SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1040 2025 – N. R.G. 00001288 2025 DEPOSITO MINUTA 03 07 2025 PUBBLICAZIONE 03 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del AVV_NOTAIO unico, AVV_NOTAIO, pronuncia, all’esito della riserva assunta all’udienza del 03/07/2025, ex art. 281 sexies , comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO r.g. del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza del 03/07/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, sito in INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE , nei confronti di
RESISTENTI CONTUMACI , avente ad oggetto: mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 03/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 03/03/2025, promuoveva il presente giudizio nei confronti di e chiedendo la condanna dei medesimi alla restituzione delle somme rispettivamente mutuate, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe. Parte_1 CP_1 Controparte_2
e pur ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. CP_1 Controparte_2
Espletata la prova testimoniale e, per l’esaustività della medesima, revocati gli interrogatori formali inizialmente ammessi, veniva celebrata la precisazione delle conclusioni e la discussione all’udienza del 03/07/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente Ł fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La documentazione allegata al ricorso, comprensiva di ordini di bonifici e di messaggi Whatsapp intercorsi con le parti, comprova i crediti azionati, in merito ai quali la testimonianza -univoca e puntuale ha chiarito la debenza di € 15.000,00 da parte di ciascun resistente, oltre interessi.
Del resto, tale mezzo di prova costituenda non può essere ritenuto interamente de relato actoris , non solo in ragione della riferita telefonata col vivavoce, ma anche in considerazione della coerenza delle ascoltate conversazioni telefoniche del ricorrente con i successivi messaggi Whatsapp dei resistenti, confermanti i mutui per come delineati da nella telefonata in cui la teste ha appreso che ‘ Il prestito è stato fatto per € 15.000,00 a favore di e per € 15.000,00 a favore di Parte_1 CP_1 […]
CP_2
‘.
Conseguentemente, alla luce della prova dei titoli negoziali nei termini suesposti, nonchØ della mancata dimostrazione dell’adempimento dei resistenti o dell’impossibilità sopravvenuta ed oggettiva della prestazione dovuta dai medesimi (secondo i
principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001), ciascuno dei resistenti deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulle singole corresponsioni del ricorrente, dalla data di ciascuna delle stesse sino alla data del ricorso del 03/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla predetta data del 03/03/2025 e sino al soddisfo.
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, considerata la comunanza di interesse desunta dalla comune finalità dei mutui, in base alla indicazione della prova testimoniale; dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l’importo delle domande accolte, in € 616,86 per spese vive ed € 6.098,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase introduttiva e per quella decisoria, e ciò rispettivamente in ragione della contumacia dei resistenti e della conclusione del giudizio in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del AVV_NOTAIO unico, AVV_NOTAIO COGNOME, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertati e dichiarati i versamenti e gli inadempimenti indicati in ricorso, condanna
-al pagamento, in favore di dell’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sui singoli importi bonificati dalla CP_1 Parte_1
data di ciascuno dei due bonifici e fino alla data del 03/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull’importo di € 15.000,00, dalla data del 03/03/2025 e sino al soddisfo;
-al pagamento, in favore di dell’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dell’11/06/2023 e fino alla data del 03/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 03/03/2025 e sino al soddisfo; Controparte_2 Parte_1
2. Condanna in solido e al pagamento, in favore di delle spese processuali, liquidate in € 616,86 per spese vive ed € 6.098,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. CP_1 Controparte_2 Parte_1
Bergamo, 03/07/2025
Il AVV_NOTAIO unico AVV_NOTAIO NOME COGNOME