Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32161 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32161 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24134/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – nonchè da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrenti incidentali – contro
COGNOME NOME, NOME NOME;
intimati –
avverso la sentenza n. 5514/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona NOME NOME e COGNOME NOME deducendo che lui, unitamente alla moglie COGNOME NOME, aveva concesso a questi ultimi, a titolo di mutuo, l’importo di Lit. 20.000.000 e che di detta somma richiedeva ora la restituzione nella misura del 50% (pari ad attuali € 5.164,56), oltre interessi di legge. Al riguardo specificava l’assenza di una solidarietà attiva che, nella proposizione dell’azione giudiziale, avrebbe richiesto l’intervento della suddetta ulteriore mutuante.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che: in via preliminare, chiedevano l’estensione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME per ivi sentirne dichiarare la condanna in ipotesi di loro soccombenza, quantomeno, alla restituzione dell’indebito percetto nella misura del 50%; nel merito. contestavano la domanda avversaria, della quale chiedevano il rigetto, in quanto deducevano l’avvenuta restituzione, a mani di COGNOME NOME, dell’importo mutuato e, conseguentemente, l’effetto estintivo della obbligazione assunta, in ragione della solidarietà ex parte creditoris, stante peraltro la vigenza del regime di comunione legale tra i coniugi mutuanti.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche COGNOME NOME, che, in via preliminare, eccepiva l’estinzione per prescrizione del diritto ex adverso fatto valere; e, nel merito, chiedeva il rigetto delle contrapposte domande.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante escussione di prova testimoniale.
Il Tribunale di Verona con sentenza n. 107/2015: rigettava la domanda attorea; dichiarava estinta l’obbligazione restitutoria in capo ai convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME; condannava parte attorea alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei convenuti e della terza chiamata in causa.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il COGNOME, deducendo: a) l’erronea applicazione del disposto di cui all’art. 1292 c.c. con incoerente affermazione della sussistenza della solidarietà attiva ravvisabile nel titolo negoziale dedotto in giudizio; b) l’erronea valutazione delle risultanze probatorie.
Ritualmente costituitesi anche nel presente grado di giudizio, le parti appellate, previa eccezione di sua inammissibilità, chiedevano il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. In via condizionata, COGNOME NOME e COGNOME NOME insistevano nelle domande già proposte in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e rimaste assorbite dal rigetto della domanda attorea.
La Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 5514/2019 rigettava l’appello e condannava il COGNOME alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e COGNOME NOME, che hanno proposto ricorso incidentale.
Per l’odierna udienza il difensore dei resistenti ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso e comunque dell’accoglimento del proposto ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo (p. 7) il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1292, 1294 e 180 cc ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, vertente su diritti di credito, la disciplina relativa all’amministrazione dei beni della comunione legale tra i coniugi, mentre avrebbe dovuto correttamente applicare la disciplina relativa alle obbligazioni soggettivamente complesse.
Osserva che dette obbligazioni dal lato attivo si presumono parziarie, dovendosi rinvenire espressamente nel titolo (o da espressa previsione di legge), e non da altri elementi estrinsechi, la previsione della solidarietà.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.1189 c.c., inerente il pagamento al creditore apparente, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile il principio dell’apparenza giuridica, desumibile dalla suddetta denunciata norma, in difetto della sussistenza dei relativi requisiti.
Osserva che il debitore, che invoca il principio della apparenza giuridica, deve provare non soltanto di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che ha fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens’.
COGNOME NOME e NOME COGNOME articolano con ricorso incidentale condizionato un unico motivo con il quale, in caso di accoglimento del ricorso principale, denunciano che la corte
territoriale è incorsa nel vizio di omessa pronuncia nella parte in cui nulla ha provveduto su quanto da essi richiesto in punto di gestione di affari altrui, di eccezione di prescrizione e di condanna ex art. 2033 di COGNOME NOME; e chiedono che questa Corte, non essendo necessari altri accertamenti di fatto da compiere, decida ai sensi dell’art. 384 secondo c.p.c.
Precisamente, con riguardo alla gestione d’affari altrui, rilevano che il comportamento del coniuge del COGNOME integra pure i requisiti di cui all’art. 2028 c.c., in quanto: a) il requisito dell’impedimento dell’interessato a provvedere al proprio interesse sarebbe integrato dal fatto che il COGNOME, come documentato, si trovava all’estero per la gestione di un’altra attività commerciale; b) il requisito di una gestione utilmente iniziata risulterebbe integrato dal fatto che i pagamenti erano stati regolarmente effettuati anche nell’interesse del COGNOME (quanto meno per la sua quota del 5O%) alla di lui moglie (presso il domicilio coniugale), la quale spontaneamente riceveva anche la quota spettante al marito; c) il requisito della mancanza di un divieto alla gestione da parte del dominus si desumeva dal fatto che la controparte non aveva provato di aver comunicato che la restituzione delle somme dovesse avvenire presso un altro domicilio, ovvero con determinate modalità, né tantomeno avesse mai espresso alcun divieto nei confronti dell’altro coniuge.
In via subordinata, nel caso in cui non venga ravvisata nella fattispecie né un caso di solidarietà attiva né un caso di legittimazione ex artt. 1189 o 2028 c.c. né una ipotesi di gestione d’affari altrui, sostengono che nel caso di specie dovrebbe essere ravvisato un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. con la conseguenza che la terza chiamata NOME COGNOME dovrebbe essere obbligata a restituire loro la quota asseritamente spettante al marito. Osservano di aver
fornito piena prova nel giudizio di primo grado della restituzione dell’intero importo mutuato, comprensivo degli interessi pattuiti, effettuata nelle mani di NOME COGNOME; e che d’altronde quest’ultima, sia nei propri scritti difensivi che nel corso dell’escussione delle prove orali, aveva sempre dichiarato di aver ricevuto tali pagamenti nelle proprie mani, senza mai sollevare alcuna contestazione di sorta sul punto.
Infine, quanto all’eccezione di prescrizione degli interessi, pretesi dal ricorrente sulla somma data a titolo di mutuo, osservano che dal contratto di mutuo si evince che gli interessi erano stati concordati al 10% a far data dal 1° gennaio 1992, con la conseguenza che da detta data fino alla data della prima richiesta di pagamento (avvenuta in data 06.03.2001) sono decorsi oltre nove anni e si è quindi compiuta la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948, co. l, n: 4, c.c. Aggiungono che anche tra il primo atto interruttivo della prescrizione (del 2001) e la seconda lettera di messa in mora (del 2010) sono decorsi ulteriori nove anni senza l’intervento di alcun atto interruttivo infra-quinquennale.
Il ricorso principale non è fondato.
3.1. In punto di fatto, sono incontroverse le circostanze di seguito indicate:
in data 30 settembre 1991 i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno stipulato con i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME un contratto di mutuo in forza del quale i primi, in qualità di mutuanti, hanno prestato ai secondi la somma di 20 milioni delle vecchie lire, al tasso del 10%, con decorrenza dal 1° gennaio 1992;
i coniugi COGNOME hanno restituito la somma mutuata, mediante tre successivi pagamenti (avvenuti nel luglio e nel dicembre 1997, nonché nel maggio 1998), avvenuti in contanti nelle mani di
NOME COGNOME, presso il domicilio dei coniugi COGNOME, con conseguente rilascio di tre distinte quietanze sottoscritte da parte di NOME COGNOME;
in data 9 giugno 1998 i coniugi COGNOME si sono consensualmente separati con scioglimento della comunione legale dei beni in precedenza esistente tra loro;
-in data 6 marzo 2001 il COGNOME ha indirizzato lettera raccomandata a.r.ai coniugi COGNOME, chiedendo la restituzione della somma di 10 milioni delle vecchie lire, oltre interessi.
3.2. Infondato è il primo motivo.
Il motivo concerne la prospettata estinzione della obbligazione restitutoria avente causa dalla scrittura privata del 30 settembre 1991 per effetto di pagamenti effettuati dalla coppia COGNOME in favore di COGNOME NOME.
Come questa Corte ha avuto modo di recente di rilevare in analogo ricorso proposto dal COGNOME in relazione ad altro prestito effettuato dalla coppia COGNOME nel 1991 (cfr. Cass. 23819/2022), la questione va risolta, come correttamente ha fatto la corte d’appello, facendo applicazione delle regole che disciplinano la comunione legale, regime patrimoniale adottato dai coniugi creditori prima dell’erogazione del prestito e sussistente al momento della sua restituzione.
Occorre qui ribadire che è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 2267/2019; n. 15484/2008) il principio per cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni ( eadem res debita ) e delle obbligazioni ( eadem causa debendi ), con la precisazione che
l’interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori.
Tuttavia, in base alle regole dettate per la comunione legale, deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo.
Il dato di fatto incontroverso, che la corte d’appello pone correttamente a base della regola giuridica utilizzata per risolvere la questione, è che i due soggetti che hanno erogato congiuntamente il prestito, il COGNOME e la COGNOME NOME, fossero al momento in cui i prestiti vennero erogati, coniugi in regime di comunione legale. Non è contestato che soltanto successivamente i due coniugi sono pervenuti alla separazione e al divorzio.
Il prestito, in quanto concesso congiuntamente, con denaro del quale i coniugi non hanno mai precisato, né nel contratto di mutuo né successivamente, che fosse personale, ed in ragione degli importi significativi, deve ritenersi sia stato erogato con denaro appartenente alla comunione legale.
Non avendo i coniugi segnalato che era denaro personale, né indicato di conseguenza gli importi che ciascuno di essi, separatamente, concedeva a mutuo, ed essendo gli stessi in regime di comunione, quel denaro non poteva che provenire dalla comunione legale, non potendo aver altro senso il prestito congiunto, e non esistendo altro patrimonio al quale attingere. Questa valutazione
emerge, implicitamente ma univocamente, dalla motivazione della corte d’appello.
Dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi, sorge un diritto alla restituzione, che non è in favore dei singoli coniugi ma della comunione legale.
Essendo il diritto alla restituzione in favore della comunione legale, il COGNOME non era comunque legittimato a chiedere a titolo personale, ai debitori della comunione legale, la restituzione del 50% di quanto versato in restituzione alla moglie, perché il credito restitutorio era un credito della comunione legale, e non un credito personale del COGNOME. Avrebbe dovuto, se lo avesse ritenuto opportuno, attivarsi nei confronti della moglie al momento dello scioglimento della comunione legale.
3.3. Infondato è anche il secondo motivo.
Questa Corte ha precisato (Cass. n. 9758/2018, n. 14028/2013) che <>.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la corte territoriale ha correttamente applicato al caso di specie l’art. 1189 c.c., in quanto ha ritenuto la sussistenza di tutti i relativi presupposti applicativi. E cioè che: a) il COGNOME aveva ingenerato colposamente
una ragionevole presunzione di legittimazione (a ricevere i pagamenti) in capo all’allora moglie; b) i debitori, nel pagare a NOME COGNOME, fossero in buona fede; c) NOME COGNOME, all’epoca coniuge del COGNOME, era apparentemente legittimata a ricevere i pagamenti.
E tanto ha ritenuto in diritto sulla base di alcune circostanze di fatto (l’assenza del COGNOME dal territorio italiano all’epoca delle restituzioni; il fatto che quest’ultime sono state eseguite al domicilio della coppia, all’epoca legata da vincolo coniugale ed in regime di comunione legale; il fatto che il COGNOME, in occasione di altro prestito erogato in favore di altri parenti, delegò proprio la moglie all’incasso del relativo esborso), il cui accertamento è rimesso all’insindacabile apprezzamento del giudice di merito.
Al rigetto del ricorso principale consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Il ricorso incidentale condizionato (che risulterebbe assorbito) è inammissibile per tardività del controricorso che lo contiene. Va considerato, infatti, che il controricorso risulta notificato in data 20 ottobre 2020, quando cioè era già decorso il termine di giorni quaranta (previsto dall’art. 371 secondo comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile) dalla data di notifica del ricorso (avvenuta il 7 settembre 2020).
La tardività del controricorso comporta che non debbano liquidarsi le spese di lite in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile, per tardività , l’incidentale condizionato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023, nella camera di