Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3007 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3007  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 32114/21 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME  NOME ,  domiciliato ex  lege all ‘ indirizzo  PEC  del  proprio difensore,  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME;
– controricorrente –
 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 10 maggio 2021 n. 878; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 NOME COGNOME convenne dinanzi al Giudice di pace di Venezia la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna alla restituzione degli importi pagati, tra il 2006 e il 2011, a titolo di IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA-1).
Oggetto: indebito oggettivo – restituzione dell ‘ IVA versata sulla TIA-1.
Il Giudice di pace con sentenza 10 agosto 2017 n. 802 accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
 Con  sentenza  10  maggio  2021  n.  878  il  Tribunale  di  Venezia  rigettò  il gravame.
Per  quanto  in  questa  sede  ancora  rileva  il  Tribunale  ritenne  che,  ai  fini dell ‘ accoglimento della domanda attorea, era irrilevante la circostanza che l ‘ attore, in quanto sostituto d ‘ imposta, avesse potuto detrarre l ‘ IVA versata alla RAGIONE_SOCIALE dal proprio debito d ‘ imposta nei confronti dell ‘ erario, avente ad oggetto l ‘ IVA incassata dai propri clienti.
Il Tribunale ritenne, da un lato, che la RAGIONE_SOCIALE, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva provato che l ‘ attore si fosse avvalso della compensazione tra IVA dovuta ed IVA versata; e in secondo luogo che, in ogni caso, la circostanza che NOME COGNOME avesse portato in detrazione dal proprio debito d ‘ imposta l ‘ IVA versata alla RAGIONE_SOCIALE, ma non dovuta, era questione che riguardava il rapporto giuridico di diritto tributario tra l ‘ erario e il contribuente, come tale irrilevante nel rapporto di diritto civile tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un solo, articolato motivo ed illustrato da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  l ‘ unico  motivo  la  società  ricorrente  deduce  che  la  circostanza dell ‘ avvenuta detrazione dell ‘ IVA pagata sulla TIA, da parte di NOME COGNOME, doveva  ritenersi provata in quanto  non tempestivamente  contestata; argomenta  poi  copiosamente  sulle  ragioni  per  cui  l ‘ avvenuta  detrazione dell ‘ IVA non consentiva l ‘ accoglimento della domanda di indebito.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1, c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente  affermati  da  questa  Corte  in  identica  fattispecie,  da  ultimo
ribaditi da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 34088 del 2022, alla cui motivazione può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c..
1.2. Restano da aggiungere solo due considerazioni, in replica alle deduzioni svolte dalla ricorrente.
La prima è che la maturata decadenza dell ‘ erario dal diritto di ripetere l ‘ IVA indebitamente portata in detrazione dal contribuente è circostanza che non fa venir meno né l ‘ indebito, né l ‘ obbligo restitutorio a carico della RAGIONE_SOCIALE.
Essa è un post factum , successivo al sorgere dell ‘ obbligazione restitutoria e rilevante  unicamente  nel  differente  ed  indipendente  rapporto  di  diritto tributario  tra  NOME  COGNOME  e  l ‘ RAGIONE_SOCIALE.  Nell ‘ obbligazione nascente dal pagamento dell ‘ indebito, infatti, non è consentito all ‘ accipiens opporre al solvens le eccezioni che a questi avrebbe potuto opporre un terzo.
1.3. La società ricorrente ha chiesto, nel caso le sue deduzioni fossero state ritenute infondate, di sottoporre alla Corte di giustizia dell ‘ Unione Europa la seguente questione: se sia compatibile col diritto comunitario una normativa nazionale la quale consenta al contribuente di ripetere l ‘ IVA versata ma non dovuta, anche quando il solvens ha potuto portare in detrazione dalla propria obbligazione tributaria l ‘ imposta indebitamente versata, né sia tenuto a restituirla all ‘ erario per sopravvenuta decadenza di questo.
Tale istanza non può accogliersi, in quanto la questione con essa sollevata e suscettibile  di  impingere  nella  normativa  eurounitaria  è  irrilevante  nel presente giudizio.
La controversia tra privati, avente ad oggetto la spettanza o meno dell ‘ IVA addebitata dal cedente il bene o servizio al cessionario, non ha ad oggetto il rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra le parti dell ‘ operazione che si assume imponibile (Sez. 3 – , Ordinanza n. 25850 del 16/11/2020, Rv. 659584 – 01). Ma la materia del diritto RAGIONE_SOCIALE obbligazioni non è materia armonizzata a livello comunitario, sicché le regole dell ‘ indebito oggettivo restano estranee alla disciplina comunitaria, come già ritenuto da questa Corte in identiche
fattispecie (Sez. 3, Ordinanza n. 6601 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6600 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6397 del 15.3.2018).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis dello  stesso  art.  13,  se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della