Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13198-2020 proposto da:
INCITTI NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3261/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 4640/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 13198/20
Rilevato che:
Oggetto
R.G.N. 13198/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
Con sentenza del giorno 29.10.2019 n. 3261, la Corte d’appello di L’Aquila respingeva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda, proposta da quest’ultima, di accertamento negativo del credito di restituzione delle somme corrisposte dall’Inps con riferimento ad Aspi e MiniAspi liquidate il 29.3.2013.
Il tribunale ha rigettato la domanda per mancata contestazione delle circostanze poste a base della richiesta di ripetizione esposta nelle difese dell’Inps.
La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado, perché la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la circostanza della rioccupazione (peraltro dimostrata dall’Inps con la produzione dell’estratto contributivo) , che era preclusiva del diritto a percepire l’indennità di assicurazione sociale per l’impiego, dal momento della nuova occupazione, così che vi era titolo per il recupero di quanto indebitamente erogato.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di tr e motivi, mentre l’Inps re siste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto provato un fatto, cioè che la ricorrente avesse percepito la somma di € 3.019,50 a titolo di Naspi, per come indicato dall’Inps nel proprio provvedimento di richiesta di restituzione del 28.3.14, senza che l’Inps ne avesse fornito prova; la stessa Corte d’appello , infatti, aveva travisato il valore
probatorio dell’unico documento prodotto e cioè l’estratto contributivo della RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 113 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 111 Cost. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., avendo la Corte distrettuale negato il diritto della ricorrente alla percezione dell’indennità, sebbene l’Inps avesse omesso di dimostrare l’ estinzione di tale diritto; in buona sostanza, la Corte del merito non aveva considerato che la COGNOME aveva assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che la somma richiesta in restituzione non fosse collegabile al periodo in contestazione maggio-settembre 2013 e che non era stata, comunque, percepita, mentre aveva sollevato l’Inps dall’onere di dimostrare di avere corrisposto l’indennità per il periodo in contestazione.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte distrettuale omesso di accertare se la ricorrente avesse o meno percepito le somme indebite e la loro imputazione a pagamento.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché sollevano censure sulla valutazione del materiale istruttorio e sul relativo accertamento dei fatti, che è di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nella specie non deducibile in presenza di una doppia decisione ‘ conforme ‘ e per difetto di specificità, perché il ricorso non riporta tutti i documenti a cui il ricorrente fa riferimento nei motivi di censura. A riscontro di quanto sopra, si rileva che a pag. 6 del controricorso, l’Inps riporta il passaggio della sentenza di primo
grado dove si accerta l’avvenuto pagamento delle somme da parte dell’Inps in quanto ‘risultano accreditate sul conto corrente bancario in data 23.9.13’ ; questo accertamento espresso dal tribunale è contestato dall’appellante , ma è condiviso dalla Corte del merito, che, in aggiunta, ha accertato che dal ‘totale percepito per il 2013 è stato richiesto in restituzione solo quanto percepito per il periodo 1.5.1330.9.13’. Inoltre, a p. 5 del ricorso, la COGNOME ammette di aver ricevuto l’importo di € 3.193,23 , anche se lo riferisce ad altro periodo (2012), rispetto a quello oggetto di controversia.
Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la liquidazione delle spese secondo soccombenza, alla luce dell’art. 152 disp att. c.p.c., in quanto la relativa documentazione risulta presente fin dal grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.4.25
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME