALE si fosse impegnata al pagamento della caparra confirmatoria da 30.000 euro tramite bonifico (doc. 3 fasc. mon.), successivamente le parti hanno modificato tale accordo e RAGIONE_SOCIALE ha chiesto e ottenuto da di rateizzare tale pagamento in tre rate di pari importo che sarebbero state corrisposte tramite assegni bancari (doc. 11) , privando di efficacia l’accordo originariamente concluso il 9 -10 maggio 2025;
ha dedotto di aver quindi consegnato a l’importo di 30.000 euro a titolo di mutuo, su espressa richiesta di la quale aveva immediato
bisogno di avere disponibilità di tale somma per far fronte a sue temporanee esigenze di liquidità , ragione per la quale è l’unica titolare dal lato passivo dell’obbligo di restituire tale importo;
ha allegato che ha successivamente ritirato e incassato solo il primo dei tre assegni messi a disposizione da RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della caparra, di tal che il mancato avveramento della condizione concordata per la restituzione del mutuo è verosimilmente dipeso da fatto imputabile alla sola mutuataria e ha dedotto che, in ogni caso, l’indicazione del 10.7.2023 deve essere considerata come un termine di restituzione e non come una condizione sospensiva degli effetti restitutori del mutuo;
ha dedotto pertanto che la ricorrente non ha diritto di ritenere l’importo ricevuto da RAGIONE_SOCIALE, avendolo ricevuto a titolo di mutuo;
ha contestato di aver tenuto nel caso oggetto del presente giudizio una condotta in violazione dei doveri di imparzialità e terzietà, non avendo alcun rapporto di dipendenza, collaborazione o rappresentanza di alcuna delle parti, ha contestato di aver realizzato qualsiasi illecito o taciuto alcuna delle condizioni contrattuali alle parti e ha inoltre contestato l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento da lei tenuto e i danni lamentati dall’opponente ;
chiedendo quindi di confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le eccezioni e domande di parte ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prova testimoniale sui capitoli articolati ai nn. 2 e 3 della prima memoria depositata ai sensi dell’art. 281duodecies , comma 4, c.p.c. da parte convenuta opposta.
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del presente giudizio proposta da parte ricorrente poiché ai sensi dell’art. 3.3 lett. a) del d.lgs. 132/2014 la negoziazione assistita non mai è condizione di procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, anche per la fase di opposizione, di tal che la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito chiede di condannare al pagamento di 30.000 euro a titolo di esatto adempimento agli obblighi assunti da con il contratto di mutuo concluso il 22.5.2023 per effetto della consegna dell ‘ importo
mutuato (doc.ti 4 e 5 res.), deducendo che la restituzione del mutuo era dovuta sin dal l’11.7.20 23 come previsto nella scrittura privata redatta dalle parti il 24.5.2023 (doc. 3 fasc. mon.). In tale scrittura, testualmente, si è impegnata ‘una volta incassate le caparre per € 30.000,00 (trentamila/00) entro il 10 luglio 2023, a restituire alla le somme anticipate pari ad € 30.000,00 nel più breve tempo possibile’ .
ha provato di aver consegnato a l’importo mutuato (doc.ti 4 e 5) e ha documentato l’assunzione da parte di dell’obbligo di restituire tale impor to (doc. 3), allegando che -ciononostante- la mutuataria non ha dato seguito all’impegno assunto contrattualmente.
ha tuttavia contestato di essere effettivamente tenuta ad eseguire tale pagamento, contestando l’interpretazione data da alla scrittura privata del 24.5.2023 (doc. 3).
RAGIONE_SOCIALE, le ha consegnato l’importo di 30.000 euro non a titolo di mutuo bensì per adempiere, ai sensi dell’art. 1180 c.c. , all’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di pagare la caparra confirmatoria promessa con la proposta irrevocabile di acquisto della licenza bar di proprietà di dell’11.5.2023 (doc. 2 fasc. mon.), rimasta tuttavia poi inadempiuto nonostante l’accettazione da parte di
Tuttavia la correttezza dell’interpretazione della scrittura privata del 24.5.2023 proposta da parte ricorrente è risultata smentita dall’istruttoria svolta nel presente giudizio.
Deve rilevarsi infatti che qualora il pagamento eseguito da fosse estintivo del debito di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della caparra confirmatoria, non avrebbe più avuto titolo per incassare gli assegni consegnati da RAGIONE_SOCIALE al momento della proposta irrevocabile di acquisto per il pagamento della caparra, perché tale debito sarebbe già stato estinto e, viceversa, sarebbe stata direttamente legittimata a incassare tali pagamenti.
La testimonianza assunta di il 3.12.2025 ha, inoltre, confermato che l’importo di 30.000 euro pagato da NOME è stato versato su espressa richiesta di quest’ultima e a titolo di mutuo, avendo partecipato agli incontri nei quali si è discusso di tale contratto e ha confermato che RAGIONE_SOCIALE
era rimasta estranea a tale accordo, impegnandosi a pagare la caparra tramite assegno.
La ricorrente ha tuttavia eccepito sia l’incapacità a testimoniare di che ha partecipato alla redazione della scrittura privata di cui al doc. 11 come mediatore, sia la nullità della testimonianza resa da tale teste siccome incapace avendo un interesse in causa, deducendo altresì in sede di discussione che la testimonianza resa sarebbe falsa siccome confliggente con la causale del bonifico oggetto del doc. 4 fascicolo monitorio.
È insegnamento consolidato della Cassazione quello secondo il quale ‘a llorquando si controverta sulla determinazione del contenuto di un contratto o sull’esecuzione di esso o sulla sua risoluzione per inadempimento è ammissibile la deposizione del mediatore, non potendosi riscontrare nei suoi riguardi l’esistenza di un interesse idoneo a legittimare la partecipazione al giudizio ‘ (così Cass. Sez. II, 28.3.1997, n. 2780), di tal che la partecipazione di come mediatore alle trattative per la vendita dell ‘ RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE non comporta la sua incapacità a testimoniare nel presente giudizio.
Né tantomeno il suo rapporto lavorativo con lo rendono portatore di un interesse qualificato che ne escluda la capacità a testimoniare ai sensi dell ‘ art. 246 c.p.c., non essendo portatore di alcun interesse giuridicamente qualificato che consentirebbe la sua partecipazione al presente giudizio.
Riguardo infine alla incompatibilità della testimonianza assunta da con la causale riportata sul bonifico con il quale è stato consegnato da a l ‘ importo di 30.000 euro, indicato come ‘ caparra ‘ , deve rilevarsi che la causale del bonifico non può essere equiparata a una confessione stragiudiziale ai sensi dell ‘ art. 2735 c.c. non essendo riferibile al legale rappresentante della resistente ed essendo esclusivamente una indicazione sintetica dei motivi del trasferimento di danaro, compatibile con la finalità di ‘ finanziamento ponte ‘ allegata dalla mutuataria.
Infine è risultata infondata anche l’eccezione di inesigibilità del credito restitutorio vantato da parte resistente perché non si sarebbe avverata la condizione del pagamento della caparra da parte di RAGIONE_SOCIALE entro il 10 luglio 2023.
È infatti pacifico e documentato che tale condizione non si sia avverata (anche) perché non ha preteso di porre all’incasso due dei tre assegni ricevuti per il pagamento della caparra confirmatoria, accordandosi il pagamento della stessa al momento della conclusione del contratto definitivo, fatto che non consente di sapere se effettivamente fossero muniti o meno di provvista e che comporta in ogni caso, ai sensi dell’art. 1359 c.c., l’avveramento di tale condizione avendo la ricorrente contribuito con il suo comportamento al mancato avveramento di tale condizione sospensiva.
Di conseguenza, parte resistente ha provato la fondatezza della domanda proposta e di avere diritto, in forza del contratto prodotto al doc. 3 del fascicolo monitorio, di ottenere dalla ricorrente la restituzione immediata dell’importo mutuato . Parte resistente ha inoltre dimostrato che è l’unico soggetto tenuto a tale pagamento.
Parte ricorrente ha infine eccepito che tale credito dovrebbe essere compensato dal credito risarcitorio vantato nei confronti della stessa per la mancata conclusione del contratto di compravendita e il mancato incasso della caparra da parte di RAGIONE_SOCIALE Parte ricorrente non ha mai, tuttavia, specificamente allegato né tantomeno dimostrato perché le condotte negligenti addebitate alla resistente le avrebbero causato il danno patito nel presente giudizio, fatto che costituisce ragione più liquida di rigetto dell’eccezione proposta.
Quanto infine alla richiesta di condanna di per falso in scrittura privata in relazione alla scrittura privata del 9-11 maggio 2023 prodotta al doc. 2 di parte resistente, la domanda appare manifestamente infondata, avendo la scrittura privata valore di prova privilegiata ai sensi dell ‘ art. 2702 c.c. solo in ordine alla provenienza delle dichiarazioni contenute nel contratto agli apparenti sottoscrittori, fatto di cui non risulta contestata la veridicità, e non anche rispetto alle affermazioni da questi compiute nel contratto.Inoltre l ‘ efficacia di tale contratto è stata pacificamente superata dalla successiva conclusione del diverso accordo contenuto al doc. 11 di parte resistente. Manca pertanto completamente la prova che con il doc. 2, parte resistente abbia formato una scrittura falsa, alterato una scrittura vera o compiuto delle aggiunte atte ad alterare la scrittura sottoscritta dalle parti in violazione dell ‘ art. 485 c.p.c.
L’opposizione si è rivelata, quindi, integralmente infondata e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria della controversia, minimi per la fase decisoria solo orale.
L’oggettiva ambiguità del tenore letterale del contratto stipulato dalle parti, non consente di ritenere l’opposizione temeraria per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
rigetta l’opposizione proposta da al decreto ingiu ntivo n. 2665/2025 pubblicato dal Tribunale di Milano l’11.2.2025 in favore di che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna altresì a rimborsare in favore di le spese di giudizio, che quantifica in € 6.164,00 per compensi, oltre al 15% dell’importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA. Milano, 5 febbraio 2026
La giudice
NOME COGNOME