SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 667 2025 – N. R.G. 00008635 2018 DEL 30 01 2025 PUBBLICATA IL 30 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d’impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE per gli affari contenziosi dell’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 19.11.2024, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.
),
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLANTE -ATTORE IN RIASSUNZIONE
NNUMERO_DOCUMENTO
,
N.V.) – Sede secondaria e
(P. IVA
),
(già
rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
(P.I.
), contumace.
contumace.
Controparte_1
Controparte_2
P.IVA_2
Controparte_3
Controparte_4
P.IVA_3
CP_5
APPELLATI- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
L ‘appellante ha così concluso:
‘ voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
-rigettare l’originario appello di e, a conferma della sentenza del Tribunale di Roma n.2915/2010, rigettare l’opposizione proposta da avverso l’ordinanza -ingiunzione n. UCOFPL/VI/5989/ALL emessa dal in data 20.2.2004 per il pagamento dell’importo di E.119.771,2 6, oltre interessi; CP_4 Controparte_4 Parte_1
provvedere alla regola delle spese di lite dei gradi di merito e di legittimità, condannando l’ a rimborsare tali spese in favore del e condannando l’AVV_NOTAIO alla restituzione dell’impo rto di E.18.706,21 ottenuto quale difensore antistatario dell’Ente.’. Controparte_4 Parte_1
L’appellato ha così concluso:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, in ottemperanza a quanto disposto nell’ordinanza n. 24554/2018, III Sezione Civile del 5.10.2018 resa inter partes dalla Suprema Corte di Cassazione, dato atto delle conclusioni rassegnate nel controricorso in cassazione dalla società comparente e per effetto della predetta pronuncia della Suprema Corte, dichiarare dovuto dal in persona del Ministro pro tempore il compenso e relativi accessori, tra cui le spese generali nella misura di legge, previsti per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in favore della società comparente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, per l’effetto, condannare il predetto al relativo pagamento. Parte_1 […] Controparte_1 Parte_1
Condannare altresì in favore del sottoscritto procuratore antistatario lo stesso al pagamento delle spese e del compenso per la ulteriore presente fase di giudizio, oltre accessori, tra cui le spese generali nella misura di legge ‘. Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
ed proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso l’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 emessa dal per l’importo di € 119.771,26, oltre interessi, a titolo di restituzione di maggiori somme erogate all’ in virtù di finanziamento per venticinque progetti di formazione, con la partecipazione anche del RAGIONE_SOCIALE. Controparte_4 Controparte_3 Parte_1 CP_4
Difatti, all ‘ esito della verifica amministrativo-contabile, erano state ritenute riconoscibili voci per un importo inferiore, poi aumentato a seguito di ricorso gerarchico.
La era obbligata in quanto si era resa garante con l’emissione di due polizze fideiussorie. Controparte_3
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2915/2010 , rigettava entrambe le opposizioni e condannava l’ a versare alla tutte le somme da questa pagate in virtù delle polizze. CP_4 Controparte_3
Entrambe le parti proponevano appello.
L’ lamentava l’errato rigetto dell’eccezione di prescrizione, in quanto erroneamente il termine di decorrenza era stato fatto coincidere con il 19.1.1998, data in cui era avvenuto l’accertamento dell’importo del contributo effettivamente dovuto. CP_4
Tale data però non era attendibile, in quanto l’atto non era stato portato a conoscenza dei destinatari e perché il termine prescrizionale ai sensi dell’art. 3 Reg. CE n. 2988/1995 aveva durata quadriennale e decorreva dalla data di esecuzione di eventuali irregolarità.
Inoltre mancava la prova della indebita percezione del contributo in quanto il programma operativo era stato portato a termine e non rilevava la mancata documentazione di alcune spese.
L’appellante poi lamentava l’irritualità della chiamata in giudizio nei propri confronti da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava infine che l’operatività delle polizze era ormai spirata.
Anche la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, reiterando le eccezioni di prescrizione del diritto di escussione e comunque di inefficacia delle polizze.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4567/2016 , accoglieva gli appelli e annullava di conseguenza l’ordinanza ingiunzione. Riteneva in particolare che le polizze fideiussorie garantissero il caso di omesso completamento dei progetti finanziati e non mere irrgolarità contabili.
5. Il proponeva ricorso in Cassazione. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24554/2018, riteneva infondate le doglianze relative alla valutazione del contenuto delle polizze, ma riteneva fondato il motivo di ricorso secondo cui tale valutazione lasciava impregiudicata la debenza della somma da parte del debitore principale, considerato che non risultava contestato che vi fossero delle irrgolarità contabili da parte dell’ tali da giustificare la ripetizione delle somme indebitamente percepite e che lo stesso giudice d’appello aveva sotto questo profilo ritenuto la censura dell’ inammissibile per genericità. La Corte quindi cassava con rinvio la sentenza impugnata. CP_4 CP_4
6. Il ha quindi riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello. Controparte_6
Con riferimento in particolare all’ si ritiene regolare la notifica eseguita nei confronti dell’ultimo liquidatore conosciuto, il quale nel l’atto introduttivo del primo grado di giudizio si era espressamente qualificato quale rappresentante legale dell’ CP_4 Persona_1 Controparte_4
Quanto alle visure depositate dal Ministero, si ritiene irrilevante l a visura dell’ […]
mentre non è dirimente che la visura a carico di in persona non abbia fatto emergere la sua carica di liquidatore dell’associazione. CP_7 Persona_1
Passando quindi al merito dell’impugnazione dell’ , si deve innanzitutto conferma re l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’ dato che l’art. 3 del Reg. CE n. 2988/95 prevede che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità e che le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. L’ultimo comma comunque prevede che gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto. CP_4 CP_4
E’ fatto salvo quindi il termine ordinario decennale dell’azione di ripetizione di indebito previsto dall’art. 2946 c.c. il quale non può decorrere dal pagamento delle somme, poiché era espressamente prevista una verifica finale all’esito del completamento dei progetti per i quali erano stati anticipati i contributi. Pertanto il dies a quo correttamente coincide con l’esito della verifica, poiché da questo momento il diritto di ripetizione diviene esigibile a prescindere dalla comunicazione del verbale di verif ica all’ CP_4
Quanto poi al merito del credito restitutorio si ri leva che l’appellante non ha contestato l a inammissibilità di alcune voci di spesa, ma ha solo fatto riferimento alla circostanza non rilevante, e peraltro non contestata, della effettiva esecuzione dei progetti.
Pertanto , con riferimento all’opposizione dell’ deve essere rigettato l’appello e l’opposizione all’ingiunzione di pagamento, e l’ deve essere condannato al pagamento della somma richiesta in via riconvenzionale. CP_4 CP_4
Rimane invece confermata, a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione sul punto, l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento nei soli confronti dell’ nonché la statuizione della sentenza della Corte d’Appello n. 4567/2016 sulle spese di lite liquidate a carico del e in favore di Controparte_1 Parte_1 […]
Pure le spese di lite del giudizio in Cassazione seguono la soccombenza del nei confronti di mentre possono essere compensate le spese di lite del presente grado di giudizio di rinvio tra le predette parti, considerato che alcuna domanda è stata proposta ulteriormente dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
Nei rapporti tra ed pure le spese di lite seguono la soccombenza dell’ per i due giudizi d’appello e per il giudizio in Cassazione a carico di quest’ultimo. Parte_1 CP_4 CP_4
Deve essere quindi restituita dall’AVV_NOTAIO, difen sore antistata rio dell’ , la somma di € 18.706,21 ricevuta dal a titolo di spese di lite liquidate con la sentenza della Corte d’Appello poi cassata. CP_4 […] Parte_1
Difatti ‘ L’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale, dall’altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio . ‘ . (Cass. 25247/2017, Rv. 646824 – 01).
Le spese di lite sono liquidate per ciascun grado di giudizio ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell’ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. NUMERO_DOCUMENTO
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Conferma la sentenza n. 4567/2016 della Corte d’Appello di Roma limitatamen te alla statuizione in favore d ell’appellante di annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 11093 del 19.4.2005 e di condanna del Controparte_1 Parte_1
al rimborso delle spese di lite in favore di […]
Rigetta l’appello proposto da
Condanna il
al pagamento in favore di
delle spese di lite che liquida per il giudizio in Cassazione in € 5.000,00 per compensi, e per il primo giudizio di appello in € 9.000,00 per compensi e d € 602,74 per spese, oltre accessori di legge; Controparte_1
Compensa tra
ed
le
spese di lite del giudizio di rinvio;
Condanna
al pagamento in favore del
al pagamento delle spese di lite che liquida per il giudiz io in Cassazione in € 5.000,00 per compensi ed € 1.518,00 per spese, per il primo giudizio d’appello in € 9.000,00 per compensi e per il giudizio di rinvio in € 8.000,00 per compensi ed € 1.138,50 per spese, oltre accessori di legge; […]
Condanna l’
AVV_NOTAIO alla restituzione in favore del
della somma di € 18.706,21.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali pe r il versamento da parte dell’ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. NUMERO_DOCUMENTO
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma del 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME
Controparte_1
CP_4
Parte_1
Parte_1
CP_1
CP_1
CP_4
Parte_1
Parte_1
[…]