SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1040 2025 – N. R.G. 00001288 2025 DEPOSITO MINUTA 03 07 2025 PUBBLICAZIONE 03 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. NOME COGNOME pronuncia, all’esito della riserva assunta all’udienza del 03/07/2025, ex art. 281 sexies , comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1288/2025 r.g. del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza del 03/07/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall’avv.to COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, sito in INDIRIZZO 24122 BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso, C.F.
RICORRENTE , nei confronti di
RESISTENTI CONTUMACI , avente ad oggetto: mutuo.
Conclusioni come da verbale di udienza del 03/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 03/03/2025, promuoveva il presente giudizio nei confronti di e chiedendo la condanna dei medesimi alla restituzione delle somme rispettivamente mutuate, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
e pur ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Espletata la prova testimoniale e, per l’esaustività della medesima, revocati gli interrogatori formali inizialmente ammessi, veniva celebrata la precisazione delle conclusioni e la discussione all’udienza del 03/07/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente Ł fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
La documentazione allegata al ricorso, comprensiva di ordini di bonifici e di messaggi Whatsapp intercorsi con le parti, comprova i crediti azionati, in merito ai quali la testimonianza -univoca e puntuale ha chiarito la debenza di € 15.000,00 da parte di ciascun resistente, oltre interessi.
Del resto, tale mezzo di prova costituenda non può essere ritenuto interamente de relato actoris , non solo in ragione della riferita telefonata col vivavoce, ma anche in considerazione della coerenza delle ascoltate conversazioni telefoniche del ricorrente con i successivi messaggi Whatsapp dei resistenti, confermanti i mutui per come delineati da nella telefonata in cui la teste ha appreso che ‘ Il prestito è stato fatto per € 15.000,00 a favore di e per € 15.000,00 a favore di
‘.
Conseguentemente, alla luce della prova dei titoli negoziali nei termini suesposti, nonchØ della mancata dimostrazione dell’adempimento dei resistenti o dell’impossibilità sopravvenuta ed oggettiva della prestazione dovuta dai medesimi (secondo i
principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001), ciascuno dei resistenti deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulle singole corresponsioni del ricorrente, dalla data di ciascuna delle stesse sino alla data del ricorso del 03/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla predetta data del 03/03/2025 e sino al soddisfo.
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, considerata la comunanza di interesse desunta dalla comune finalità dei mutui, in base alla indicazione della prova testimoniale; dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l’importo delle domande accolte, in € 616,86 per spese vive ed € 6.098,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase introduttiva e per quella decisoria, e ciò rispettivamente in ragione della contumacia dei resistenti e della conclusione del giudizio in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertati e dichiarati i versamenti e gli inadempimenti indicati in ricorso, condanna
-al pagamento, in favore di dell’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sui singoli importi bonificati dalla
data di ciascuno dei due bonifici e fino alla data del 03/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sull’importo di € 15.000,00, dalla data del 03/03/2025 e sino al soddisfo;
-al pagamento, in favore di dell’importo di € 15.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dell’11/06/2023 e fino alla data del 03/03/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 03/03/2025 e sino al soddisfo;
2. Condanna in solido e al pagamento, in favore di delle spese processuali, liquidate in € 616,86 per spese vive ed € 6.098,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 03/07/2025
Il Giudice unico dott. NOME COGNOME