Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34447 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34447 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11845/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FOGGIA n. 353/2020 depositato il 05/03/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con domanda tardiva ex art. 101 l.fall. il Comune di Torremaggiore (di seguito Comune) chiese al Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito Fallimento) la restituzione della documentazione relativa alla riscossione di Ici e Tarsu e di tutti gli altri atti connessi (ingiunzioni, intimazioni con relative notifiche, quietanze, provvedimenti di fermi amministrativi, atti relativi a procedure immobiliari, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e relativi documenti di notificazione) e, in subordine, l’ammissione al passivo per la somma di euro 1.722.401,70 pari al pregiudizio che avrebbe subito la riscossione in caso di mancata restituzione della documentazione richiesta.
1.1. -Il giudice delegato respinse la domanda per difetto di prova sulla proprietà in capo al Comune della documentazione richiesta nonché sulla formazione e/o creazione della stessa da parte del Comune e successiva consegna al concessionario con atto avente data certa, oltre che per difetto della indicazione specifica e dettagliata dei documenti di cui si chiedeva la restituzione.
1.2. -Il Comune propose opposizione allo stato passivo insistendo per la restituzione della documentazione, dando atto di aver aderito al Protocollo d’intesa predisposto dalla curatela fallimentare per la ricerca dei documenti da riconsegnare, stanziando anche la quota parte del contributo alle relative spese (euro 13.212,00), che però non si era perfezionato a causa della indisponibilità di altri Enti a contribuire.
1.3. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione, ritenendo: i) che è pacifico il rapporto di concessione intercorso tra il Comune e la RAGIONE_SOCIALE con cui il primo ha affidato alla seconda il servizio per la gestione dell’accertamento e riscossione delle imposte comunali ; ii) che la documentazione formata da RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del servizio affidatole è di proprietà del Comune, al quale va perciò restituita; iii) che laddove l’Ente impositore si serva di un terzo soggetto per la materiale esazione delle imposte o tributi la figura del concessionario per la riscossione va ricondotta a quella del mandatario, con conseguente applicazione dell’obbligo restitutorio
di cui all’art. 1713 c.c. ; iv) che la mancata indicazione specifica e dettagliata dei singoli documenti richiesti dipende dal fatto che si tratta di documentazione formata da NOME durante l’esecuzione del mandato di riscossione affidatole; v) che, per analoghe ragioni, della ‘confusione’ esistente nella documentazione rinvenuta dal curatore fallimentare il Comune non può rispondere, né patirne le conseguenze , gravando sulla concessionaria l’onere di una ordinata classificazione e custodia della documentazione formata nel corso dell’esecuzione del servizio .
-Avverso tale decisione il Fallimento propone ricorso per cassazione in cinque motivi, cui il Comune resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 88 e 103 L.F. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», per avere il tribunale accolto l’opposizione nonostante la documentazione chiesta in restituzione non fosse stata inventariata, per le difficoltà organizzative che avevano indotto la curatela a proporre ai vari enti impositori un protocollo di intesa che prevedeva la loro partecipazione ai costi di individuazione della documentazione (ove si leggeva che la stessa sarebbe stata consegnata «nei limiti di quanto rinvenuto e di quanto possa essere oggetto di identificazione e separazione univoca sulla base delle informazioni desumibili dall’esame facciale dei documenti»).
2.2. -Il secondo mezzo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 88 e 103 L.F. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», ripropone la stessa censura sotto il profilo dell’omessa considerazione «che i beni chiesti in restituzione (…) non sono stati mai inventariati».
2.3. -Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 2704 c.c., 93, 99 e 103 l.fall., per avere il tribunale erroneamente applicato ad un rapporto pubblico di tipo concessorio le norme privatistiche in tema di mandato, senza che il Comune avesse prodotto la convenzione di
affidamento, con conseguente incomprensibilità delle basi sulle quali il tribunale abbia riconosciuto «il diritto alla restituzione di documenti di cui nessun atto attesta la proprietà dell’Ente».
2.4. -Il quarto mezzo lamenta violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., 93, 99 e 103 l.fall., perché il tribunale non avrebbe potuto ordinare la restituzione della «banca dati in formato excel che l’Ente non aveva dimostrato, con atto avente data certa, di aver formato e consegnato al Concessionario».
2.5. -Il quinto motivo ripete lo stesso vizio di violazioni di legge con riguardo al fatto che il Comune avrebbe «riconosciuto l’appartenenza proprio al Concessionario della documentazione chiesta in restituzione», indicata in domanda come «gli atti emanati dalla ex RAGIONE_SOCIALE come riportati nella banca dati che si allega, fornitaci dallo stesso concessionario».
-I motivi per come formulati sono inammissibili.
3.1. -Con riguardo ai primi due è sufficiente rilevare che la questione dell’inventariazione o meno dei beni non è stata esaminata dal tribunale e che il ricorrente non indica in quale esatta sede processuale l’abbia posta, non chiarendo, in particolare, se quella che viene indicata come ‘ memoria difensiva ‘ coincida con l’atto di costituzione del Fallimento nel giudizio di opposizione, tempestivamente depositato, ovvero con un atto di costituzione tardivo o con un successivo atto difensivo di cui il tribunale non ha tenuto conto per la novità e/o la tardività delle contestazioni che vi erano contenute.
3.2. -Né le circostanze allegate dal ricorrente a supporto del proprio assunto (e cioè il contenuto del protocollo di intesa e la formulazione di una domanda subordinata di ammissione al passivo per il danno da mancata restituzione dei documenti, poi rinunciata) integrano, come si deduce, la prova della mancata presa in consegna dei beni in questione, ex art. 88 l.fall., e quindi della mancata inclusione dei beni nell’inventario.
3.3. -La censura veicolata dal terzo motivo non può trovare ingresso in questa sede, poiché si risolve nella contestazione della complessiva valutazione del quadro istruttorio operata dai giudici di
merito, però non sindacabile da parte dei giudici di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019), tanto più a fronte dell’attenuazione del rigore probatorio resa possibile dall’art. 621 c.p.c. proprio in ragione dello svolgimento da parte di NOME dell’attività di concessionaria del servizio di riscossione del Comune.
De resto, ammettere in sede di legittimità un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito ( ex plurimis , Cass. Sez.U, 28220/2018; Cass. 30290/2023, 205/2022, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018).
3.4. -Infine, le censure veicolate dagli ultimi due motivi sono del tutto incomprensibili, poiché fanno riferimento alla riconsegna di una ‘ banca dati’ che esula completamente dall’oggetto del giudizio.
-Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023. La Presidente
COGNOME NOME