SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1344 2024 – N. R.G. 00000739 2023 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 11 11 2024
R.G. n. 739/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle RAGIONE_SOCIALE dei magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente –
Dott. NOME COGNOME – Consigliere –
Dott.ssa NOME COGNOME – Consigliere relatore –
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d’appello avente ad oggetto: Arricchimento senza causa.
Proposta da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Piombino (LI), INDIRIZZO, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Genova, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto d’appello; Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
-Appellante
-contro –
(COGNOME.F. ), nata a Carrara (MS) il DATA_NASCITA e (C.F. ), nato a Barga (LU) il DATA_NASCITA, residenti in Genova, in proprio e quali eredi di elettivamente domiciliati in Genova, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. ) e dell’AVV_NOTAIO (C.F. ) che li rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 Persona_1 C.F._4 C.F._5
-per la riforma –
RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 225/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 30.01.23.
Conclusioni delle parti:
Per l’Appellante: ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previa sospensione – con provvedimento da emettersi inaudita altera parte e/o a seguito di fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti – dell’esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ed in riforma RAGIONE_SOCIALE medesima: -in via principale, rigettare le domande tutte formulate ex adverso formulate poiché infondate i n fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova; Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio ‘.
Per gli Appellati: ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte, nel merito, in via principale, dichiarata l’inammissibilità delle produzioni avversarie effettuate in grado di appello, respingere l’appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto; sull’appello incidentale, riconoscere e dichiarare che avesse diritto a ricevere ed abbia in effetti ricevuto presso la struttura RAGIONE_SOCIALE prestazioni prevalentemente sanitarie, mediche infermieristiche e riabilitative inscindibili alla assistenza tutelare ed alberghiera e, conseguentemente: – dichiarare che nulla era dovuto da e dagli odierni attori, in proprio e nella qualità, per il ricovero RAGIONE_SOCIALE prima presso la residenza geriatrica protetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Genova; – dichiarare la nullità per mancanza di causa e comunque perché contrario a norme imperative ex art. 1418 c.c. dell’impegno assunto e/o sottoscritto dagli eredi RAGIONE_SOCIALE sig.ra in proprio e/o nella qualità, e/o dalla stessa di provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE retta mensile di quest’ultima; dichiarare che nulla era dovuto dalla sig.ra , e/o dagli odierni attori in proprio e/o nella qualità, per il suo ricovero presso la residenza protetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestita dalla convenuta per essere la stessa affetta da morbo di Alzheimer e comunque invalida al 100% con la conseguenza che la retta era integralmente a carico del RAGIONE_SOCIALE; – dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione RAGIONE_SOCIALE residua somma di euro 45.544,48 (o di quell’altra maggiore o minore meglio vista) in favore degli attori, in proprio e/o nella qualità, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, dando atto che in ossequio alla sentenza di primo grado, l’appellante ha versato agli appellati la somma di euro 45.544,48, oltre spese legali così come liquidate nel giudizio di primo grado; – con vittoria integrale delle spese e dei compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio e di CTU e CTP del primo grado. ‘. Persona_1 Persona_1 Per_1 Persona_1 Persona_1
FATTI DI CAUSA
e con atto di citazione del 07.05.2020, in proprio e nella qualità di eredi di evocavano davanti al Tribunale di Genova la avente in gestione la residenza geriatrica protetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Genova, affinché venisse accertato che la predetta (persona affetta al momento del ricovero da ‘demenza diabete-mellito-ansiaglaucoma-diverticolosi del colon-gonartrosi destra’) e ricoverata presso la predetta struttura dall’8 aprile 2010 fino al decesso, avvenuto in data 8 agosto 2014, aveva usufruito presso la RSA di servizi di natura sanitaria i quali, in quanto riconducibili a ‘ prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria ‘, avrebbero dovuto gravare, in forza delle disposizioni vigenti in materia, in via esclusiva sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità del corrispettivo pattuito con la struttura per la degenza. Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 Persona_1
Pertanto, gli originari attori chiedevano che la società venisse condannata alla restituzione di quanto da loro versato per il ricovero di ammontante all’importo complessivo di € 91.088,75. Persona_1
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le domande attoree, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori ed assumendo, nel merito, che contrariamente a quanto deAVV_NOTAIOo dagli attori a sarebbero state erogate principalmente prestazioni socio-assistenziali e alberghiere, dovute alla sua mancanza di autosufficienza, senz’altro scindibili da quelle di natura squisitamente sanitaria avente una valenza, peraltro, del tutto marginale. Controparte_3 Persona_1
La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e tramite CTU medica, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova statuiva come segue:
‘ 1. in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di ripetizione, accerta e dichiara che la sig.ra ha usufruito, presso la residenza geriatrica protetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Genova, nel periodo compreso tra l’8 aprile 2010 e l’8 agosto 2014, di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di durata non limitata ed erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza di cui all’art. 3, comma 2, lettera d) del D.P.C.M. 14 febbraio 2001e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire la somma di € 45.544,28 ai sigg.ri e quale quota dei servizi erogati non gravante sull’utente; 2. compensa le spese di lite per la metà e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai sigg.ri e la residua frazione RAGIONE_SOCIALE metà delle spese di lite che si liquidano in € 393,00 per contributo unificato ed € 3808,00 per compenso del difensore (pari ad € 7.616,00/2 di cui Fase di studio RAGIONE_SOCIALE controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria Per_1 […] Controparte_3 […] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge; 3. pone nei rapporti interni tra le parti gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, per la metà a carico esclusivo RAGIONE_SOCIALE e per la restante metà, nella misura del 50% a carico RAGIONE_SOCIALE e nella misura del 50% a carico dei sigg.ri e ‘. Controparte_3 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di e di sollevata dalla sarebbe stata infondata perché gli originari attori, assumendo di aver pagato un corrispettivo non dovuto per le prestazioni rese dalla controparte, non avrebbero potuto dirsi astrattamente privi RAGIONE_SOCIALE relativa legittimazione a ripetere quanto assumevano di aver indebitamente versato; Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
-la CTU espletata avrebbe permesso di affermare che il ricovero RAGIONE_SOCIALE de cuius non sarebbe stato strumentale esclusivamente ad un trattamento ulteriore e diverso rispetto a quello farmacologico normalmente prescritto per contenere gli effetti degenerativi RAGIONE_SOCIALE malattia di Alzheimer, di cui presumibilmente la degente già usufruiva (essendo in cura prima del ricovero, come RAGIONE_SOCIALEgato e documentato dagli originari attori, presso il competente reparto dell’ospedale San Martino di Genova);
gli interventi forniti a sarebbero stati riconducibili agli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili a domicilio, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all’art. 3, comma 2, lettera d), di durata non limitata ed erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza, con la conseguenza che il 50% di dette prestazioni sarebbero state a carico del RAGIONE_SOCIALE. Persona_1
Con atto di citazione in appello notificato il 27.07.23, impugnava la predetta decisione, deducendo un unico, articolato, motivo con cui lamentava l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva deciso che ‘(…) Per tali interventi, il 50% degli oneri economici devono gravare sull’ . Talché il contratto, nella parte in cui pone a carico esclusivo dei due contraenti l’intera quota RAGIONE_SOCIALE retta, non facendosi minimamente riferimento alla quota coperta dall’ , si deve ritenere contra legem. Né d’altronde la RSA nel costituirsi non ha minimamente RAGIONE_SOCIALEgato nè provato l’osservanza del criterio di riparto fissato dalla normativa sopra esposta non essendo all’uopo una generica RAGIONE_SOCIALEgazione di essersi attenuta RAGIONE_SOCIALE Delibere Regionali regolanti tale aspetto. Conseguentemente per gli importi versati in eccedenza, rispetto alla quota del 50% RAGIONE_SOCIALE retta, la domanda merita accoglimento. ‘. Parte_1 Part Part
In particolare, l’appellante sosteneva che il Tribunale di Genova, dopo aver correttamente asserito che, in base alla normativa applicabile alla fattispecie in esame, il 50% RAGIONE_SOCIALE retta per il ricovero RAGIONE_SOCIALE de cuius avrebbe dovuto gravare sulla avrebbe erroneamente ritenuto: Parte
che il contratto avrebbe posto a carico esclusivo dei due contraenti l’intera quota RAGIONE_SOCIALE retta, non facendosi riferimento alla quota coperta dalla Parte
che la nel costituirsi, non avrebbe RAGIONE_SOCIALEgato né provato l’osservanza del criterio di riparto fissato dalla normativa. Parte_1
Ed invero, secondo la tesi dell’originaria convenuta, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il contratto all’origine RAGIONE_SOCIALE presente lite non avrebbe posto a carico dei l’intera retta, bensì la sola ‘ retta sociale mensile, comprendente vitto, alloggio, pulizie, attività ricreative, assistenza alla persona …’, come si potrebbe anche evincere dRAGIONE_SOCIALE fatture proAVV_NOTAIOe in prime cure dagli odierni appellati. CPNUMERO_DOCUMENTO1
Inoltre, a sostegno delle proprie argomentazioni, la versava in atti le richieste mensili che, in relazione a , essa avrebbe formulato alla a titolo di quota sanitaria. Tali documenti non sarebbero stati proAVV_NOTAIOi in primo grado poiché non vi sarebbe stata alcuna contestazione attorea circa la mera compartecipazione alla spesa da parte RAGIONE_SOCIALE de cuius . Parte_1 Persona_1 Parte
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.23, si costituivano in giudizio e in proprio e nella qualità di eredi di , contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
che controparte non avrebbe mai RAGIONE_SOCIALEgato né provato, nel procedimento di primo grado, di aver richiesto al RAGIONE_SOCIALE il 50% RAGIONE_SOCIALE retta per il ricovero di ; che, in linea generale, essi non avrebbero mai conosciuto l’ammontare RAGIONE_SOCIALE quota realmente applicata alla e quindi non avrebbero mai saputo se la somma mensile da loro pagata corrispondesse al 100% o al 50%; che le ricevute da loro proAVV_NOTAIOe in primo grado e riproAVV_NOTAIOe da controparte in appello, dal 01.04.2010 al 01.04.2012, non farebbero alcun cenno ad una eventuale compartecipazione e solo successivamente la citerebbero senza alcun riferimento alla percentuale applicata; Persona_1 Per_1
che i documenti ex adverso proAVV_NOTAIOi con l’atto d’appello sarebbero inammissibili e, comunque, privi di rilevanza probatoria per essere stati formati dalla controparte con riferimento a fatture emesse nei confronti di e mai proAVV_NOTAIOe. Parte
6.1. Inoltre, gli appellati, costituendosi in giudizio, interponevano appello incidentale avverso il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che aveva statuito che ‘ Il rilievo del CTU, secondo il quale la sig.ra
durante il ricovero, necessitasse di prestazioni di natura infermieristica e ospedaliera, non esclude comunque che – come normalmente accade nei casi del genere- la ragione del ricovero dipendesse dalla pressoché totale mancanza di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE sig.ra che necessitava di assistenza continua per ogni suo atto RAGIONE_SOCIALE vita quotidiana (come d’altronde emerge dalla stessa CTU). Talchè non pare possa ritenersi che le ragioni sanitarie avessero un’intensità tale da ritenere le concorrenti e non meno pregnanti esigenze socio assistenziali del tutto recessive e strumentali. Gli interventi forniti alla sig.ra appaiono più plausibilmente riconducibili agli ‘interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili a domicilio’, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all’art. 3, comma 2, lettera d) di durata non limitata ed erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza. Per tali interventi, il 50% degli oneri economici devono gravare sull’ . ‘. Per_1 Per_1 Per_1 Part
In particolare, i ritenevano che il primo Giudice, attingendo indebitamente a conoscenze personali e ignorando quanto osservato dal CTU, avrebbe errato nel concludere che fosse stata ricoverata non già a causa delle sue condizioni di salute, bensì in ragione RAGIONE_SOCIALE sua necessità di assistenza continua per ogni atto RAGIONE_SOCIALE vita quotidiana. CP_1 Persona_1
Ed invero, gli originari attori osservavano che l’esperto incaricato aveva rilevato che l’assistenza prestata a era consistita in un trattamento RAGIONE_SOCIALE di tipo personalizzato e adeguato al quadro clinico in evoluzione progressivamente peggiorativa e che la de cuius , per tutto il periodo del ricovero abbia in effetti ricevuto assistenza prevalentemente sanitaria, medico infermieristica e riabilitativa personalizzata e non limitata alla semplice sorveglianza RAGIONE_SOCIALE paziente. Persona_1
Inoltre, gli appellati evidenziavano che secondo la Suprema Corte (Cass. 13174/2023) e alcune pronunce di merito (Tribunale di Firenze 15.02.2023; Tribunale di Roma 12180/18; Tribunale di Monza 617/2017; Corte d’Appello di Trieste 641/18), il malato di Alzheimer non autosufficiente ricoverato in una RSA avrebbe diritto a ricevere a prestazioni socio sanitarie integrate disciplinate dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 in combinato disposto con il DPCM 14.02.2001, da porsi completamente a carico del RAGIONE_SOCIALE siccome avvinte alla medesima funzione sanitaria e di cura del malato.
Con ordinanza del 15.12.23, la Corte rigettava l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE provvisoria esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado formulata dall’appellante, non ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 15.12.23, rinviava la causa all’udienza del 24.10.24 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo RAGIONE_SOCIALE
parti i termini di sessanta giorni prima RAGIONE_SOCIALE predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima RAGIONE_SOCIALE predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima RAGIONE_SOCIALE predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 25.10.24, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello principale è infondato e deve essere rigettato, mentre merita accoglimento l’appello incidentale interposto da e per le seguenti ragioni. Controparte_1 Controparte_2
Ed invero, in via generale giova ricordare, seppur in estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 30 RAGIONE_SOCIALE L. n. 730 del 1983 dispone che: ‘ per l’esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio – assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gli oneri delle attività di rilievo RAGIONE_SOCIALE connesse con quelle socioassistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socioassistenziale ad esse delegate ‘.
L’art. 3-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 502 del 1992 prevede quindi che: ‘le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità RAGIONE_SOCIALE componente sanitaria e attengono prevalentemente RAGIONE_SOCIALE aree maternoinfantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative ‘.
L’art. 3 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 fornisce una precisa definizione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria come segue: ‘ sono da considerare prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 3-septies, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità RAGIONE_SOCIALE componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente RAGIONE_SOCIALE aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post- acuta caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dRAGIONE_SOCIALE aziende sanitarie e sono a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-RAGIONE_SOCIALE inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza ‘.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, la ‘ intensità assistenziale ‘ è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, distinte in: (a) fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita; (b) fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito; (c) fase di lungo assistenza, finalizzata a mantenere l’autonomia funzionale possibile e a rRAGIONE_SOCIALEntare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
Nella Tabella attuativa dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 , per l’area degli ‘ Anziani e RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE con patologie cronico-degenerative ‘ e per le relative prestazioni di ‘ cura e recupero funzionale di soggetti non RAGIONE_SOCIALE non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia ‘ si prevede che il criterio di finanziamento (di cui la Regione deve tener conto, ai sensi del citato art. 4, comma 1) consista nel ‘ 100% a carico del SSN ‘ per ‘l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva’, mentre invece prevede che ‘ nelle forme di lungo assistenza semiresidenziali e residenziali ‘, si applichi il criterio del ‘ 50% del costo complessivo a carico del SSN ‘ (con riferimento – viene precisato – ai costi riconducibili al valore medio RAGIONE_SOCIALE retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in alternativa il costo del personale RAGIONE_SOCIALE e il 30% dei costi per l’assistenza tutelare e l’alberghiera) ed ‘ il restante 50% del costo complessivo a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale ‘.
Nell’Allegato 1.c, ‘ Area integrazione socio-sanitaria ‘, al D.P.C.M. 29 novembre 2001, si premette che ‘ per le singole tipologie erogative di carattere socio RAGIONE_SOCIALE, sono evidenziate, accanto al richiamo RAGIONE_SOCIALE prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie destinate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘; e viene previsto, per il macro-livello 9. ‘ Assistenza RAGIONE_SOCIALE ‘, micro-livello ‘ Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore degli anziani ‘, che, per le prestazioni di ‘ cura e recupero funzionale di soggetti non RAGIONE_SOCIALE in fase intensiva ed estensiva ‘ non vi sia deroga al criterio generale di sopportazione integrale dei costi da parte del SSN, mentre invece per quelle ‘ terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità pur non RAGIONE_SOCIALE in regime RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi gli interventi di sollievo ‘, si applichi il criterio di finanziamento con il 50% dei costi a carico dell’utente o del Comune.
Infine, il DPCM 12.1.2017 (‘Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, D. Lgs 30.12.1992, n. 502) all’art.30 definisce e disciplina più precisamente l ‘ Assistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ nel modo seguente:
1. Nell’ambito dell’assistenza RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE garantisce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, previa valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE con patologie che, pur non presentando particolari criticita’ e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuita’ assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle piu’ avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale edei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, e’ fissata inbase RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalita’ definite dalla regioni e dRAGIONE_SOCIALE province autonome; b) trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuita’ assistenziale, e da attivita’ di socializzazione e animazione.
I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del RAGIONE_SOCIALE. I trattamenti di lungo assistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del RAGIONE_SOCIALE per una quota pari al 50 per cento RAGIONE_SOCIALE
tariffa giornaliera.
Nell’ambito dell’assistenza semiRAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE con bassa necessita’ di tutela sanitaria.
I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del RAGIONE_SOCIALE per una quota pari al 50 per cento RAGIONE_SOCIALE tariffa giornaliera ‘.
Giova ancora ricordare che la Suprema Corte è più volte intervenuta sulla materia evidenziando che l’elemento essenziale RAGIONE_SOCIALE prestazione socioassistenziale ‘ inscindibile dalla prestazione sanitaria ‘ – come tale gravante interamente sul servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – non va ravvisato nella situazione di limitata autonomia del soggetto (giacché la compromissione anche totale dell’autosufficienza è compatibile anche con la prestazioni di ‘ mantenimento funzionale delle abilità pur non RAGIONE_SOCIALE in regime RAGIONE_SOCIALE ‘) – ma ‘ nell’individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale ‘ (cfr. Sez. 3 – , Ordinanza n. 28321 del 28/11/2017; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 21528 del 27-07-2021).
Tanto premesso, si osserva, quanto all’appello principale proposto da che la previsione contenuta nel contratto di spedalità del 01.04.2010, secondo cui ‘ La retta sociale mensile, comprendente vitto, alloggio, pulizie, attività ricreative, assistenza alla persona ecc., è stabilita in Euro 1.600,00 […]’ non consente di ritenere provato che e sapessero che a loro carico sarebbe stata soltanto la ‘quota sociale’ relativa al ricovero RAGIONE_SOCIALE de cuius , perché l’elenco delle voci di spesa incluse appare meramente esemplificativo. Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
12.1. Inoltre, come correttamente rilevato dagli appellati a pag. 6 RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione e risposta, le ricevute proAVV_NOTAIOe da sub doc. c), benché contengano il sostantivo ‘compartecipazione’, non specificano l’eventuale percentuale applicata, ragion per cui esse appaiono prive di rilevanza probatoria rispetto alla tesi sostenuta dall’appellante principale. Parte_1
12.2. Per quanto riguarda la documentazione versati in atti dall’appellante sub doc. d), essa deve essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. per essere stata introAVV_NOTAIOa solo nella presente sede d’appello senza che la parte abbia adAVV_NOTAIOo una causa a sé non imputabile tale da averle impedito la sua tempestiva produzione nel giudizio di primo grado.
12.3. Si precisa che tale documentazione non può stimarsi ammissibile per il solo fatto, affermato dall’appellante, per cui, nel procedimento di prime cure, non vi sarebbe stata ‘ alcuna contestazione attorea circa la mera compartecipazione alla spesa da parte RAGIONE_SOCIALE Sig.ra (pag. 5 dell’appello), giacché l’unica deroga contemplata dall’art. 345 c.p.c. al divieto di introduzione in appello di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti consiste nella possibilità per la parte di dimostrare ‘ di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ‘ (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12/06/24, n. 16289, secondo cui ‘ Questa Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame – a mente RAGIONE_SOCIALE quale ‘Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere proAVV_NOTAIOi nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile’ – pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la “indispensabilità” degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch’essa ribadita, in motivazione, dalla menzionata, più recente, Cass. n. 29506 del 2023). 3.4.4. Nell’odierna vicenda, quindi, l’avvenuta produzione, ad opera degli appellanti, solo in sede di gravame, peraltro addirittura contestualmente al deposito RAGIONE_SOCIALE loro comparsa conclusionale, del menzionato provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia n. 55 del 2005 a corredo RAGIONE_SOCIALE ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione da essi sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo gli appellanti medesimi, in quella sede o nei loro odierni controricorsi, argomentato circa la impossibilità, ad essi non imputabile, di produrla in precedenza. 3.4.5. Né la produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussione suddetta era stata sollevata dai soggetti oggi controricorrenti solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando, infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo RAGIONE_SOCIALE proponibilità dell’eccezione con quello dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica RAGIONE_SOCIALE impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, – latamente ed immotivatamente – ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina dell’ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello .’). Per_1
12.4. Per completezza, si osserva che, in ogni caso, la documentazione de qua appare priva di efficacia probatoria, sia perché è stata formata unilateralmente dalla sia perché è stata elaborata successivamente alla morte di (come dimostra il fatto che la data del decesso è indicata nel documento stesso), sia perché la quota asseritamente addebitata alla non corrisponde Parte_1 Persona_1 Parte affatto al 50% del totale, motivo per cui non sarebbe comunque dato verificare le esatta percentuali di spettanza dei soggetti debitori delle somme per cui è causa.
12.5. L’insieme delle suesposte considerazioni conduce al rigetto dell’appello principale.
Per quanto concerne l’appello incidentale proposto da e pare opportuno premettere che la Suprema Corte, nella sua giurisprudenza, anche di recente, ha affermato che ‘[…] Quanto ai soggetti affetti da morbo di Alzheimer, questa Corte, già con la decisione n. 4558/2012, seguita da numerose altre pronunce che si sono orientate allo stesso modo (cfr., senza pretesa di esaustività, tra le decisioni più recenti, Cass. 22/02/2024, n. 4752 Cass.11/12/2023, n. 34590; Cass. 4/09/2023, n. 25660; Cass. 18/05/2023, n. 13714) ha chiarito che: “l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela RAGIONE_SOCIALE salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte RAGIONE_SOCIALE prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla “complessiva prestazione” che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata RAGIONE_SOCIALE prestazione: in tal caso, infatti, l’intervento RAGIONE_SOCIALE– socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all’assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato ‘ (Cass. Civ., Sez. III, 29/07/24, n. 21162). Controparte_1 Controparte_2 CP_4
13.1. Nel caso di specie, la CTU medico legale ha accertato che , al momento del ricovero presso la RSA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Genova, era affetta da svariate patologie quali disturbo cognitivo inquadrato come demenza di tipo Alzheimer (perdita progressiva RAGIONE_SOCIALE funzione mentale caratterizzata dalla degenerazione del tessuto cerebrale), diabete mellito di tipo II, arteriosclerosi polidistrettuale, insufficienza cardiaca, glaucoma, diverticolosi colica e gonartrosi ed infine, dal giugno 2010, perforazione intestinale con resezione secondo e successiva confezione di colostomia in sede iliaca sinistra. Persona_1 CP_5
13.2. Esaminate le condizioni di salute RAGIONE_SOCIALE de cuius , l’esperta nominata precisava che necessitava di assistenza a carattere RAGIONE_SOCIALE e socio assistenziale e che il suo quadro progressivamente peggiorativo abbisognava di assistenza in relazione alla somministrazione RAGIONE_SOCIALE terapia medica, alla gestione RAGIONE_SOCIALE stomia, RAGIONE_SOCIALE cure igieniche, al progressivo adattamento dell’alimentazione per compromissione RAGIONE_SOCIALE deglutizione a fronte di adeguata valutazione medica, ai trattamenti fisioterapici atti al mantenimento delle funzioni motorie progressivamente compromesse. Per_1 […]
13.3. La CTU, a pag. 9 RAGIONE_SOCIALE relazione finale, concludeva che tale assistenza imponeva un trattamento RAGIONE_SOCIALE di tipo personalizzato e adeguato al quadro clinico in evoluzione progressivamente peggiorativa e che la per tutto il periodo del ricovero, aveva ricevuto assistenza prevalentemente sanitaria, medico infermieristica e riabilitativa personalizzata e non limitata alla semplice sorveglianza RAGIONE_SOCIALE paziente. Per_1
13.4. Ebbene, simili condizioni, caratterizzate dalla presenza di un piano terapeutico personalizzato e da un’inestricabile commistione tra cure mediche e prestazioni di tipo alberghiero, appaiono a questa Corte sufficienti per ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’art. 3, c. 3 del DPCM 14/02/2001 (‘ Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità RAGIONE_SOCIALE componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente RAGIONE_SOCIALE aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dRAGIONE_SOCIALE aziende sanitarie e sono a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-RAGIONE_SOCIALE inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza ‘) considerato che, secondo i principi giurisprudenziali sopra ricordati, il criterio cui attenersi nell’individuazione del regime applicabile ‘ è quello RAGIONE_SOCIALE integrazione tra le prestazioni, ovvero RAGIONE_SOCIALE unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti RAGIONE_SOCIALE prestazione, che ne produce l’integrale addossamento degli oneri economici sul RAGIONE_SOCIALE ‘ (Cass. 21162/24 cit.).
13.5. Pertanto, l’importo di euro 91.088,75, versato da e da alla a titolo di corrispettivo per il ricovero di presso la struttura RAGIONE_SOCIALE in Genova dal 08.04.10 al 08.08.14, deve essere restituito dall’appellante agli appellati, dovendo gravare esclusivamente sul . Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 Persona_1 Controparte_6
13.6. Conseguentemente, deve riconoscersi l’erroneità del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado fatto oggetto di impugnazione incidentale da parte degli appellati, in particolare per avere il Tribunale di Genova stabilito che ‘[…] Il rilievo del CTU, secondo il quale la sig.ra durante il ricovero, necessitasse di prestazioni di natura infermieristica e ospedaliera, non esclude comunque che – come normalmente accade in casi del genere – la ragione del ricovero dipendesse dalla pressoché totale mancanza di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE sig.ra che necessitava di assistenza continua per ogni suo atto RAGIONE_SOCIALE vita quotidiana (come d’altronde emerge dalla stessa CTU) .’ (pag. 5). Per_1 Per_1
13.7. Invero, come detto sopra, la CTU, nel caso di specie, ha accertato che l’assistenza ricevuta dalla ha avuto carattere prevalentemente RAGIONE_SOCIALE, in un quadro caratterizzato, tra le altre patologie, dalla degenerazione delle capacità cognitive dovuta al morbo di Alzheimer. Per_1
13.8. D’altronde, come convincentemente argomentato dagli appellati, il Tribunale di Genova, nello stabilire che ‘ la ragione del ricovero dipendesse dalla pressoché totale mancanza di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE sig.ra che necessitava di assistenza continua per ogni suo atto RAGIONE_SOCIALE vita quotidiana ‘, ha posto a base del proprio convincimento una circostanza indimostrata che non può ritenersi fatto notorio ex art. 115 c.p.c. Per_1
13.9. Infatti, quest’ultimo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, consiste unicamente nel ‘ fatto acquisito RAGIONE_SOCIALE conoscenze RAGIONE_SOCIALE collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice. ‘ (Cass. Civ., Sez. I, 13/12/22, n. 36309), sicché non può certo ritenersi tale il fatto che un ricovero presso una RSA avvenga ‘ normalmente ‘ per mancanza di autosufficienza e non per necessità di prestazioni di natura infermieristica e ospedaliera, tanto più nel caso di specie ove si è al cospetto di una CTU medico-legale secondo cui la de cuius necessitava sia (in maniera preponderante) di prestazioni mediche, sia di prestazioni socio assistenziali.
13.10. In conclusione, l’appello principale è infondato mentre va accolto l’appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. 147/22, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento RAGIONE_SOCIALE lite (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) per tutte le fasi.
Si dà atto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l’appello principale è stato integralmente rigettato.
PQM
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
Rigetta l’appello principale proposto da Parte_1
Accoglie l’appello incidentale proposto da e e, per l’effetto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 225/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 30.01.23; Controparte_1 Controparte_2
Dichiara tenuta e condanna la al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
RAGIONE_SOCIALE somma di euro 91.088,75; […]
Condanna la pagamento in favore di e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 393,00 per contributo unificato e di euro 14.103,00 a titolo di compenso per le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 14.317,00 a titolo di compenso per le spese di lite del giudizio d’appello, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge; Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2
Pone a carico esclusivo di gli onorari RAGIONE_SOCIALE CTU di primo grado AVV_NOTAIO.ssa , come liquidati con provvedimento del Tribunale di Genova del 01/02/2022; Parte_1 Per_2
Si dà atto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l’appello principale è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 06/11/24.
Il Consigliere relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME